Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27799 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27799 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Art. 9 bis.
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma,

Via

dei

Portoghesi,

12

è

domiciliata,

RICORRENTE
CONTRO
LOMBARDI NICOLA residente a Triggiano,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.43/11/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari – Sezione n. 11, in data 09.07.2010,
depositata il 20 luglio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 14 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
1

933t

Data pubblicazione: 11/12/2013

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.25045/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.43/11/2010, pronunziata dalla CTR di Bari Sezione n.
11 il 09.07.2010 e DEPOSITATA il 20 luglio 2010, con
cui ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate,
confermando quella di primo grado, che, pronunciando
sull’originario ricorso del contribuente, avverso
l’avviso di diniego di condono ex art.9 bis della Legge
n.289/2002 e le cartelle di pagamento, relative ad IVA
ed IRPEF dell’anno 2001, ha ritenuto e dichiarato
operativo ed applicabile il condono, ai sensi della
precitata disposizione, ancor quando il versamento
degli importi dovuti per fruire del condono, non sia
stato effettuato tempestivamente.
Affida l’impugnazione ad unico mezzo.
2) L’intimato non ha svolto difese in questa sede.
3)

La questione posta dal ricorso, sembra, potersi

risolvere dando applicazione al principio secondo cui
“Il condono previsto all’art.

9 bis della legge

alla

n. 289 del 2002, relativo

possibilita’

definire gli omessi e tardivi versamenti
imposte

e

delle

ritenute
2

emergenti

di
delle
dalle

l

dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento
dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero
ritardo, dei soli interessi, senza

aggravi

sanzioni,

di

clemenziale

e

una

non premiale

forma
come,

condono

invece

deve

ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt.
7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del
quali

attribuiscono

potestativo

di

al

2002,

contribuente

chiedere

il

le

diritto

un accertamento

straordinario, da effettuarsi con regole peculiari
rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo
necessaria alcuna attivita’ di liquidazione ex art. 36
bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla
determinazione del
nell’importo

“quantum”, esattamente indicato

specificato

nella

dichiarazione

integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con
gli interessi di
condizionato
dovuto

e

cui all’art.

4,

dall’integrale pagamento
il

pagamento

il condono e’
di

quanto

rateale determina la

definizione della lite pendente solo se
integrale, essendo insufficiente il solo pagamento
della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive” (Cass. n 20745/2010, n.20966/2010,
n.14708/2010, n 6051/2010,n.18353/2001, n.6370/2006).
3

costituisce

e

4) – Data la realtà fattuale , si propone di procedere
alla trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai
sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc, definendolo con
l’accoglimento, per manifesta fondatezza.

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Puglia,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Puglia.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013

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