Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27797 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 31/10/2018), n.27797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21715/2015 R.G. proposto da:

Alessandria 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Traverso e

Stefano Mastrolilli, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via F. Denza n. 15;

– ricorrente –

contro

Comune di Alessandria, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Sacchetto e Roberto

Carleo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, via Luigi Luciani, n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino

depositata il 5 febbraio 2015;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 settembre

2018 dal Consigliere Cosimo D’Arrigo;

uditi gli Avv.ti Aniello Izzo, per delega dell’Avv. Stefano

Mastrolilli, e Vito Parenti, per delega scritta dell’Avv. Roberto

Carleo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Giacalone Giovanni, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso per quanto di competenza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Alessandria notificava alla Alessandria 2000 s.r.l. due avvisi di accertamento (nn. (OMISSIS)) per un importo complessivo di Euro 227.089,00 richiesto a titolo di differenze, per gli anni 2006 e 2007, fra quanto versato dalla società e quanto l’Ufficio riteneva invece dovuto per ICI, ivi incluse le sanzioni per il parziale versamento e gli interessi moratori maturati nel frattempo. In particolare, gli avvisi di accertamento si riferivano ad alcuni terreni di proprietà della Alessandria 2000 s.r.l., il cui valore imponibile, ai fini dell’applicazione dell’imposta, era stato determinato dal Comune sulla base di una relazione di stima redatta dall’Agenzia del Territorio in data 26 maggio 2010.

Avverso tali avvisi di accertamento, la Alessandria 2000 s.r.l. proponeva distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria. Il Comune controdeduceva in entrambi i giudizi.

Il giudice tributario, riuniti i ricorsi, ne disponeva l’accoglimento e, per l’effetto, annullava agli atti impugnati, con condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio.

Il Comune di Alessandria impugnava tale decisione. Nel contraddittorio con la Alessandria 2000 S.r.l., la Commissione tributaria regionale di Torino, in riforma della decisione di primo grado, respingeva i ricorsi della società debitrice.

Tale sentenza è stata fatta oggetto, da parte della Alessandria 2000 s.r.l., di ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

Il Comune di Alessandria ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ravvisata nell’aver ritenuto sufficiente a dimostrare l’esattezza del valore imponibile affermato dal Comune la sola relazione di stima predisposta dall’Agenzia del Territorio. A parere della ricorrente, la discrezionalità e l’opinabilità dei criteri di valorizzazione utilizzati dall’Agenzia del Territorio non avrebbero dovuto consentire di ritenere assolto l’onere probatorio gravante sull’ente impositore.

Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in quanto le argomentazioni svolte dalla Commissione Tributaria Regionale per affermare l’attendibilità della relazione di stima redatta dall’Agenzia del Territorio rappresenterebbero una mera motivazione apparente, senza l’effettiva esplicitazione degli elementi dai quali il giudice d’appello ha tratto il proprio convincimento.

I due motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. Entrambi, infatti, ruotano intorno alla questione dell’attendibilità della determinazione del valore delle aree in questione contenuta nella perizia di stima predisposta dall’Agenzia del Territorio.

I motivi sono inammissibili per carenza del requisito di specificità richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Difatti, la ricorrente non riferisce del contenuto della relazione di stima dell’Agenzia del Territorio, nè indica in modo univoco il punto del fascicolo di merito nel quale la stessa sia rinvenibile.

Tale omissione determina la carenza di autosufficienza dei due motivi.

Quanto al primo motivo, perchè questa Corte non è stata posta nelle condizioni di verificare quali siano stati gli elementi considerati dall’Agenzia del Territorio nel formulare la stima del valore imponibile ai fini ICI. Pertanto, non è possibile riscontrare la fondatezza del dedotto insufficiente assolvimento, da parte del Comune, dell’onere probatorio sullo stesso gravante. Peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, non massimata sul punto) che la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi in capo a una parte diversa da quella che ne era onerata sulla base della differenza fra fatti costituivi ed eccezioni. Pertanto, la dedotta violazione non sussiste allorquando il giudice di merito abbia correttamente ripartito l’onere della prova, ancorchè il ricorrente ritenga che la controparte vi abbia assolto in modo insufficiente; e infatti, il giudizio di sufficienza della prova si risolve in una valutazione riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.

La carenza di autosufficienza si estende, come già anticipato, anche al secondo motivo. Con lo stesso si censura l’adeguatezza della motivazione del giudice d’appello in ordine alla sufficienza degli elementi forniti dall’Agenzia del Territorio ai fini della determinazione del valore impositivo delle aree in questione. Una simile censura avrebbe, dunque, richiesto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse posta a raffronto con la perizia di stima dell’Agenzia del Territorio della quale la stessa si occupa. L’omessa descrizione del contenuto analitico di tale relazione di stima, pertanto, determina l’inammissibilità del motivo.

Non è, tuttavia, superfluo osservare che ricorre una seconda ragione di inammissibilità del motivo in esame. Il vizio di motivazione, infatti, non è più previsto fra i motivi di ricorso per cassazione, a seguito della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134. Pertanto, il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ridotto al “minimo costituzionale”, nel senso che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Nel caso di specie, l’ampiezza della motivazione del provvedimento impugnato (quale riportata anche a pag. 8 dello stesso ricorso) deve condurre alla conclusione che, certamente, non ricorre alcuna di tali anomalie, neppure con riferimento alla dedotta apparenza. Semmai, la ricorrente prospetta una diversa ricostruzione degli elementi fattuali rilevanti ai fini della determinazione del valore imponibile, come tale inammissibile in sede di legittimità.

Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di alcuni fatti decisivi per il giudizio, indicati nella inedificabilità delle aree a seguito della sentenza n. 4 del 2005 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella circostanza che l’indice territoriale è di gran lunga inferiore a quello previsto dalla norma generale del PRG e dalla presenza di una servitù di elettrodotto; elementi tutti idonei a determinare una revisione al ribasso del valore imponibile delle aree in questione.

Il motivo è fondato.

Deve infatti rilevarsi che, sebbene tali elementi fossero stati prospettati dalla Alessandria 2000 s.r.l. fin dagli originari ricorsi avverso gli avvisi di accertamento e ribaditi nelle controdeduzioni in grado d’appello, la Commissione tributaria regionale li ha totalmente trascurati nell’ambito della propria decisione.

Si tratta, invero, di fatti decisivi sulla questione primaria della determinazione del valore imponibile delle aree di proprietà della società ricorrente, a maggior ragione ove si consideri che tali elementi non figurano fra i fattori valutati nella relazione di stima dell’Agenzia del Territorio, quali risultano dalla indicazione che ne ha fatto il giudice d’appello (pag. 3).

L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento delle ulteriori censure.

In conclusione, dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, lo stesso deve essere accolto in relazione al terzo motivo, con conseguente assorbimento delle restanti doglianze.

Entro tali limiti, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Torino, che provvederà pure sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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