Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27798 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1525-2013 proposto da:

SG COSTRUZIONI SRL, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ORLANDO

delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 280/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 03/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRANCESCO SALZANO che ha concluso per l’accoglimento e annullamento

con rinvio;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHETTA che ha chiesto

l’inammissibilità.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La contribuente società S.G. Costruzioni srl in amministrazione giudiziaria ed operante nel settore edile delle costruzioni generali era destinataria di verifica fiscale cui seguiva notifica di avviso di accertamento per l’anno di imposta 2007 con recupero a tassazione di somme a titolo IVA, IRES e IRAP per oltre 850 mila Euro, cui si aggiungevano sanzioni irrogate per oltre 500 mila Euro.

Il ricorso di primo grado esitava in rigetto, donde spiccava impugnazione la contribuente, consegnando l’atto d’appello direttamente presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate che accusava ricevuta con indicazione della data, numero di protocollo e indicazione in oggetto “ricorso CTR”, il tutto depositato in uno con copia conforme dell’appello presso la CTP e la CTR adita.

Si costituiva ritualmente l’appellata Agenzia ed era celebrata la pubblica udienza. La CTR statuiva l’inammissibilità del ricorso, rilevata d’ufficio, per non esser stata data la prova della consegna del ricorso in appello, a mente del D.L.gs. n. 546 del 1992, art. 22.

Ricorre per cassazione la parte contribuente affidandosi ad unico, ancorchè articolato, motivo, cui replica l’Avvocatura con tempestivo controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si solleva nullità della sentenza per violazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, – Violazione e/o falsa applicazione norme di diritto – omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 22 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Nella sostanza, afferma la parte contribuente di aver prodotto la ricevuta rilasciata dall’Ufficio al momento della consegna dell’appello a mani; tale è stata allegata alla copia conforme del ricorso. La lacunosità o genericità della ricevuta (“ricorso CTR”) non potrebbe essere addebitabile alla parte contribuente: si afferma che la notifica a mezzo posta non avrebbe dato miglior risultato; espone poi che la costituzione in giudizio dell’Agenzia senza alcun rilievo in merito dimostra il raggiungimento dell’effetto utile, con valore sanante di ogni eventuale irregolarità.

L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce che la valutazione della congruità della ricevuta non è argomento da scrutinio di legittimità.

Occorre osservare preliminarmente che il deposito della ricevuta di notifica a mani in uno con il ricorso presso la cancelleria del giudice di appello serve solo a dimostrare la tempestività della notifica, nemmeno la corrispondenza del ricorso notificato con l’originale depositato, di cui qui non è controversia, poichè non è stata contestata la conformità della copia notificata all’Agenzia con l’originale depositato alla CTR. La ricevuta quindi, ancorchè eventualmente non specifica sull’indicazione della sentenza appellata, ha comunque adempiuto al suo scopo.

2. Questa Corte è già intervenuta sul punto con orientamento cui intende dare continuità: “In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell’appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l’atto depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d’ufficio in caso di omissione dell’attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, con conseguente impossibilità del giudice di esercitare il diretto raffronto, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perchè la soluzione contraria priverebbe di qualunque reale funzione la prescritta formalità di attestazione gravante sul ricorrente, senza possibilità di ricorso alla verifica officiosa degli atti da parte del giudice” (Cfr. Cass. V n. 6677/15).

3. Altresì è stato affermato che in tema di contenzioso tributario, la difformità tra l’atto di appello notificato e quello depositato, sanzionata con l’inammissibilità dell’impugnazione dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3, (richiamato dal successivo art. 53, comma 2), è solo quella sostanziale idonea ad impedire effettivamente al destinatario della notifica la completa comprensione dell’atto e, quindi, a ledere il suo diritto di difesa, rendendo incerti sia “petitum” che “causa petendi”, e non quella che risulti irrilevante ai fini della comprensione del tenore dell’impugnazione ovvero tale che l’atto di costituzione dell’appellato contenga, comunque, una puntuale replica ai motivi di gravame contenuto nell’atto notificato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l’appello per difformità, nell’atto notificato, degli estremi della sentenza impugnata rispetto a quelli, peraltro esatti, di cui all’atto depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria). (Sez. 5, Ordinanza n. 13058 del 24/05/2017, Rv. 644244 – 01).

4. Più specificamente, le Sezioni Unite di questa Corte, proprio in tema di processo tributario, hanno affermato che perfino in caso di nullità della notificazione la costituzione dell’intimato (anche al solo fine di contestare la ritualità della notificazione) ha l’effetto sanante connesso al raggiungimento degli effetti dell’atto. (cfr. Cass. S.U. n. 14916/2016, par. n. 2.8, secondo capoverso).

Di tali principi non ha fatto buon governo la sentenza qui gravata, ricavando un’ipotesi di nullità in presenza di un adempimento svolto, con formulazione incerta, ma non contestata dalle parti.

Il ricorso è, quindi, fondato e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione, con conseguente rinvio alla competente CTR.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Campania, in diversa composizione cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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