Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 278 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 10/01/2017, (ud. 28/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5798-2014 proposto da:

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO (TV), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIPETTA 142, presso

l’avvocato GIUSEPPE FRANCO FERRARI, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.P.; + ALTRI OMESSI, T.B., in proprio e nella

qualità di curatrice di BA.EL.; +ALTRI OMESSI; elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso l’avvocato

LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PRIMO MICHIELAN, giusta procure a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2189/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato FERRARI G. che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato MICHIELAN che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità;

accoglimento del motivo inerente la svalutazione monetaria.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Farra di Soligo propose opposizione avverso la determinazione delle indennità definitive di espropriazione delle aree ricomprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi di Col San Martino, effettuata dalla competente Commissione Provinciale il 5/10/99, ritenendola esosa. Costituitisi, B.P. e gli altri proprietari dell’area, indicati in epigrafe, esposero di aver impugnato innanzi al giudice amministrativo il decreto di esproprio, e chiesero che il giudizio venisse sospeso e, comunque, in via riconvenzionale, che le indennità venissero congruamente aumentate.

Acquisita una CTU, il giudizio venne sospeso in attesa dell’esito di quello amministrativo, e, dopo la declaratoria d’improcedibilità dello stesso, emessa con decreto del 17.2.2011, fu riassunto con atto del 27.10.2011. La Corte di Venezia adita, rinnovata la CTU, con la sentenza indicata in epigrafe, e per quanto d’interesse, ritenne che: a) la riassunzione era tempestiva in riferimento alla data di definitività del decreto del TAR e computato il periodo di sospensione feriale; b) la richiesta dell’indennità aggiuntiva proposta dai proprietari coltivatori diretti era compresa nell’ambito dell’originario thema decidendum e fondata nel merito in base al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 9, che aveva ricalcato la normativa previgente, per complessivi Euro 150.763,00; c) l’indennità di espropriazione doveva esser determinata in conformità delle conclusioni della seconda CTU, fondate sul metodo sintetico comparativo riferito a ben 21 atti ed era pari ad Euro 2.571.663,00; d) il totale determinato andava arricchito di interessi e rivalutazione monetaria.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Comune di Farra di Soligo sulla base di quattro, articolati, motivi, ai quali resistono con controricorso B.P. e consorti. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, si censura la statuizione sub a) di parte narrativa, per violazione e falsa applicazione degli artt. 295 e 297 c.p.c. e art. 35 c.p.a.: il termine semestrale per la riassunzione doveva farsi decorrere dal deposito del decreto d’improcedibilità emesso dal Presidente del TAR del Veneto in data 17.2.2011, e non dalla scadenza del termine di sessanta giorni (19.4.2011) per reclamarlo.

2. Il motivo è infondato. A norma dell’art. 85 c.p.a., comma 3), il decreto di estinzione e d’improcedibilità pronunciato dal presidente o da un magistrato da lui delegato ai sensi del precedente art. 35, può essere opposto da ciascuna delle parti costituite con atto notificato a tutte le altre, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, innanzi al collegio, che decide con ordinanza: vale a dire dopo aver assicurato il contraddittorio con l’amministrazione e tutte le altre parti presenti nel processo. Prima del decorso del termine per detta opposizione, il giudizio amministrativo non può dunque dirsi formalmente concluso, nè al riguardo rileva che la statuizione d’improcedibilità non costituisca giudicato sostanziale, trattandosi di una pronuncia in rito, idonea, comunque, a definire il giudizio pregiudicante.

3. Col secondo motivo, il Comune deduce, in riferimento alla statuizione sub b) di parte narrativa, la violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c., comma 2, artt. 99, 112 e 189 c.p.c., del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 9, e art. 57, comma 1; art. 2697 c.c., oltre che omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Anzitutto, trattandosi di domanda nuova, la richiesta volta al conseguimento dell’indennità aggiuntiva in favore dei proprietari coltivatori diretti, autonoma rispetto a quella di espropriazione, avrebbe dovuto esser proposta in seno alla domanda riconvenzionale, e ciò non era stato fatto, con conseguente vizio di ultrapetizione; inoltre, il TU sulle espropriazioni, richiamato dalla Corte territoriale non era applicabile ratione temporis; ed ancora, la documentazione prodotta a sostegno della qualifica soggettiva di coltivatore diretto era stata depositata tardivamente, e non solo era stata contestata, ma non riguardava neppure tutti i proprietari, laddove, l’utilizzazione dei VAM riferiti alla coltura a vigneto per l’intera area era smentita dalle stesse autocertificazioni dei proprietari (che riferivano di altre colture) circostanze di fatto, decisive per il giudizio, che i giudici del merito avevano omesso di esaminare.

4. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità del motivo, adeguatamente autosufficiente e contenente più censure correttamente articolate in modo riconducibile alle cinque ragioni di impugnazione stabilite dall’art. 360 c.p.c., comma 1 (cfr. Cass. SU n. 9100 del 2015 e SU n. 17931 del 2013), lo stesso è fondato sotto il primo dei dedotti profili, con assorbimento degli altri.

5. E’ bensì, vero, infatti, che il giudizio di opposizione alla stima non è un giudizio d’impugnazione del provvedimento amministrativo che determina l’indennità, ma è un giudizio sul rapporto, dovendo il giudice procedere autonomamente alla determinazione del quantum dell’indennità, sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili (cfr, Cass. n. 1701 del 2005). Tale principio non incontra limiti quando si sia in presenza di un’indennità provvisoria non accettata (potendo, in tal caso, ciascuna parte contrastare la domanda avversaria adducendo argomenti ed indicando criteri che, a suo avviso, giustificherebbero la liquidazione di un’indennità inferiore o superiore rispetto alla pretesa azionata), mentre quando, come nella specie, vi sia stata la stima definitiva, i poteri spettanti al giudice incontrano un limite nell’operatività del principio della domanda, conseguente all’applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 19, comma 2, il quale,. impone ad entrambe le parti di proporre opposizione ove intendano ottenere la liquidazione di un’indennità diversa da quella determinata dalla Commissione provinciale, che, diversamente, diviene definitiva e non più modificabile. Ne consegue che se l’opposizione viene proposta dall’espropriante, essendo l’oggetto del giudizio la congruità di detta stima e la sua conformità ai criteri di legge, la domanda può condurre a determinare soltanto una indennità inferiore rispetto a quella calcolata in sede amministrativa, ma non una somma maggiore, in difetto di una specifica domanda riconvenzionale da formularsi, da parte dell’espropriato, nelle forme e nei termini per la stessa prescritti (cfr. Cass n. 3048 del 2001; n. 26357 del 2011; n. 11503 del 2014), diversamente incorrendosi nel vizio di ultrapetizione. 6. Applicando tali principi al caso in esame, la statuizione relativa all’indennità aggiuntiva, in favore degli espropriati risulta affetta da tale vizio, perchè proposta solo dopo la riassunzione del giudizio definito quello amministrativo. Ed, infatti, pur trovando causa nel procedimento espropriativo, l’indennità in questione è diretta a remunerare la perdita del lavoro relativo al terreno dovuto abbandonare a causa del trasferimento coattivo (Cass. n. 9269/2014) e non è dunque implicita nella perdita del diritto dominicale (in riferimento alla quale è stata chiesto l’aumento dell’indennità, secondo le conclusioni della domanda riconvenzionale, trascritte – pagg. 9 e 10 – nel ricorso e nel controricorso), ma presuppone una specifica domanda, e comunque l’allegazione dei fatti costitutivi del relativo diritto (e la tempestiva deduzione della dovuta prova), in quanto, com’è stato più volte precisato in giurisprudenza (cfr. Cass. SU n. 1099 del 1998; 3475 del 2001; 6943/2004; 12353 del 2010) il potere di rilevazione del giudice attiene solo al riconoscimento degli effetti giuridici di fatti che siano stati pur sempre allegati dalla parte, e che risultino legittimamente acquisiti al processo e provati, alla stregua della specifica disciplina processuale in concreto applicabile.

7. Col terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 oltre che omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in riferimento alla statuizione sub c) di parte narrativa. La Corte territoriale, lamenta il ricorrente, ha aderito alle valutazioni del secondo CTU nominato “con una motivazione generica ed apodittica”, senza argomentare in ordine alle critiche mosse all’elaborato peritale dal suo CTP (natura non urbanizzata degli immobili da stimare; inconferenza degli atti offerti in comparazione ex adverso relativi a zone “di completamento” dovendosi tener conto degli oneri di urbanizzazione), nè in relazione alla stima del primo CTU.

