Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27799 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1720-2013 proposto da:

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SAS E SOCIO ACCOMANDATARIO

ILLIMITATAMENTE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE N. 71, presso lo studio dell’avvocato ALOISIA BONSIGNORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO CAROTA delega a

margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 213/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 28/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato BONSIGNORE delega avvocato CAROTA

che si riporta;

udito per il controricorrente l’avvocato ROCCHITTA che si riporta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) s.a.s. era attinta per gli anni di imposta 2004 e 2005 da avvisi di accertamento con recupero a tassazione per, trattenute alla fonte non versate sugli stipendi dei dipendenti.

Adiva la CTP sostenendo plurimi vizi procedimentali, come la mancanza di motivazione, e sostanziali tra cui l’errore di calcolo sulle trattenute stipendiali che andavano individuate sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai dipendenti, posto che la società era già in difficoltà finanziarie (poi esitate nel fallimento), tali da non consentire più l’erogazione regolare dei salari.

Lamentava altresì una duplicazione dei predetti accertamenti con le somme iscritte a ruolo in due cartelle esattoriali.

La CTP da un lato statuiva la legittimità degli avvisi di accertamento, dall’altro ne riconosceva la parziale duplicazione. Donde appellava in via principale l’Ufficio per i profili di ritenuta (parziale) duplicazione delle somme esatte ed appellava in via incidentale la curatela della contribuente contestando i capi di sentenza che la vedevano soccombente in punto di legittimità e merito degli avvisi di accertamento.

La CTR ha confermato la legittimità degli avvisi di accertamento ed ha ritenuto -per i profili di legittimità delle cartelle- che la loro contestazione dovesse semmai proporsi con autonomi ricorsi.

Ricorre quindi la curatela della contribuente con quattro motivi di ricorso, cui replica l’Avvocatura dello Stato. In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha presentato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si contesta nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1,18,21,23, e 57 in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

In tesi, tema del decidere era se gli avvisi di accertamento fossero duplicato delle cartelle, non se le cartelle fossero duplicato degli avvisi. Nell’affermare che le cartelle andavano contestate con autonomi ricorsi la CTR avrebbe statuito su qualcosa che non era stato chiesto. In altri termini, la contribuente afferma che non intende, nè intendeva contestare le cartelle.

In verità, la CTR ha accolto l’appello (principale) dell’Ufficio, valutando fondata la pretesa tributaria indicata negli atti di accertamento, questione devolutale dall’Agenzia nel suo atto d’appello, svolgendo quindi autonoma argomentazione rispetto a quella prospettata dalle parti: non si tratta allora di pronuncia in ultra petizione, quanto di valutazione propria circa la legittimità degli atti impositivi rispetto al quadro normativo di riferimento, non essendo legato il giudicante agli argomenti delle parti (Cfr. Cass. n. 11629/17; 25140/10).

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

2. Con il secondo motivo si contesta omessa (insufficiente) motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nella sostanza viene proposto il medesimo vizio che precede rappresentato come insufficienza di motivazione.

La CTR ha confermato la sentenza di primo grado con una motivazione non meramente per relationem. Peraltro la sentenza è un unicum in cui parte narrativa e motiva si sostengono fra di loro e dove l’argomentazione emerge dall’intera lettura del provvedimento ed in cui si è manifestata convinta ed autonomamente elaborata adesione alle tesi di una parte, come riportate in narrativa. Un tanto corrisponde ai principi espressi da questa Corte, di cui il giudice di merito ha fatto quindi buon governo (cfr. Cass. S.U. n. 14815/2008; V n. 5583/2011).

Il motivo è dunque infondato e va disatteso.

3. Con il terzo motivo si prospetta nuovamente insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in forma subordinata ai motivi 1 e 2 che precedono sotto altro profilo.

In altre parole, viene criticata la sentenza per aver motivato che la (pretesa) duplicazione d’imposta andava risolta mediante l’impugnazione della cartella, questione estranea alla duplicazione o

meno degli accertamenti rispetto alle cartelle che era il vero thema decidendum. Ne consegue -in tesi- che sul rapporto fatto storico (cartella) e altro fatto (accertamento duplicativo) non vi sarebbe adeguata motivazione.

In realtà, da una piana lettura della sentenza qui all’esame emerge come ritenendo legittimi gli avvisi, la CTR li ha implicitamente ritenuti non duplicativi della cartella, statuendo con una pronuncia di rigetto che è quindi incompatibile con le tesi conseguenti di una delle parti e tale essendo ritenuta -per orientamento consolidato di questa Corte- una forma adeguata di motivazione (cfr. Cass. n. 5583/2011). Di tali principi ha fatto buon governo la sentenza gravata, sicchè il motivo è infondato e va disatteso.

4. Con il quarto motivo si rappresenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e 67 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nella sostanza viene contestata la violazione del divieto di doppia imposizione: affermando che le cartelle andavano impugnate autonomamente, la CTR ha violato il principio di divieto della doppia imposizione. Per le ragioni sviluppate sopra trattando dei motivi 1, 2 e 3, l’affermazione che gli avvisi di accertamento sono legittimi (e non duplicativi) in accoglimento dell’appello principale dell’Ufficio, comporta per conseguenza che non si è in presenza di doppia imposizione.

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in Euro diecimila/00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 30 ottobre 2019

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