Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27795 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Addobbi Casassa di Angelo Casassa s.n.c. in liquidazione, in persona

del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via

Monte delle Gioie n. 24, presso lo studio dell’avv. MODENA Roberto,

dal quale e rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Remo Dominici,

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Liguria n. 2/2008/11 depositata il 15/1/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. VIOLA Alfredo Pompeo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Addobbi Casassa di Angelo Casassa s.n.c. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello della società contro la sentenza della CTP di Genova n. 274/10/2005 che aveva respinto il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per Iva 1999. La CTR escludeva che la società potesse usufruire dei benefici fiscali di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 29, nell’assegnazione ai soci di un immobile della società in quanto l’attività dell’impresa era cessata dopo l’assegnazione, l’immobile era rimasto nella disponibilità della società, ancorchè per attività residuali, e non era stata sufficientemente dimostrata la cessazione della strumentante all’impresa.

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Risulterebbe oscuro in base a quali elementi il giudice abbia ritenuto non provato il mancato utilizzo dell’immobile nell’attività propria d’impresa.

La censura è inammissibile. Allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008). Tale giurisprudenza consolidata fa seguito alla pronuncia a SS.UU. ( Sentenza n. 20603 del 01/10/2007) secondo cui, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Orbene la sola indicazione “il fatto controverso e decisivo è il mancato utilizzo dell’Immobile nell’attività dell’impresa elemento costitutivo della fattispecie legale oggetto della controversia, che il giudice ha ritenuto non provato senza esternare gli elementi fondanti il convincimento e il percorso logico seguito”, risulta privo della indicazione delle circostanze che si assumono trascurate nonchè del rapporto di causalità tra le stesse e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quelle circostanze, se considerate, avrebbero portato ad una diversa soluzione della vertenza.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe erroneamente affermato che l’immobile ” per non essere strumentale” avrebbe dovuto essere destinato ad altro scopo.

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto (dica la S.C. se la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 29, comma 1, richieda ai fina dell’applicazione del relativo regime all’assegnazione di un immobile, che lo stesso sia destinato a uno scopo diverso da quello d’impresa, all’uopo non essendo sufficiente il mero mancalo utilizzo nell’attività propria), risulta privo delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con la disposizione indicata.

Con terzo motivo la ricorrente assume la omessa, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR avrebbe omesso di motivare in qual modo la dilazione del pagamento non ha inciso sul prezzo fissato dalle parti nel preliminare.

Anche tale censura è inammissibile in quanto priva di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo. La sola indicazione il fatto controverso e decisivo è l’incidenza di una dilazione pluriennale sul prezzo di vendita dell’immobile utilizzato quale base imponibile in sede di accertamento e non ritenuta sussistente dal giudice del merito senza indicare la fonte del proprio convincimento e il percorso logico seguito, risulta priva della indicazione delle circostanze che si assumono trascurate nonchè del rapporto di causalità tra le stesse e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quelle circostanze, se considerate, avrebbero portato ad una diversa soluzione della vertenza.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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