Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27798 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27798 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 22875-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
GOURMET DI SICHI ALESSIO, MASSIMILIANO & C. SNC,
SICHI ALESSIO in proprio e quale legale rappresentante della
Gourmet Di Sichi Alessio, Massimiliano & C. Snc),
SICHI MASSIMILIANO,
INNOCENTI SIMONETTA;
– intimati –

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75-

Data pubblicazione: 11/12/2013

avverso la sentenza n. 50/17/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di FIRENZE del 29.3.2011, depositata il 13/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO
APICE.

Ric. 2011 n. 22875 sez. MT – ud. 13-11-2013
-2-

.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Firenze ha accolto l’appello incidentale della “Gourmet snc” e dei soci
Sichi Alessio, Sichi Massimiliano, Innocenti Simonetta -appello proposto contro la
sentenza n.1/03/2009 della CTP di Pistoia che aveva solo parzialmente accolto il
ricorso delle parti contribuenti- ed ha così integralmente annullato gli avvisi di
accertamento relativi ad IVA-IRAP (in riferimento alla società) e ad IRPEF (in
riferimento ai soci e per il reddito da partecipazione imputato a questi ultimi “per
trasparenza”) per l’anno 2003, avvisi fondati su PVC nel quale era stata contestata
omessa contabilizzazione di ricavi a seguito di ricostruzione indiretta (in riferimento
ai quantitativi di caffè consumati) dei ricavi dell’azienda di ristorazione gestita dalla
società.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di ritenere che sia la
ricostruzione induttiva dei ricavi non dichiarati operata dall’Ufficio che quella
proposta dalla contribuente si basano su doppie o triple presunzioni: per quanto
l’autoconsumo del caffè fosse stato determinato di comune accordo tra le parti, non
poteva negarsi che pur sempre di presunzione si era trattato. D’altronde nessun
riscontro sarebbe stato possibile sulle stime di caffè offerti in omaggio e neppure
sarebbe stato possibile stimare la quantità di caffè consumato per le tazzine offerte in
omaggio e per la preparazione dei dolci. In definitiva, atteso che le presunzioni poste
a base della ricostruzione induttiva non potevano considerarsi gravi, precise e
concordanti, l’avviso di accertamento non poteva considerarsi fondato.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente non si è difesa.

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letti gli atti depositati

Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il primo motivo di ricorso (improntato alla violazione dell’art.39 primo comma
lett. d DPR n.600/1973; dell’art.54 comma 2 del DPR n.633/1972; degli art.2727 e
2729 cod civ) la parte ricorrente —dopo avere evidenziato che per la ricostruzione

caffè consumati dalla gestione del ristorante in corso d’anno, sul presupposto che
(non gestendo l’azienda una autonomo servizio bar) ad ogni caffè senza ricevuta
corrisponda un pasto completo- lamenta che il giudice del merito abbia
“apoditticamente affermato che la ricostruzione indiretta effettuata dall’Ufficio si
fonda su presunzioni doppie o prive dei requisiti richiesti dalla legge”, senza
considerare che “la successiva sequenza di operazioni poste in essere dall’Ufficio per
determinare il numero di tazzine verosimilmente consumate dai clienti del
ristorante….non ha spezzato la relazione tra il fatto noto e quello ignoto da
determinare”, atteso che nella prova per presunzioni la relazione tra il fatto noto e
quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che
l’esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua
di canoni di ragionevole probabilità.
Il motivo in esame appare inammissibilmente proposto.
Pur muovendo da assunti di principio in ordine alla natura delle presunzioni
valorizzate in sede di accertamento (e cioè dal fatto che siano state adoperate doppie
presunzioni ovvero presunzioni non dotate dei requisiti di gravità, precisione e
concordanza), il giudice del merito ha in realtà fondato il nucleo argomentativo del
proprio convincimento sull’insussistenza di sicuri elementi di fatto ai fini
dell’identificazione del numero dei caffè effettivamente consumati dai clienti del
ristorante (una volta depurato il complessivo consumo dai quantitativi destinati
all’autoconsumo, al consumo gastronomico ed agli omaggi), così inficiando il
presupposto fattuale su cui si struttura il procedimento sillogistico adoperato
dall’Agenzia in sede di accertamento (onde risalire dal fatto noto al fatto ignoto).

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analitico-induttiva dei maggiori ricavi l’Agenzia si era avvalsa dei quantitativi di

In tal modo argomentando, il giudice del merito ha fatto uso del potere ad esso
riservato dall’ordinamento processuale di apprezzare la concreta fattispecie
sottoposta al suo giudizio, estrapolando da essa i dati fattuali utili ad orientare il
convincimento giudiziale, apprezzamento che perciò non può costituire oggetto di
erronea interpretazione o applicazione della norma, almeno non nell’ottica

Ed invero è principio tante volte enunciato da questa Corte che:” In tema di ricorso
per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’errone
ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata
da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo
della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie
concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della
norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è
possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine
tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea
ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della
legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta
– è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata
dalla contestata valutazione delle risultanze di causa”.
Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sul vizio di motivazione per
insufficienza o illogicità) la parte ricorrente evidenza che “fatto controverso e
decisivo per il giudizio era se le presunzioni su cui si fondava l’avviso di
accertamento avessero o meno i requisiti di gravità, precisione e concordanza” e
lamenta che su detto fatto controverso la motivazione della pronuncia sia stata
insufficiente e comunque illogica.
Il motivo appare inammissibilmente formulato.
Alla luce di quanto si è posto in evidenza nell’esame del motivo che precede —e
prescindendo dall’erronea identificazione della reale ratio decidendi posta a
fondamento della pronuncia impugnata- è sufficiente considerare che erroneamente

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prospettata dalla parte ricorrente.

la parte ricorrente identifica come “fatto controverso” il giudizio sulla ricorrenza dei
requisiti di validità della fonte presuntiva di convincimento.
Ciò basta per evidenziare che la parte ricorrente non prospetta a questa Corte un
controllo circa la coerenza o la sufficienza dell’iter argomentativo utilizzato dal
giudice del merito ma chiede —invece- la rinnovazione del giudizio comparativo —già

dedotto in atti, con inammissibile sovrapposizione del giudizio di questa Corte ai
poteri propri ed esclusivi del giudice del merito.
Ed infatti è ius receptum che:”Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito
dall’ad. 360 n. 5 cod. proc. civ., non equivale alla revisione del “ragionamento
decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una
determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in
realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in
una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento
al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio
di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo
giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti
di causa. Nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione
che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di
merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse di
ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli
assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il
ricorso “sub specie” di omesso esame di un punto decisivo” (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 3161 del 05/03/2002).
Si propone pertanto la decisione in camera di consiglio per inammissibilità del
ricorso.
Roma, 30 marzo 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati

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adeguatamente espletato dal giudice di appello- in ordine al materiale probatorio

delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013
Il Presidente

non si è costituita.

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