Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27798 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15238/2014 R.G. proposto da:

FCA Partecipazioni s.p.a., (già Fiat), in persona del legale

rappresentante pro tempore, quale incorporante Isvor Fiat

s.cons.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, p.za Gondar n. 22,

presso lo studio dell’avv. Maria Antonelli, che la rappresenta e

difende, unitamente all’avv. Corrado Magnani, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 208/36/13, depositata il 17 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 208/36/13 del 17/12/2013, la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 71/15/12 della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Fiat Partecipazioni s.p.a. (oggi FCA Partecipazioni s.p.a., di seguito FCA) nei confronti di una cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, per IVA indebitamente detratta relativamente all’anno 2007;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa in quanto la percentuale di detrazione applicata dalla società era stata calcolata nel 100% anzichè nel 99%, tenuto conto dell’importo delle operazioni esenti indicate in dichiarazione;

1.2. FCA, dopo avere corrisposto quanto chiesto con la cartella di pagamento, impugnava comunque la stessa evidenziando che l’importo delle operazioni esenti era stato erroneamente indicato in Euro 150.642,00 anzichè in Euro 100.512,15, con conseguente diritto alla detrazione del 100% e al rimborso di quanto indebitamente corrisposto;

1.3. la CTR motivava l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate osservando che: a) a fronte delle contestazioni concernenti la completezza della documentazione prodotta, la società contribuente non aveva fornito la prova del proprio diritto al rimborso; b) in ogni caso, la ricorrente avrebbe dovuto predisporre una dichiarazione integrativa nei termini di legge o avanzare specifica istanza di rimborso di quanto indebitamente pagato, ma non avrebbe potuto fare valere le proprie eccezioni avverso la cartella di pagamento;

2. FCA impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso FCA deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8, comma 6, e art. 2, comma 8 bis, nonchè del principio di emendabilità della dichiarazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che correttamente la società contribuente ha fatto valere l’errore nella dichiarazione IVA impugnando la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale;

2. il motivo è fondato;

2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, il contribuente che abbia compiuto errori e omissioni nella dichiarazione dei redditi con conseguente danno a suo carico, deve emendare la dichiarazione entro il successivo periodo di imposta, fermo restando che può sempre opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. S.U. n. 13378 del 30/06/2016);

2.2. nel caso di specie, la società contribuente, indipendentemente dalla tempestiva correzione dell’errore, si è legittimamente opposta alla pretesa dell’Amministrazione fondata su di un denunciato errore nella compilazione della dichiarazione (erronea indicazione dell’ammontare delle operazioni esenti), sicchè ha errato la CTR a sostenere che FCA non potesse contestare l’esistenza dell’errore in sede di opposizione a cartella di pagamento notificata ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis;

3. con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., richiamato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, essendo apparente la motivazione della CTR in ordine alla prova dell’errore commesso da FCA nella redazione della dichiarazione;

4. con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dall’errore di FCA nella compilazione della dichiarazione, per il cui accertamento sarebbe bastato il semplice esame della documentazione prodotta;

5. i due motivi possono essere congiuntamente esaminati, riguardando la medesima questione, seppure sotto profili differenti, e sono complessivamente fondati;

5.1. la CTR, aderendo all’impostazione dell’Ufficio, ha affermato che i documenti prodotti dalla società contribuente (estratti dei registri IVA e fatture) non sono sufficienti all’assolvimento dell’onere della prova gravante su FCA, ma non ha chiarito in alcun modo il fondamento giuridico e fattuale di tale giudizio, così dimostrando di non avere in alcun modo esaminato la documentazione di cui si dà atto della produzione;

5.2. la predetta motivazione appare, pertanto, non solo insufficiente, ma del tutto omessa o apparente;

6. in conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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