Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27797 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1295/2013 R.G. proposto da:

Iron s.a.s. di S.M.A. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, (Ndr:

testo originale non comprensibile), presso lo studio dell’avv.

Angelo Stefanori, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv.

Guglielmo Castaldo, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 145/02/12, depositata il 12 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 145/02/12 del 12/07/2012, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da Iron s.a.s. di S.M.A. & C. (di seguito Iron) avverso la sentenza n. 91/04/11 della Commissione tributaria provinciale di Livorno (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per maggiori imposte sul reddito, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in applicazione dello studio di settore relativo all’attività esercitata dalla società contribuente (commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati);

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello di Iron osservando che la società contribuente non solo non aveva “fornito elementi concreti che giustificassero lo scostamento contestato” ma aveva “addirittura esibito una fattura falsa e non veritiera”;

2. Iron impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso Iron deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla fattura ritenuta falsa;

1.1. in buona sostanza, la società ricorrente sostiene che, da un lato, la falsità della menzionata fattura non è di per sè idonea a supportare l’avviso di accertamento e, dall’altro, la medesima fattura non è stata presa in considerazione per la parte in cui la stessa è veritiera, attestando la cessione di n. 845 capi di abbigliamento;

2. il motivo è inammissibile sotto diversi profili;

2.1. in primo luogo, va evidenziato che il fatto indicato non è affatto decisivo: la CTR, infatti, non ha fondato la decisione unicamente sulla falsità della fattura, ma anche sul mancato adempimento dell’onere probatorio gravante sulla società contribuente, che non ha fornito elementi idonei a supportare lo scostamento dagli studi di settore;

2.2. secondariamente, il motivo difetta di specificità, non essendo stata trascritta nè prodotta la fattura di cui la CTR assume la falsità;

2.3. infine, la società contribuente non allega gli elementi dai quali possa trarsi il convincimento per affermare che la fattura falsa e, quindi, non tenuta in considerazione dal giudice di appello, avrebbe dovuto essere considerata vera almeno in parte;

2.3.1. in altri termini, l’accertamento della CTR in ordine alla falsità della fattura non è stata debitamente posto in discussione dalla ricorrente, ad esempio con l’indicazione degli elementi che inducano a ritenere il contrario;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, nonchè del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 bis e sexies, conv. con modif. nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, e della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, per avere la CTR: a) ritenuto applicabili le presunzioni derivanti dagli studi di settore in assenza di quelle gravi incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività; b) omesso di considerare le doglianze della società contribuente con particolare riferimento alla cessione dei beni di magazzino, avvenuta in stock;

4. la complessa censura è inammissibile;

4.1. va prima di tutto evidenziato che la CTR fa espresso riferimento alle censure proposte dalla società contribuente nel contesto della sentenza, ma non si pronuncia espressamente sulle stesse, dovendo ritenersi, anche in considerazione dell’esito della lite, che dette censure siano state implicitamente rigettate;

4.2. ciò premesso, Iron sembra sostenere, in primo luogo, che l’avviso di accertamento sia stato emesso in violazione dei presupposti di legge in quanto fondato unicamente sullo scostamento dallo studio di settore e in assenza di quelle gravi incongruenze ritenute necessarie dalla legge;

4.3. il rilievo, peraltro, difetta totalmente di specificità: la contestazione della motivazione dell’avviso di accertamento, infatti, presuppone la necessaria trascrizione della parte rilevante dello stesso (trascritto solo in minima parte) e la sua allegazione al ricorso (del tutto omessa);

4.3.1. la mancata conoscenza dell’avviso di accertamento implica, pertanto, l’impossibilità per la Corte di delibare le doglianze della ricorrente;

4.4. per quanto riguarda la censura sub b), deve evidenziarsi che la mancanza della trascrizione della motivazione integrale dell’avviso di accertamento impedisce, in primo luogo, di sapere se Iron abbia preso parte al contraddittorio preventivo e, in caso affermativo, di verificare se l’avviso abbia tenuto conto dei rilievi formulati dalla società;

4.5. in ogni caso, come più sopra evidenziato, la CTR ha implicitamente rigettato la censura proposta dalla contribuente, sicchè la questione della mancata considerazione delle vendite in stock effettuate da Iron riguarda la motivazione della sentenza e non implica la sussistenza di una violazione di legge;

5. con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 92, comma 5 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la CTR avrebbe dovuto tenere conto della necessità di svalutare il magazzino in presenza della cessione di una rilevante quantità di capi di abbigliamento a prezzo vile;

6. il motivo è inammissibile;

6.1. non risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che la ricorrente abbia proposto una censura similare in appello, nè che sulla stessa la CTR si sia pronunciata esplicitamente o implicitamente, sicchè Iron avrebbe dovuto denunciare l’omessa pronuncia;

6.2. vale, peraltro, la pena di evidenziare che, in presenza di un accertamento in fatto in ordine alla falsità della più volte menzionata fattura di vendita in stock e in assenza di emergenze costituite da altre vendite, non può neppure ipotizzarsi la denunciata violazione di legge, contrastante con l’accertamento di fatto operato dalla sentenza impugnata;

7. in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della presente controversia di Euro 21.792,00.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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