Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27799 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 20/12/2011), n.27799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20501/2010 proposto da:

V.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato

ISABELLA PARISI, rappresentata e difeso dagli avvocati PRAGLIOLA

Oriana, STENDARDO GIOVANNI, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA – UFFICIO

SCOLASTICO PROVINCIALE DI FORLI’ (CSA), ISTITUTO COMPRENSIVO

“CASTROCARO” DI CASTROCARO (FC);

– intimati –

avverso la sentenza n. 52/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

19.1.2010, depositata il 06/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Forlì, depositato in data 8.6.2006, V.D., premesso di essere dipendente del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con il profilo professionale dell’area D2 del personale ATA, in qualità di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), essendo stata inquadrata economicamente nel suddetto profilo con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2000, attraverso la procedura della “temporizzazione”, chiedeva il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati nel profilo professionale di Responsabile Amministrativo, anteriormente al 1 settembre 2000, data di attribuzione del profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ai sensi dell’art. 66, comma 6, del CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 4.8.1995 e delle disposizioni legislative ivi richiamate, in particolare il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, commi 13 e 3.

Con sentenza n. 150 del 14.9.2007 il Tribunale adito rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’originaria ricorrente lamentandone la erroneità sotto diversi profili ed insistendo per il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei servizi predetti, ai sensi dell’art. 66 del CCNL 4.8.1995 e delle norme di richiamo, in quanto costituenti disciplina più favorevole rispetto alle disposizioni ex art. 8 CCNL 15.3.2001.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 19.1 – 6.4.2010, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione V. D. con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Istruzione.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 6, CCNL Comparto Scuola 4.8.1995, artt. 34 e 48 CCNL Comparto Scuola 26.5.1999, artt. 8 e 19 CCNL 15.3.2001, artt. 87 e 142 CCNL 24.7.2003, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che, contrariamente a quanto sostenuto nell’impugnata sentenza, il meccanismo della temporizzazione, a seguito del mutamento della qualifica funzionale degli ex Responsabili Amministrativi, non aveva comportato anche l’abolizione delle norme vigenti alternative, atteso che tale disposizione non aveva modificato l’impianto normativo per il passaggio da una qualifica all’altra nel comparto scuola; e da questo assetto normativo il giudice d’appello avrebbe dovuto desumere la regola che i servizi preruolo e quelli di ruolo in carriera inferiore, disciplinati dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, erano computabili ai fini della determinazione dell’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi della scuola, a condizione che essi fossero più favorevoli rispetto alle altre disposizioni esistenti.

Col secondo motivo di ricorso lamenta insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, assumendo che erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto che il Direttore dei Servizi Amministrativi sarebbe una nuova figura professionale, con conseguente non valutabilità dei servizi svolti nella precedente categoria inferiore.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è infondato.

Sul punto è stato già affermato da questa Corte (Cass. sez. lav., 1.3.2010 n. 4885) il seguente principio di diritto: “L’art. 142, lett. f) punto 8 del CCNL 24 luglio 2003 relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003, il quale richiama l’art. 66, comma 6 del CCNL 4 agosto 1995, che a sua volta richiama il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, non trova applicazione nel primo inquadramento nel profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi, istituito dall’art. 34 del CCNL comparto scuola 26 maggio 1999. Per tale inquadramento valgono invece le regole fissate dall’ari. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del Comparto Scuola 9 marzo 2001 e dall’art. 87 del cit. CCNL 24 luglio 2003”.

Detta sentenza è stata ribadita da Cass. sez. lav., 2.12.2010 n. 24431, che ha ulteriormente precisato come, in tema di personale del comparto scuola, la specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9.3.2001 regoli il trattamento economico spettante dal 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di “direttore dei servizi generali ed amministrativi” in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 del CCNL Comprato Scuola 26.5.1999, escludendo che operi, per il predetto personale, la regola generale più favorevole in tema di computo dell’intera anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica superiore, senza che sia configurabile alcun contrasto con le norme imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento.

La Corte, con la giurisprudenza sopra richiamata (e con numerose altre pronunce conformi, tra cui Cass., 9.12.2010 nn. 24912 – 24913 – 24914; Cass., 21.2.2011 n. 4141; Cass., 24.2.2011 n. 4805; Cass., 23.6.2011 n. 13869), ritiene che le parti stipulanti hanno inteso riservare ai dipendenti inquadrati quali DSGA, “in sede di prima applicazione” e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio e che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva).

La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere finanziario dell’amministrazione correlato ad una “promozione” pressochè automatica (mero giudizio di idoneità all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali).