8. Il motivo è inammissibile. Premesso che, ad onta della formulazione della violazione di legge (peraltro indicata erroneamente, essendo la dichiarazione di pubblica utilità antecedente l’entrata in vigore del TU n. 327 del 2001, e venendo, dunque, in rilievo la L. n. 2359 del 1865, art. 39) la doglianza si limita a dedurre l’erroneità del valore dell’area assunta in concreto dalla Corte territoriale (del tutto esterno all’esatta interpretazione ed applicazione della legge), e si risolve, solo in una censura di difetto di motivazione, va rilevato che, essendo la sentenza stata pubblicata il 26 settembre del 2013, il motivo di ricorso va letto alla luce del testo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che nel sopprimere ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza, rende denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale, che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, semprecchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (Cass. SU n. 8053 del 2014) e, beninteso, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, dovendo, al riguardo, aggiungersi che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (come nella specie) ancorchè la sentenza non abbia, in tesi, dato conto di tutte le risultanze probatorie.

9. Il quarto motivo censura la statuizione sub d) della narrativa, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, cpv., 1277 e 2967 c.c., e art. 115 c.p.c., ed evidenzia che il credito indennitario ha natura valutaria, sicchè il fenomeno inflattivo non produce un automatico adeguamento del debito, nè costituisce un danno risarcibile.

10. Il motivo è fondato. E’ costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui l’indennità di espropriazione, in quanto espressa ab origine in valori monetari, ha natura di valuta (cfr. Cass. n. 17786 del 2015; 22923 del 2103; 3738 del 2012; 13456 del 2011; 719 del 2011), natura che, contrariamente a quanto opinano i controricorrenti, nè muta per il fatto che i criteri della sua determinazione vadano riferiti al valore del bene al tempo del provvedimento ablativo, in quanto, una volta che sia stato accertato, tale valore costituisce il ristoro, ormai in numerario, di cui all’art. 42 Cost., che si sostituisce al diritto reale, nè è smentita dai principi relativi all’ipotesi diversa, ed alternativa all’espropriazione, della compensazione urbanistica di cui alla richiamata legislazione regionale (peraltro sopravvenuta ai fatti di causa).

11. La sentenza della Corte EDU del 14.4.2015 n. 22432/2003, Chinnici, invocata dai controricorrenti in sede di memoria, non contrasta con tale conclusione, tenuto conto che, con l’art. 1224 c.c., comma 2, il diritto interno appresta un efficace rimedio per ovviare agli effetti negativi connessi al ritardo nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie, tanto che lo stesso è idoneo ad assicurare un risarcimento anche superiore (pari, ad esempio, agli interessi passivi versati alla banca in ipotesi di ricorso al credito) a quello riferito agli effetti dell’inflazione, ma ciò può avvenire, solo, quando sia stata ritualmente avanzata in giudizio la relativa domanda, avendo questa Corte (Cass. SU n. 5743 del 2015), appunto, precisato che: “il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l’onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest’ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta”. In assenza di proposizione di tale domanda da parte dei controricorrenti, che hanno chiesto la condanna alla rivalutazione quale accessorio del credito indennitario, non può, in conseguenza, operare in loro favore neppure il criterio – richiamato in seno al controricorso e di cui alla sentenza delle SU di questa Corte n. 19499 del 2008 – che indica in via presuntiva il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, nell’eventuale differenza tra tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e saggio degli interessi legali.

12. La sentenza va, in conclusione, cassata in accoglimento dei motivi secondo e quarto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., affermando che non è dovuta l’indennità di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 17 e neppure la rivalutazione monetaria sulla somma determinata a titolo d’indennità di espropriazione (fermi restando gli interessi legali), e, per l’effetto, eliminando tali voci dall’ordine di deposito.

13. In considerazione del parziale accoglimento del ricorso e dell’esito complessivo della lite, le spese del giudizio vanno compensate per un quarto e poste a carico del Comune per i restanti tre quarti, che si liquidano nell’intero: in Euro 16.173,32, oltre accessori per il giudizio innanzi alla Corte d’appello, secondo quanto già determinato nell’impugnata sentenza, ed in Euro 22.200,00 oltre accessori, di cui Euro 200,00 per spese, per il presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo ed il terzo motivo, accoglie il secondo ed il quarto, cassa e decidendo nel merito, dichiara che non sono dovute nè l’indennità di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 17 nè la rivalutazione monetaria e, per l’effetto, elimina tali voci dall’ordine di deposito emesso a carico del ricorrente. Compensa per un quarto le spese del giudizio e condanna il Comune a pagare i restanti tre quarti, che si liquidano nell’intero in Euro 16.173,32, oltre accessori per il giudizio innanzi alla Corte d’appello, ed in Euro 22.200,00 oltre accessori, di cui Euro 200,00 per spese, per il presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA