Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27797 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27797 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA

sul ricorso 7692-2012 proposto da:
SECONDA UNIVERSITA’

DEGLI STUDI DI NAPOLI P.I.

02044190615, in persona del legale rappresentante pro
Uemv,1′,L,

domluilitte

in

ROMA, VIA DEI

UNEKALE

t’OftfOGHEJI i, pro

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
3026

SCHIOPPO CARLO, A.O.R.N. MONALDI – COTUGNO – C.T.O.;
– intimati

avverso la sentenza n. 4593/2011 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 21/07/2011 R.G.N. 729/2008;

Data pubblicazione: 22/11/2017

R.G97692/2012

CONSIDERATO

Che la Corte d’Appello di Napoli con sentenza 21/07/2011 in riforma della
decisione del locale Tribunale n.25582/2007, ha accolto il ricorso di Carlo
Schioppo, dipendente della Seconda Università degli Studi di Napoli, in servizio

pagare allo stesso l’indennità di pronta disponibilità per le ore di lavoro
effettivamente prestate nel periodo di giugno – dicembre 2005.
Che tanto ha stabilito la Corte territoriale sul presupposto che la pronta
reperibilità nel settore sanitario, nella sua forma attiva (quando vi sia stata la
chiamata) è compensata, o mediante indennità di lavoro straordinario o con un
recupero orario; nella sua forma passiva (esaurentesi nel mero adempimento
dell’obbligo di attesa), e quando cada in un giorno festivo, dà diritto a un
riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale.
Che la sentenza gravata ha statuito che, anche a fronte della mancata
richiesta di autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario, prevista
dal c.c.n.l. per il comparto sanità applicabile, l’obbligo di retribuire le
prestazioni lavorative permane in capo all’Ente datore, che potrà rivalersi nei
confronti dei funzionari eventualmente responsabili di un utilizzo improprio del
personale durante l’orario di lavoro.
Che avverso questa sentenza interpone ricorso in Cassazione la Seconda
Università degli Studi di Napoli con due censure, mentre Carlo Schioppo
rimane intimato.

RITENUTO

Che la prima censura deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 34,
del c.c.n.l. per il comparto sanità del 1999, anche in combinato disposto con
l’art. 7 del c.c.n.l. integrativo del 1999, degli artt. 97 e 36 Cost., dell’art.1
d.lgs. n.165/2001 e dell’art. 1362 cod. civ., in quanto, pure a seguito della
privatizzazione del pubblico impiego nessuna retribuzione sarebbe dovuta per

presso l’Azienda Ospedaliera Monaldi, condannando la predetta Università a

lei). re di lavoro in pronta disponibilità svolte al di fuori del monte orario
revisto e autorizzato dall’amministrazione competente; che la stessa segnala
inoltre come la medesima Corte d’Appello (sent. n.3770/2011) in analoga
vicenda avesse confermato la pronuncia di prime cure.
Che la seconda censura si duole della contraddittoria motivazione, là dove
la Corte territoriale, con l’intento si ammettere la retribuzione per ore di

contratto collettivo nazionale al lavoro straordinario solo in relazione al
quantum dell’indennità e non anche alle sue modalità di conferimento, la
previa autorizzazione datoriale non si renderebbe necessaria.
Che la prima censura è infondata.
Che dall’organizzazione del lavoro nel comparto della sanità (art. 22, d.P.R.
n.270/1987; I. n.724/1994; art. 3, d.lgs. n.66/2003, attuativo delle Direttive
n.93/104/CE e 2000/34/CE; art. 26, c.c.n.l. per il comparto sanità per gli anni
1998-2001), si evince che l’orario di lavoro settimanale è di regola di trentasei
ore articolate su cinque giornate lavorative, fatte salve le esigenze di continuità
del servizio soddisfatte dal lavoro in turni (consistenti nell’assicurare
funzionalità alla struttura ospedaliera, anche nelle ore notturne e durante i
giorni festivi, e alle sale operatorie), dove la necessità di copertura degli stessi
comporta un aumento dell’orario fino a quaranta ore settimanali (otto ore per
cinque giorni lavorativi).
Che la pronta reperibilità costituisce una prestazione strumentale,
accessoria e qualitativamente diversa dalla principale, e consiste in un obbligo,
in capo al dipendente, di rendersi prontamente rintracciabile fuori dall’orario di
lavoro in vista di un’eventuale prestazione.
Che qualora la prestazione è richiesta, il lavoratore ha diritto a un
compenso, strettamente connesso alla penosità del lavoro in turni, e
agganciato all’effettiva erogazione del servizio, nesso quest’ultimo che viene a
mancare soltanto in caso di riposo compensativo, in quanto l’indennità erogata
tende in tal caso al recupero della maggior durata della prestazione rispetto
all’orario normale per la necessità di coprire i turni (Cass. n.13803/2015).

