Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27799 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27768/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

F.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via P.L. da Palestrina

n. 63, presso lo studio dell’avv. Mario Contaldi, che la rappresenta

e difende, unitamente all’avv. Guido Galliano, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 425/01/14, depositata il 31 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 425/01/14 del 31/03/2014, la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 238/14/11 della Commissione tributaria provinciale di Genova (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da F.S. s.r.l. (di seguito FS) nei confronti di un avviso di accertamento per Imposte dirette ed IVA relativamente all’anno 2004;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di svalutazione delle rimanenze di magazzino del venti per cento e per costi indebitamente dedotti in quanto non inerenti o non sufficientemente documentati;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle entrate osservando che: a) la verifica si era protratta per un tempo superiore a sessanta giorni, con ciò arrecando “grave disagio allo svolgimento dell’attività aziendale”; b) l’Ufficio non aveva rispettato il termine di sessanta giorni per l’emissione dell’avviso di accertamento a far data dalla consegna del verbale di chiusura delle operazioni di verifica; c) l’accertamento con modalità analitico induttive era illegittimo in quanto l’Ufficio non avrebbe tenuto conto dell’inizio di una nuova attività e dell’impossibilità di attribuire alla società un comportamento antieconomico; d) l’ulteriore svalutazione delle rimanenze operata dall’Ufficio era del tutto illegittima e ingiustificata; e) per quanto riguarda i costi ripresi a tassazione, la società contribuente aveva “prodotto in atti la documentazione idonea a provare l’inerenza all’attività dell’impresa”;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. FS resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che il termine di permanenza presso la sede della società sottoposta a verifica, pari a trenta giorni, dovrebbe essere calcolato con riferimento ai giorni di effettiva permanenza e, in ogni caso, la sua violazione non comporterebbe la nullità dell’accertamento;

2. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il termine di sessanta giorni per la notifica dell’accertamento, decorrente dal verbale di chiusura delle operazioni peritali, sarebbe stato in ipotesi rispettato;

3. con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate contesta la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, art. 4, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che, con riferimento alla rettifica delle rimanenze, l’Ufficio avrebbe correttamente operato sulla base di validi elementi indiziari;

4. con il quarto motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo la CTR compiutamente e logicamente esaminato gli elementi di fatto evidenziati dall’Ufficio in seno all’avviso di accertamento;

5. la sentenza impugnata si fonda su tre distinte ed autonome rationes decidendi: le prime due involgono la sussistenza di vizi procedimentali idonei ad infirmare la validità dell’accertamento e sono aggredite dai primi due motivi di ricorso; la terza riguarda il merito della controversia ed è contestata con i motivi terzo e quarto;

5.1. l’infondatezza di questi due ultimi motivi, per le ragioni che si vanno di seguito a rassegnare, implica, pertanto, la superfluità dell’esame dei primi due motivi, che diventano inammissibili per carenza di interesse, non essendo idonei a mettere in discussione la terza e autonoma ratio decidendi;

6. il terzo motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi;

6.1. è noto che l’accertamento analitico-induttivo dei redditi d’impresa è consentito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, sicchè “l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo” (Cass. n. 27804 del 31/10/2018; Cass. n. 14068 del 20/06/2014; Cass. n. 951 del 16/01/2009);

6.1.1. in questo contesto, le irregolarità fiscali commesse dal contribuente “possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell’art. 2727 e ss. c.c., e dell’art. 2697 c.c., comma 2″ (Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010);

6.2. ciò premesso, la questione posta dall’Agenzia delle entrate attiene essenzialmente alla sussistenza dei presupposti (e, dunque, alla idoneità degli elementi indiziari) per procedere all’accertamento analitico-induttivo, coinvolgendo, quindi, la legittimità stessa dell’accertamento;

6.3. nel caso di specie, invece, la CTR non ha ritenuto l’illegittimità dell’accertamento in quanto non fondato su validi elementi indiziari, ma ha valutato complessivamente il materiale probatorio versato in atti, concludendo che il comportamento della società contribuente non sia antieconomico e che la mancata svalutazione delle rimanenze sia legittima, anche alla luce della perizia di stima civilistica cui fa riferimento l’Ufficio;

6.4. trattasi di valutazione di merito, che non può essere sindacata sotto il profilo della violazione di legge;

7. il quarto motivo è ugualmente inammissibile;

7.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018);

7.2. nel caso di specie, come più sopra riferito, la CTR non ha omesso la propria motivazione, ma ha compiuto una valutazione di merito sulla base della documentazione prodotta, sia sotto il profilo della rettifica delle rimanenze, sia sotto il profilo dei costi;

7.3. trattasi di valutazione che, quand’anche venga ritenuta insufficiente, non è certamente omessa e non può, pertanto, essere contestata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

8. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore di lite dichiarato di Euro 35.730,99;

8.1. il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

 

 

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