Le parti contrattuali hanno pertanto creato un nuovo profilo professionale assai vicino ad un profilo già esistente (quello di Responsabile amministrativo), assumendo quest’ultimo a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione, ed hanno regolato l’accesso al nuovo profilo con clausole diverse e meno severe di quelle di applicazione generale, consentendo che ad esso potessero accedere tutti i dipendenti già inquadrati nel profilo di responsabile amministrativo, contestualmente eliminato.

Le parti hanno così dato vita ad una specifica vicenda di inquadramento professionale, dettando regole particolari anche per ciò che attiene gli aspetti economici connessi al riconoscimento della pregressa anzianità dei lavoratori inquadrati nel nuovo profilo.

Posto ciò rileva il Collegio che non è condivisibile l’assunto della ricorrente secondo cui l’art. 8 del CCNL del 2001 si limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, senza che ciò abbia comportato anche l’abolizione delle norme vigenti alternative, con la conseguenza che il giudice d’appello avrebbe dovuto desumere la regola che i servizi pre-ruolo e quelli di ruolo in carriera inferiore, disciplinati dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, sono computabili ai fini dell’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi della Scuola, a condizione che essi siano “più favorevoli” rispetto alle altre disposizioni esistenti.

Innanzi tutto osserva il Collegio che il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 8, dispone che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a “regime” per la nuova qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a “regime” relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale; il comma 9 precisa che, qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza; la differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell’ulteriore progressione economica.

In queste disposizioni il criterio della temporizzazione è limitato all’ipotesi in cui il nuovo stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali e viene in rilievo solo “ai fini dell’ulteriore progressione economica”. Esso non opera, dunque, in sede di immediato inquadramento, conseguente al mutamento di qualifica, ma opera solo per conferire un qualche peso alla differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale caso il personale è inquadrato nella posizione inferiore.

Il criterio della temporizzazione, nell’ambito della norma in esame, è destinato ad essere applicato solo in via residuale – ovvero nel caso in cui il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali – ed in un momento successivo all’inquadramento risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell’ulteriore progressione economica.

Ben diversamente, nel contesto disciplinato dall’art. 8 del CCNL del 2001, il criterio della temporizzazione non è nè eventuale, nè destinato ad essere applicato in una fase successiva. E’ invece il criterio di immediata applicazione, primario e necessario “al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche”.

Quanto al disposto di cui all’ultimo periodo del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all’art. 8 CCNL 2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell’ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla “carriera”).

Nè merita consenso la tesi secondo cui la particolare disciplina di cui all’art. 8 CCNL 2001 sarebbe stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante l’affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f, punto n. 8, del CCNL 24.7.2003).

Questa lettura si pone in contrasto con l’art. 1362 c.c., perchè non valuta adeguatamente il dato letterale costituito dall’espressione “continua a trovare applicazione …”, che vale ad escludere l’introduzione di una disposizione nuova, essendosi limitate le parti stipulanti a confermare una regola già operante. Al riguardo, deve ritenersi che la regola generale del computo dell’intera anzianità in caso di inquadramento in qualifica superiore (art. 66, comma 4, CCNL 4.8.1995) era rimasta in vigore ai sensi della “norma di salvaguardia” dettata dall’art. 48 CCNL 26.5.1999 (per la quale “le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili”) e della norma finale di cui all’art. 19 dello stesso CCNL 15.3.2001 (per la quale “per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 26.5.1999”).

L’impostazione qui contestata si pone, altresì, in contrasto con l’art. 1363 c.c, omettendo di considerare sia il fatto che lo stesso contratto del 2001, da una parte, confermava la richiamata regola generale, dall’altra, vi derogava specificamente con le disposizioni particolari dell’art. 8; sia il disposto dell’art. 87 del contratto del 2003, che si occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della creazione del nuovo profilo di DSGA e del relativo trattamento retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 2001, esplicitamente richiamato e nel quale la “temporizzazione” risulta funzionale proprio all’aggancio alla retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione.

Invero, l’incremento retributivo attribuito dai citato art. 87 deve necessariamente essere considerato nell’ambito della regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del CCNL del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con l’applicazione delle regole generali.

Alla stregua di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento.

A tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento, in favore del Ministero, delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo. Nessuna statuizione va adottata, in tema di spese, nei confronti degli altri intimati, non avendo gli stessi svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione, nei confronti del Ministero, delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; nulla per le spese nei confronti degli altri intimati.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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