Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27798 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 20/12/2011), n.27798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19145/2010 proposto da:

A.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato

TENCHINI Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati PRUNEDDU GIOVANNI, ATZERI VALERIA, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO Alessandro, MAURO RICCI, PULLI CLEMENTINA, giusta

procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 46/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

27.1.2010, depositata l’1/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito per il resistente l’Avvocato Clementina Pulli che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso a questa Corte Suprema iscritto al n. 19145/10 A. L. chiedeva la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 46/10 del 27.1 – 1.3.2010 che aveva accolto il gravame proposto dall’ A. avverso il diniego di riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento condannando parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio, con riduzione degli onorari al 50%.

In particolare la A. lamenta la erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui, accogliendo il gravame proposto, aveva tuttavia disposto al riduzione alla metà degli onorari relativi all’intervenuto giudizio.

L’Inps si è costituito solo mediante procura.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è fondato.

Ed invero, in ordine alla disposta riduzione degli onorari, occorre rilevare che il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, nel disciplinare la liquidazione degli onorari, stabilisce, al comma 5, che quando la causa risulta di facile trattazione il giudice può attribuire l’onorario in misura inferiore al minimo e, in tal caso, la decisione deve essere motivata. L’esame della norma ha consentito alla giurisprudenza di questa Corte l’affermazione del principio secondo cui il giudice ha l’obbligo di motivare espressamente la sua decisione, con riferimento alle circostanze di fatto del processo, e non può, per converso, limitarsi ad una a pedissequa enunciazione del criterio legale (v. Cass. sez. 1^, 9.6.2006 n. 13478; Cass. sez. lav., 4.8.2009 n. 17920), e neanche alla semplice aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale la identità delle questioni e quindi il carattere routinario della controversia (v., in particolare, Cass., 20.6. 2007 n. 14311; Cass. sez. lav., 21.11.2008 n. 27804; Cass. sez. lav., 26.7.2010 n. 17508).

Nè potrebbe sostenersi che il menzionato obbligo di motivazione sia venuto meno per effetto della disposizione di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4, che, nel prevedere la riduzione dei minimi tariffari per le controversie di particolare semplicità, dispone che la riduzione degli onorari non possa superare il limite della metà;

tale disposizione, invero, integra la previsione contenuta nel R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, indicando il limite massimo della riduzione degli onorari, e dunque presuppone che questa sia stata motivata (cfr., con riguardo al collegamento fra le due disposizioni, Cass. 26 ottobre 1974, n. 3179; Cass. sez. lav., 21 novembre 2008 n. 27804).

Si impone pertanto la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa ad altro giudice di appello, che si individua nella Corte d’Appello di Sassari, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Sassari.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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