Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27797 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27797 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 22811-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
SRL WWW.AUTOSOLE.IT SRL IN LIQUIDAZIONE
03157840236,
PASINI GIAN DOMENICO, quale socio unico successore della Sri
WWW.Autosoleit in liquidazione;
– intimati –

Data pubblicazione: 11/12/2013

avverso la sentenza n. 115/15/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di VENEZIA-MESTRE – Sezione Staccata di VERONA
del 7.6.2010, depositata il 21/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO
APICE.

Ric. 2011 n. 22811 sez. MT – ud. 13-11-2013
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CARACCIOLO.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati
Osserva:

contro la sentenza n.153/02/2008 della CTP di Verona che aveva accolto il ricorso
della “www.Autosole.it srl (unipersonale)- ed ha così (in parziale annullamento
dell’avviso di accertamento relativo ai periodi di imposta 2003-2004 a mezzo del
quale l’Ufficio aveva ritenuto indetraibile IVA e recuperato a tassazione costi ritenuti
indeducibili (questi ultimi ai sensi dell’art.14 commi 4 e 4-bis della legge n.537/1993,
siccome derivanti da attività qualificabile come reato), sul presupposto che la
contribuente avesse acquistato autoveicoli da fornitori nazionali con operazioni che
dovevano reputarsi soggettivamente inesistenti poichè intercorse con soggetti
fittiziamente interposti, rispetto agli effettivi cedenti esteri, ai soli fini dell’evasione
dell’imposta sul valore aggiunto.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora rileva)
che —a differenza di alcuni altri fornitori specificamente considerati- i fornitori
denominati “Max Car” e Riccio Antonio, alla luce degli elementi probatori esistenti
in atti, non potessero considerarsi fittiziamente interposti e comunque non vi era la
prova che la società contribuente fosse consapevole (o dovesse esserlo) di contrattare
con fornitori nazionali fittizi. In specie, la Max Car (per come risultante dal PVC) nel
2003 aveva avuto una struttura sicuramente idonea ad operare sul mercato secondo
indici di normalità né erano emersi elementi che facessero pensare a mutamenti nel
periodo successivo tali da lasciar supporre che le forniture rientrassero in un sistema
fraudolento; anche nei confronti del Riccio non era emerso alcun elemento di sicuro
coinvolgimento nella truffa finalizzata all’evasione dell’IVA, siccome nel PVC non si
rinveniva nessun elemento oggettivo orientante in questo senso. La CTR ha anche

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La CTR di Venezia ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia -appello proposto

ritenuto che non vi fossero ragioni per assumere che vi sia stata evasione delle
imposte sul reddito, atteso che le somme corrisposte ai fornitori costituivano costi
effettivi (e contabilizzati) senza che potesse valere in contrario la disciplina
dell’art.14 comma 4 bis della legge n.537/1993, atteso che l’acquisto “non era dipeso
da reato ma da una operazione perfettamente lecita”, né si era proceduto alla

contestazione di indetraibilità dell’IVA.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La società intimata non si è costituita.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo del ricorso (improntato al vizio di motivazione) la parte
ricorrente si è doluta del fatto che —pur essendo pacifico che costituisse elemento
discriminante la circostanza, presuntivamente enucleabile, che la Autosole fosse o
dovesse essere consapevole di contattare con venditori nazionali fittizi- il giudice del
merito avesse escluso la ricorrenza di tale presupposto con riferimento ai due
fornitori dianzi citati, per quanto fossero emersi indizi rilevanti (dallo stesso
giudicante del tutto elusi e misconosciuti) di una simile consapevolezza.
Quanto alla Max Car, era emerso dal PVC che la medesima aveva ceduto alla
Autosole, nel 2003, due autoveicoli in data anteriore alla loro cancellazione dal
registro automobilistico estero di provenienza, ovvero il giorno successivo
all’acquisto effettuato dalla Max Car presso il venditore estero ed inoltre che
(diversamente da quanto supposto dal giudicante) la Max Car medesima non
disponeva di locali aziendali idonei a suppodare l’ingente movimento di automezzi
documentato dalle fatture di acquisto all’estero e di rivendita in Italia.
Quanto al Riccio era invece emerso dal PVC che quello usava rivendere sottocosto le
auto alla Autosole e che —in numerosi casi- la cessione interna dal Riccio alla
Autosole aveva addirittura preceduto l’acquisto dal venditore intracomunitario.
D’altronde, tra le due ditte erano risultati stretti rapporti commerciali, tanto che in