2

reperibilità non autorizzate, ha ritenuto che, stante il richiamo da parte del

e

la disciplina di dettaglio della pronta reperibilità, è demandata

all’autonomia collettiva al livello decentrato della contrattazione, cui è
richiesto di modulare i turni di reperibilità in modo da rendere “…L’orario di
lavoro…funzionale all’orario di servigio e di apertura al pubblico” (art. 26
c.c.n.l. per gli anni 1998-2001).
Che l’art.7, co.2, del c.c.n.l. integrativo per il personale della sanità 1999-

reperibilità, dispone che all’inizio dell’anno le aziende predispongono “…un
piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla
dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle
prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti
organizzativi delle strutture”.
Che pertanto, i limiti di programmazione imposti dalle norme contrattuali,
a differenza che nel settore privato, sono essenzialmente rivolti alla garanzia
della continuità del servizio pubblico.
Che anche in seguito alla contrattualizzazione dei rapporti d’impiego, in
ipotesi come quella del lavoro in turni – che richiede articolazioni secondo
criteri flessibili – la prestazione deve essere commisurata alla
funzionalizzazione dei servizi della p.a., sicché non può essere revocato in
dubbio il diritto alla retribuzione per le ore prestate oltre l’orario normale.
Che seppure si riscontrino anomalie nella procedura autorizzatoria da parte
dell’amministrazione competente – sulla cui regolarità, peraltro, in un
passaggio della motivazione la Corte territoriale nega addirittura che siano
emerse incertezze in giudizio (“…Tuttavia può osservarsi che, comunque, nel
caso di specie tale inosservanza non appare nemmeno configurabile” p. 7 della

sentenza) – l’Ente non potrebbe esimersi dal conferire l’indennità di pronta
reperibilità ai dipendenti interessati, salva sempre, comunque, la possibilità di
rivalersi sui funzionari responsabili.
Che neppure il richiamo, da parte della contrattazione collettiva (art. 34,
co.5 del c.c.n.I.), al servizio per pronta reperibilità quale limite individuale nella

determinazione del lavoro straordinario può indicare un’assimilazione
concettuale tra i due istituti, in quanto lo stesso appare piuttosto ispirato a due

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2001, nel regolare le modalità di previsione e autorizzazione dei turni di

a

ni sostanziali: a) operare un controllo nella distribuzione delle limitate
rse stanziate nel monte ore straordinario in relazione alle esigenze di

servizio preventivamente programmate fra i dipendenti in servizio di pronta
reperibilità (art. 7, co.14, c.c.n.l. integr.); b) consentire l’accesso all’istituto
della pronta disponibilità cd. attiva a tutto il personale (medico e
infermieristico) in pronta disponibilità cd. passiva (entro il limite di non più di

Che

mediante l’espresso riferimento all’art. 34 del c.c.n.I., la Corte

territoriale, lungi dall’introdurre una forzata equiparazione tra due istituti
finalizzati a esigenze obiettivamente diverse, intende escludere che l’accesso al
lavoro straordinario (v. art. 34, co.2, del c.c.n.I., che prevede la sua fissazione
in tre incontri annuali tra le parti sociali), ispirato alla logica del contenimento e
alla funzionalizzazione delle prestazioni al determinarsi di insorgenti ed
eccezionali esigenze aziendali, possa essere in qualsiasi modo assimilato alla
diversa disciplina della pronta reperibilità (v. art. 7, co.2, c.c.n.l. integr.),
protesa a organizzare servizi che normalmente non tollerano interruzioni (v.
anche il co. 14 dell’art. 7, che fa espressa menzione dei servizi di pronta
disponibilità con carattere di stabilità).
Che la sentenza gravata, operando una netta distinzione tra i due istituti,
propone una corretta applicazione delle norme contrattuali invocate, nelle
quali, il richiamo al lavoro straordinario quanto ai turni di pronta reperibilità
appare rivolto solo al quantum dell’indennità (tant’è che il co. 9 dell’art. 7 del
c.c.n.l. integr., stabilisce che “…In caso di chiamata l’attività viene computata
come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999′)
mentre rimane inalterato il criterio per cui, diversamente dal lavoro
straordinario, la pronta reperibilità non si configura come una prestazione
eccezionale, riguardando piuttosto la rimodulazione flessibile dell’ordinaria
prestazione, funzionale al pieno utilizzo del servizio pubblico in taluni gangli
organizzativi vitali per la completa fruizione dello stesso da parte dei
destinatari.
Che la seconda censura è assorbita.

4

sei turni al mese per dipendente, indicato dal co. 10, art. 7 del c.c.n.l. integr.).

’Che pertanto, essendo il primo motivo infondato e il secondo assorbito, il

rso va rigettatoAtu.((v, d e:9, 0”,2,2,,,,29)-; t 14 2 ,11A ‘ VU OC, eee je)-A

vtí—,

P.Q.M.

Così deciso nell’Udienza Camerale del 28/06/2017

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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