Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27796 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. R.G. 11456-2015 proposto da:

ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato CORRADO GRANDE, che la rappresenta e difende assieme

all’Avvocato MASSIMO ANTONINI giusta procura speciale estesa in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5371/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 6/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/9/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la società Elettronica Industriale S.p.A. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 292/9/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento per imposta di registro 2009 relativa ad un atto di cessione di bene strumentale costituito da un impianto radiotelevisivo, che l’Ufficio aveva riqualificato come cessione di azienda determinando l’avviamento e assoggettandolo ad imposta proporzionale ai sensi dell’art. 27, comma 7 bis, TU dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

in particolare, la Commissione Tributaria Regionale aveva riformato la sentenza di primo grado rilevando che: a) non era applicabile al caso in esame la norma a sanatoria, sopravvenuta, denominata “Salva Italia”; b) il valore di avviamento dell’azienda ceduta era stato correttamente determinato dall’Ufficio sulla base del bacino di utenza e di relativa perizia in atti; c) le sanzioni erano state correttamente applicate già nel minimo edittale;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

la società ricorrente ha infine depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32) laddove la CTR aveva affermato che non poteva essere invocata l’applicazione dello ius superveniens di cui alla L. n. 214 del 2011, a modifica dell’art. 26 TU dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, non avendo la contribuente provveduto a notificare all’appellante la memoria contenente la richiesta di applicazione della suddetta normativa;

1.2. con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 177 del 2005, art. 27 come modificato dal D.L. n. 201 del 201, art. 40) laddove la CTR aveva affermato l’inapplicabilità di tale norma perchè “non incide(va)… sul contenzioso già instaurato”;

1.3. in primo luogo, va applicato il principio generale, secondo cui lo ius superveniens che introduca una nuova disciplina del rapporto in contestazione è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo;

1.4. a seguire, premesso che è pacifico che la qualificazione giuridica impressa dai contraenti all’atto registrato, anteriormente al 28 dicembre 2011, fu nel senso di una cessione di impianto di radiotrasmissione (sottoposto alla imposta di registro in misura fissa), soccorre esattamente in termini il principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in tema di imposta di registro, ai sensi del D.Lgs. n. 177 del 2005, art. 27, comma 7-bis, introdotto dal D.L. n. 201 del 2011, art. 40 conv., con modif., dalla L. n. 214 del 2011 (cd. decreto “salva Italia”), non è consentita la rettifica, ai fini dell’applicazione dell’imposta, della qualificazione giuridica data dalle parti alle cessioni di impianti radiotelevisivi effettuate prima della data di entrata in vigore della norma citata, anche se a tale data la rettifica sia stata già effettuata ed impugnata con giudizio ancora in corso, stabilendo esso solo per le cessioni future un rigido criterio di qualificazione” (Sez. 5, Sentenza n. 17515 del 14/07/2017; cui adde Sez. 5, Sentenza n. 18489 del 26/07/2017; e Sez. 5, Sentenza n. 33230 del 21/12/2018);

1.5. a tale principio della “intangibilità fiscale” delle cessioni di impianti radiotelevisivi, effettuate prima del 28 dicembre 2011 – la Corte lo ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – il Collegio si uniforma;

2. all’accoglimento dei primi due motivi consegue l’assorbimento dei rimanenti con cui si denuncia omessa pronuncia e violazione di norme di diritto con riguardo alla determinazione del valore dell’avviamento del bene ceduto ed all’irrogazione delle sanzioni;

3. il ricorso deve essere dunque accolto nel primo e secondo motivo, assorbiti i rimanenti;

4. la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e, non occorrendo indagini di fatto, la causa è decisa nel merito, con annullamento dell’avviso di liquidazione;

5. la definizione della controversia iure superveniente impone di compensare le spese processuali di ogni fase e grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e – decidendo nel merito – accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente; dichiara compensate le spese processuali di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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