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individuazione di un fatto reato a carico del legale rappresentante ma solo alla

alcuni casi era stata la seconda ad interporsi come prima acquirente a favore del
Riccio.
Il motivo di impugnazione appare solo parzialmente fondato e se ne propone
l’accoglimento —per quanto di ragione- con il solo riferimento alla indetraibilità
dell’IVA identificabile in relazione alla posizione del cedente Riccio.

ricorso per ciò che concerne gli aspetti fattuali rilevanti) elementi indiziari in
riferimento ai quali il giudice del merito —negligentemente- non ha tenuto conto
alcuno delle inferenze logiche valorizzabili ai fini di causa, essendosi limitato il
medesimo giudice ad assumere insussistenti gli elementi di prova, senza però fare
analitica considerazione di quelli elencati dall’Agenzia procedente.
E ciò si dice non già come valutazione della giustezza o meno della decisione, ma
come indice della presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta,
che tali possono ritenersi allorquando sussiste un’adeguata incidenza causale (come
nella specie esiste) della manifesta negligenza di dati istruttori qualificanti, oggetto di
possibile rilievo in cassazione siccome capaci di generare una difettosa ricostruzione
del fatto dedotto in giudizio, esigenza a cui la legge allude con il riferimento al
“punto decisivo” (in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7635 del 16/05/2003).
Non così invece per ciò che concerne l’IVA asseritamente indetraibili identificabile
in riferimento alla posizione della Max Car, relativamente alla quale il giudice del
merito ha debitamente dato conto di avere considerato (e negativamente qualificato,
ai fini delle inferenze presuntive) gli elementi indiziari che sono stati riproposti dalla
odierna parte ricorrente (dei quali peraltro non è possibile apprezzare l’effettivo
contesto fattuale, rinvenendosi nel PVC mere considerazioni qualitative, inidonee a
dar conto della ragioni obiettive per le quali i verbalizzanti siano pervenuti alla
conseguenti conclusioni).
Quanto al secondo motivo di impugnazione (improntato al vizio di violazione di
legge), con esso la parte ricorrente si duole della violazione della disciplina dettata
dal predetto art.14, nella parte in cui la sentenza di appello ha escluso l’applicabilità

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Emergono infatti dal PVC acquisito agli atti di causa (e debitamente trascritto nel

di detta disciplina in difetto della possibilità di identificare l’operazione di acquisto di
per sé come un reato, mentre invece la norma di legge si riferisce —senza alcuna
limitazione- a tutti i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili
come reato.
Senonchè, non può passarsi all’esame del predetto motivo di ricorso in

recentemente modificato (con effetto retroattivo, atteso che il comma 3 del predetto
articolo prevede che:”Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di
quanto disposto dal comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, previgente, anche per fatti, atti o attivita’ posti in essere prima dell’entrata in
vigore degli stessi commi 1 e 2, ove piu’ favorevoli…”; in termini si è già
pronunciata questa Corte con la Sent. n. 10167 del 20 giugno 2012) la disciplina
dettata dal menzionato art.14, specificando che “non sono ammessi in deduzione i
costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il
compimento di atti o attivita’ qualificabili come delitto non colposo -.
Consegue da ciò che la disciplina in parola (nella sua versione ante vigente) non
risulta più applicabile alla specie di causa, atteso che la attività contestata come reato
non integra comunque il presupposto del diretto utilizzo dei costi, spese o prestazioni
di servizio ai fini del compimento dell’attività criminosa (in termini anche Cass.
sezione sesta Ord. n. 3258 del 11 febbraio 2013).
Consegue —in definitiva- che la sola censura avente ad oggetto il vizio motivazionale
(nei limiti di quanto si è detto) può essere accolta e che, per conseguenza, la
controversia debba essere rimessa al medesimo giudice di secondo grado che —in
diversa composizione- tornerà a pronunciarsi sulla indicata questione oggetto
dell’atto di appello proposto dall’Agenzia, in riferimento al solo capo concernente la
detraibilità dell’IVA, e regolerà anche le spese del presente grado di giudizio.
In questi limiti, perciò, il ricorso può essere accolto per manifesta fondatezza.
Roma, 30 marzo 2013.

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considerazione del fatto che con l’art.8 del D.L. n.16/2012 il Legislatore ha

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei limiti precisati in motivazione.
Cassa la decisione impugnata, relativamente a quanto accolto e rinvia alla CTR
Veneto che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013.

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

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