Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2780 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2780 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Trenitalia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Arturo Maresca ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via L.G. Faravelli 22
– ricorrente contro
Facenna Raffaella, rappresentata e difesa dall’avv. Rosanna Magro,
domiciliata presso la Corte di cassazione
– con troricorrente nonché contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Vincenzo Triolo, Antonietta Coretti e Vincenzo Stumpo, elettivamente

Data pubblicazione: 06/02/2018

domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, sita in Roma, via
C. Beccaria 29
– controricorrente avverso
la sentenza n. 525/2016 della Corte d’Appello di Firenze, depositata

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 6 dicembre 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.
Rilevato che:
la Corte di appello di Firenze ha rigettato l’appello di Trenitalia s.p.a.
avverso la decisione del giudice di primo grado, che aveva respinto
l’opposizione proposta dalla medesima società avverso il decreto
ingiuntivo con cui, in qualità di committente coobligata solidale ex art.
29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, le era stato ingiunto il
pagamento della somma di euro 31.098,69 rivendicata da Raffaella
Facenna a titolo di t.f.r. per l’attività svolta quale lavoratore
dipendente della Piero Mazzoni Ambiente s.p.a., disattendendo le
difese svolte dall’azienda in ordine alla inapplicabilità del regime di
solidarietà posto a fondamento del provvedimento monitorio ed al
difetto di titolarità passiva del debito per t.f.r. in capo al datore di
lavoro maturato successivamente al 1 gennaio 2007 e devoluto al
Fondo di Tesoreria gestito dall’I.N.P.S., nonché, in via gradata, circa il
diritto a surrogarsi alla lavoratrice nei diritti verso il Fondo di garanzia
pure gestito dall’I.N.P.S.;
contro tale decisione la società propone ricorso articolato in tre
motivi, cui resistono la Facenna e l’I.N.P.S. con separati controricorsi;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
l’I.N.P.S. ha depositato memoria.
Ritenuto che:

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in data 12 luglio 2016, notificata in data 16 settembre 2016.

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
con il primo motivo la società denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276,
dell’art. 118, comma 6, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 4,
5, 6, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in relazione all’art. 360, comma

applicabile il regime di solidarietà di cui all’art. 29 d.lgs. n. 276 del
2003 nonostante l’appalto con la Mazzoni fosse assoggettato alla
disciplina dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163 del 2006,
prospettando, nell’ipotesi di ritenuta applicabilità della normativa in
contestazione, questione di legittimità costituzionale;
con il secondo motivo la società denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1, commi 755-757, legge 27 dicembre 2006, n.
296, del d.m. 30 gennaio 2007 e dell’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003,
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la
Corte territoriale disatteso l’eccezione di difetto di titolarità passiva
sollevata in relazione al pagamento del t.f.r. maturato dalla
lavoratrice a decorrere dal 1 gennaio 2007, da porre a carico non già
del datore di lavoro-appaltatore bensì del Fondo di Tesoreria gestito
dall’I.N.P.S.;
con il terzo motivo, proposto in via gradata, la società denuncia la
violazione e falsa applicazione dell’art. 1203, n. 3, cod. civ. e dell’art.
29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, in relazione all’art. 360, comma
1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale escluso il diritto
del committente, coobligato solidale, a surrogarsi nei diritti spettanti
alla lavoratrice nei confronti del Fondo di garanzia;
il ricorso è manifestamente infondato, come già affermato in cause
simili da questa Corte (da ultimo, Cass. 15/11/2017, n. 27014, alle
cui motivazioni ci si riporta integralmente ai sensi dell’art. 118 disp.
att. cod. proc. civ.);

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1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto

quanto al primo motivo, è stata ripetutamente affermata
l’applicabilità del regime di solidarietà ex art. 29, comma 2, d.lgs. n.
276 del 2003 anche ai soggetti privati, quali l’odierna ricorrente, cui
pure si applica il codice dei contratti pubblici, in difetto qualsivoglia
incompatibilità o rapporto di esclusione fra le due discipline,

ricorrente (Cass. 24/05/2016, n. 10731; Cass. 06/04/2017, n. 8955);
quanto al secondo motivo, è stato affermato che l’estinzione della
pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro consegue
all’effettivo versamento dei contributi spettanti al medesimo datore
(Cass. 19/05/2016, n. 10354), mentre, nella specie, la società ha
eccepito il difetto di titolarità passiva del datore di lavoro per il fatto
che trattasi di t.f.r. maturato successivamente al 1 gennaio 2007
senza offrire la prova, come era suo onere (Cass. 15/11/2017, n.
27014), dell’avvenuto versamento al Fondo delle quote di t.f.r. da
parte della Pietro Mazzone Ambiente s.p.a., in tal modo
correggendosi la motivazione addotta sul punto dalla Corte di appello;
quanto al terzo motivo, è stato affermato che la posizione giuridica
dell’odierna ricorrente non è riconducibile a quella dell’avente diritto
beneficiario della garanzia del Fondo istituito ai sensi dell’art. 2 della
legge n. 297 del 1982, in quanto il committente che, in forza dell’art.
29 d.lgs. n. 276 del 2003, corrisponda i trattamenti retributivi ed il
t.f.r. ai dipendenti del proprio appaltatore, adempie ad
un’obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene
avente diritto dal lavoratore, sicché è legittimato a surrogarsi nei
diritti del lavoratore verso l’appaltatore, ex art. 1203, n. 3, cod. civ.,
ma non ha titolo per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia
(Cass. 20/05/2016, n. 10543 e Cass. 15/11/2017, n. 27014), in tal
modo superandosi anche i dubbi di costituzionalità profilati
dall’odierna ricorrente, poiché non è precluso al legislatore di
modulare le tutele dei lavoratori apprestando una tutela più forte in

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superando anche i dubbi di costituzionalità profilati dall’odierna

caso di appalto, con possibilità di invocare anche un intervento in
regime di solidarietà del committente;
pertanto, condivisa la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;
le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza;

del procedimento, ricorrono i presupposti per l’applicazione del
disposto di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per la Facenna ed in euro
3.500,00 per l’I.N.P.S. per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, per
ciascuna parte controricorrente, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 dicembre 2017
-I-I residente
Pi ero Curzio)
,

in relazione all’esito del ricorso e considerata l’epoca di introduzione

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