Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27795 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27795 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 11006-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
2865

PEDRAZZOLI MIRCO C.F. PDRMRC75E23H501S, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/11/2017

avverso

la

sentenza n.

1438/2009

della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/04/2010 R.G.N.

7005/2007.

R.G. 11006/2011

RILEVATO
1.

Con la sentenza del 20.4..2010 la Corte di appello di Roma

accoglieva parzialmente l’appello proposto da Poste Italiane avverso
la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l’illegittimità
dell’apposizione del termine apposto al contratto stipulato tra

condannato le Poste a versare le retribuzioni non percepite dal
30.1.2005. La Corte territoriale rilevava, in sintesi, l’illegittimità della
clausola di apposizione del termine al detto contratto stipulato con
l’appellato in quanto il contratto aveva richiamato una serie di Accordi
di riorganizzazione aziendale ma da parte delle Poste non era stata
offerta la prova che l’assunzione del lavoratore fosse avvenuta in
relazione ai detti processi riorganizzativi. La prova richiesta era del
tutto generica non consentendo di accertare il nesso tra la concreta
assunzione e le complesse vicende riorganizzative delle Poste con
riferimento all’Ufficio ove la lavoratrice era stata impiegata.
2. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la società
Poste Italiane con cinque motivi ; si è costituita la parte intimata con
controricorso corredato da memoria.
CONSIDERATO

3. Che con il primo motivo si deduce la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 1 e 2 D. Lgs n. 368/2001, dell’art. 4 comma
secondo D. Lgs n. 368/2001, dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1362 e
ss. C.C. e dell’art. 1325 c.c. La sussistenza delle ragioni, tecniche,
organizzative produttive o sostitutive di cui al decreto n. 368/2001
potevano essere ricostruire indirettamente in base all’indicazione nel
contratto degli Accordi che disciplinano i processi di ristrutturazione
aziendale delle Poste.
4. Che il motivo appare infondato. Va premesso che il contratto
è stato stipulato “ai sensi della vigente normativa, per esigenze
i

Pedrazzoli Mirco e Poste Italiane dal 1.2.2002 al 30.4.2002 e

R.G. 11006/2011

tecniche, organizzative produttive anche di carattere straordinario
conseguenti a processo di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più
funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti
da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione di
nuove tecnologie, prodotti o servizi nonché all’attuazione delle

gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002”. Ora la giurisprudenza di
questa Corte ha ritenuto necessario in fattispecie del tutto analoghe
in cui è applicabile il decreto n. 368/2011 che – di fronte ad una
complessa enunciazione delle ragioni adottate a legittimazione
dell’apposizione del termine – l’esame del giudice di merito deve
estendersi a tutti gli elementi di specificazione emergenti dal
contratto allo scopo di acclararne l’effettiva sussistenza, ivi
ricomprendendo l’analisi degli accordi collettivi indicati al contratto (v.
Cass. 2279/ 2010; Cass. n. 8296/2012). La sentenza impugnata
tuttavia non ha violato tale orientamento del Giudice di legittimità in
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quanto ha -esseetaba 4:44a 1–è prove e ésife allegazioni offerte dalle
Poste circa il fatto che effettivamente l’assunzione dell’intimato fosse
avvenuta per sopperire alle esigenze di ordine produttivo e
organizzativo indicate negli Accordi. La Corte di appello ha valutato le
deduzioni ed anche le prove offerte dalle Poste ed ha inferito che
non comprovano il nesso tra le esigenze degli accordi, l’assunzione
del lavoratore e l’attività svolta da questi nell’Ufficio ove ha operato.
5. Che con il secondo motivo si allega l’omessa ed insufficiente
motivazione in ordine all’esame degli Accordi di cui sopra.
6. Che il motivo è infondato per quanto già detto; la Corte di
appello ha escluso che le deduzioni e le prove offerte dalle Poste
confermassero che l’assunzione in concreto fosse stata effettuata in
relazione alle esigenze evidenziate negli Accordi; non sussiste alcuna
carenza motivazionale.

2

previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11.12 2001 e 11

R.G. 11006/2011

7. Con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione
dell’art. 4 comma secondo D. Lgs n. 368/2001 , degli artt. 2697, 115
e 116 cod. civ. proc., 244 c.p.c., 421 comma secondo c.p.c.
8.

Il motivo è infondato in quanto la prima ricordata

giurisprudenza di legittimità attribuisce al datore di lavoro l’onere di

dedotta nel contratto (v. la sentenza 2279 del 2010; cfr. anche cass.
n. 8296/2012).
9.

Con il quarto motivo si allega l’omessa insufficiente

motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il
giudizio. Il Giudice ben poteva usare i propri poteri ufficiosi anche in
ordine ad una prova generica offerta dalle Poste.
10. Il motivo appare infondato posto che è giurisprudenza
consolidata di questa Corte quella per cui ci si può dolere del mancato
esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi solo se si è sollecitato
lo stesso ad esercitarli e tale allegazione non è stata offerta.
11.

Con l’ultimo motivo si chiede l’applicazione dell’art. 32 L. n.

183/2010 che va accolto alla luce della recente sentenza a sezioni
unite del 17 ottobre 2016 n. 21691/2016 ( ed anche n. 23298/2016)
posto che la sentenza impugnata è stata depositata prima della
novella del 2010 ( questo caso è stato affrontato espressamente dalle
Sezioni unite) con conseguente cassazione della sentenza impugnata
in relazione al motivo accolto e rinvio alla Corte di appello di Roma in
diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio.
PQM
Accoglie il motivo di ricorso concernente l’applicabilità dell’art. 32
L. n. 183/2010; rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche in ordine alle spese, alla
Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 22.6.2017
3

provare che in concreto il lavoratore sia stato assunte per l’attività

R.G. 11006/2011

Il Presidente

Il Consigliere est.

P

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