Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27800 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2151-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

SG COSTRUZIONI SRL, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ORLANDO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 306/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 23/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO che ha concluso per raccoglimento e annullamento

con rinvio;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La contribuente società S.G. Costruzioni srl in amministrazione giudiziaria ed operante nel settore edile delle costruzioni generali era destinataria di verifica fiscale cui seguiva notifica di avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006 con recupero a tassazione di somme IVA, IRES e IRAP per oltre 780 mila Euro, cui si aggiungevano interessi e sanzioni irrogate per oltre 727 mila Euro.

Esperiva ricorso sollevando plurimi vizi procedimentali e sostanziali avverso gli atti di verifica ed i provvedimenti impositivi. Segnatamente, per quanto interessa in questa sede, evidenziava che il processo verbale di constatazione non fosse stato reso disponibile in uno con l’avviso di accertamento.

La CTP rigettava tutte le doglianze, avallando l’operato dell’Amministrazione finanziaria. Interponeva appello la contribuente che veniva accolto sul pregiudiziale motivo che non fosse stato esibito, nemmeno in giudizio, il PVC, impedendo così alla CTR di valutarne la coerenza con l’avviso di accertamento.

Ricorre per cassazione l’Agenzia affidandosi a quattro motivi, cui controdeduce la contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLE DECISIONE

0. Va esaminata preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione opposta dalla parte contribuente a pag. 17 e ss del controricorso, affermando di aver notificato copia della sentenza di secondo grado all’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Salerno che era costituito in giudizio in secondo grado, producendo ricevuta oltre ad attestazione della CTR che non è stato richiesto il fascicolo d’ufficio dalla Suprema Corte e che quindi la sentenza di secondo grado “deve ritenersi passata in giudicato”.

0.1. Dall’esame della documentazione emerge che la sentenza sia stata presentata a mani presso l’Ufficio Territoriale di Vallo della Lucania front-office. Non possono condividersi le argomentazioni della parte contribuente ove desume dall’unitarietà del sistema di protocollo l’identità dell’Ufficio di Vallo della Lucania front office con l’Ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Salerno che nel capoluogo provinciale ha la sua sede. La notifica all’organo periferico si perfeziona infatti presso la sede di quell’organo, dove ha sede il soggetto legittimato processualmente, nel caso di specie, il Direttore provinciale. Non possono valere a far decorrere il termine breve consegna o notifiche presso sportelli locali o recapiti. In questo senso è la giurisprudenza della sezione che consente l’alternatività della notifica alla sede centrale dell’Agenzia ovvero all’Ufficio provinciale competente a partire da Cass. S.U. n. 3118/06, n. 441/15 che specificamente si riferisce alla sede dell’Ufficio periferico.

0.2. Non può tenersi in considerazione neppure la nota della segreteria della” CTR che dichiara non esser stato chiesto il fascicolo d’ufficio dalla Suprema Corte, desumendosi il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, tale valutazione spettando solo a questa Corte, potendo il funzionario della CTR unicamente certificare il passaggio in giudicato di una sentenza apponendovi in calce la specifica dichiarazione nei casi previsti dalla legge.

Respinta l’eccezione di tardività dell’impugnazione, si possono esaminare i motivi di gravame.

1. Con il primo motivo si contesta violazione art. 2697 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 e dei principi generali in materia della prova nel processo tributario in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nella sostanza, si critica la sentenza impugnata per non aver considerato che l’Amministrazione finanziaria è attore sostanziale nel processo tributario, affrancata dalla produzione degli atti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente, tra cui rientra anche il processo verbale di constatazione – PVC.

1.1. Ed invero in più occasioni si è affermato che secondo il costante insegnamento di questa Corte, l’avviso di accertamento, costituente l’atto con il quale l’Amministrazione esercita la propria pretesa tributaria nei confronti del contribuente, soddisfa l’obbligo di motivazione, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente medesimo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur”. Tale atto deve ritenersi, pertanto, correttamente motivato – anche nel regime di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 – ove esso faccia riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all’intimato, con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria non è tenuta affatto ad includere nell’avviso di accertamento notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti, nè a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (Cass. 6232/03; 7360/11; altresì cfr. Cass. V, 26472/14; ed ancora Cass. VI – 5 n. 9008/17).

Il motivo è pertanto fondato e va accolto.

2. Con il secondo motivo si contesta violazione dell’art. 112 c.p.c. in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando la sentenza per non aver pronunciato sull’eccezione dell’Agenzia per cui la parte contribuente era già in possesso del PVC, comunque riprodotto nei tratti fondamentali dell’avviso di accertamento. Il motivo si profila autosufficiente per essere stato riportato lo stralcio dell’atto processuale da cui si desume la consistenza della censura e la sua puntuale rappresentazione (pag. 12 ricorso).

2.1 L’operato della CTR non è comunque omissione di pronuncia, ove si pensi che la CTR limita la sua cognizione alla circostanza di non avere essa, CTR, il PVC nella propria disponibilità, ritenendo di dover arrestare a quel punto la propria ad esaminare gli ulteriori profili di gravame. In questo senso il motivo piò essere assorbito nel precedente.

3. Con il terzo motivo si afferma violazione degli art. 2697 c.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver fatto gravare sull’Ufficio l’onere di allegare i fatti costitutivi della pretesa, pur in assenza di una precisa doglianza del contribuente appellante sul punto.

Anche questo motivo di ricorso plò ritenersi assorbito nel precedente.

4. In fine, con il quarto motivo si lamenta violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè ove la CTR avesse ritenuto necessario esaminare il PVC, avrebbe dovuto disporne l’acquisizione come documento, anche in secondo grado, senza travolgere per questo solo fatto tutti gli atti. Anche questo motivo pubritenersi assorbito nell’accoglimento del primo.

Il ricorsoè quindi fondato per le ragioni attinte dal primo motivo di gravame, restando assorbiti in quello tutti gli ulteriori motivi.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019

Depositato in cancelleria il 30 ottobre 2019

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