Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27795 del 12/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/10/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 12/10/2021), n.27795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3737-2020 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE

STROZZI 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 449/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 25/06/2019 R.G.N. 702/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

A.F., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Trieste aveva respinto il gravame avverso il diniego disposto dal giudice di primo grado delle domande di protezione internazionale;

a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale, osservava che il richiedente aveva fornito versioni discordanti in relazione alle ragioni che lo avevano indotto ad abbandonare il proprio Paese, avendo riferito alla commissione territoriale competente, di essere nato nel (OMISSIS), di esser stato vittima di un accoltellamento e di aver subito minacce da componenti del partito (OMISSIS); aveva affermato che il padre era deceduto quando lui era in tenera età, e da quando aveva lasciato la (OMISSIS) talvolta sentiva la famiglia al telefono;

in atto di appello, aveva riconosciuto che la vicenda dell’accoltellamento non era veritiera e giustificato la protezione richiesta con la pericolosità della zona di provenienza (nord (OMISSIS)), per le violenze commesse dal gruppo terroristico (OMISSIS) affermando che aveva perso madre e fratello nell’attentato ad una chiesa (OMISSIS) dove si era trasferito a 13-14 anni;

tali versioni sono state ritenute dal giudice di seconda istanza non solo diverse ma anche contraddittorie, essendo emersa l’evidenza che il richiedente, nato a sud della (OMISSIS), nel (OMISSIS), aveva falsamente riferito della morte della madre, per sostenere l’assunto della propria stabile permanenza nella zona dove operava il gruppo (OMISSIS);

evidenziava, quindi, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente;

alla stregua delle informazioni reperibili su siti internazionali ECOI (EASO 20172018), era emerso che la (OMISSIS), in passato oggetto di pesanti attacchi terroristici da parte del movimento (OMISSIS), aveva adottato importanti misure di sicurezza riprendendo il controllo delle principali città della regione; quanto alla protezione c.d. umanitaria del pari invocata, deduceva che la mancanza di credibilità del ricorrente induceva a ritenere non dimostrata l’esistenza di una situazione personale oggettiva e grave che non consentisse l’allontanamento dal territorio nazionale;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione con ricorso fondato su quattro motivi;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente eccepisce preliminarmente l’illegittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62-72 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 1, comma 1, poiché la composizione del collegio giudicante con la partecipazione di un giudice ausiliario, come già divisato da questa Corte con ordinanze 32032/2019 e 32033/2019, violerebbe l’art. 3 Cost., art. 25 Cost., art. 102 Cost., comma 1, art. 106 Cost., comma 2 e art. 111 Cost.;

– che come tale va considerato –

2. il motivo è inammissibile per le ragioni di seguito esposte;

e’ bene precisare preliminarmente che una questione di legittimità costituzionale non può formare oggetto di motivo di ricorso ma solo, eventualmente, essere intesa come mera sollecitazione alla Corte per sollevare la questione;

peraltro, la questione di legittimità costituzionale della quale viene sollecitata la proposizione, deve risultare rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo (in senso conforme vedi, tra le altre: Cass. 18 febbraio 1999, n. 1358; Cass. 22 aprile 1999, n. 3990; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16245; Cass. 16 aprile 2018, n. 9284; Cass. 24 febbraio 2014, n. 4406);

nella specie, la suddetta sollecitazione non può essere accolta perché le censure poste a base delle ipotizzate questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili, e le suindicate questioni di legittimità costituzionale risultano prive di rilevanza;

ad avviso del ricorrente tale composizione dei collegi sarebbe anomala e di conseguenza tutti i provvedimenti emessi dai suddetti collegi sarebbero nulli con violazione del dettato dell’art. 25 Cost. perché emanate da giudici privi di conoscenze adeguate e di una specifica formazione professionale, quali sì richiedono una materia delicatissima come quella della protezione internazionale;

ma tale prospettazione non è condivisibile;

come già affermato in una vicenda analoga (vedi Cass. 30/4/2021 n. 11537) con la ò sopravvenuta sentenza n. 41 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del D.L n. 69 del 2013, artt. 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 e 72 convertito in legge, con modificazioni, dalla L n. 98 del 2013, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dal D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 32”, ma ha anche espressamente precisato che nell’indicato periodo rimane “legittima la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni, sopra richiamate, che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario”; sicché non possono nutrirsi dubbi sulla mancanza di rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale con riguardo a questo profilo di censura;

3. con i successivi due motivi si denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

i motivi sono riconducibili al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria per la asserita non credibilità del ricorrente; ci si duole che non sia stato conferito adeguato rilievo alla vicenda della esplosione a (OMISSIS) e sulla svalutazione degli elementi documentali dai quali si desumeva la propria permanenza nella zona di influenza di (OMISSIS);

4. il terzo e il quarto motivo – come numerati in ricorso, attengono alla prospettata apparenza di motivazione in relazione alla domanda di protezione umanitaria D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5 nonché del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 35 bis; ci si duole della incompleta indicazione delle fonti COI da parte dei giudici del gravame, e della sottovalutazione della situazione di generale insicurezza in cui versa lo stato (OMISSIS);

5. i motivi, che possono congiuntamente trattarsi siccome connessi, sono inammissibili; essi non si conformano ai canoni di specificità che governano il ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4;

il ricorrente si è diffuso nella esposizione di generiche considerazioni volte a prospettare la congruità delle diverse versioni fornite nel corso della fase amministrativa e di quella giudiziaria, a ribadire la sussistenza di dati probatori attestanti la propria provenienza da (OMISSIS) e la fuga dagli attentati di (OMISSIS), nonché alla ampia diffusione di una situazione di conflitti legati al petrolio nel (OMISSIS);

si tratta di asserzioni non assistite da una confutazione puntualmente idonea, in violazione della prescrizione a pena di inammissibilità contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 che esige l’illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22/9/2014, n. 19959; Cass. 19/9/2009, n. 18421; Cass. 3/7/2008 n. 18202); le generiche allegazioni poste a fondamento dei motivi, non sono idonee ad inficiare a statuizione della Corte distrettuale che con motivazione congrua e coerente, ha escluso la riconoscibilità di tutte le forme di protezione internazionale invocate, non limitandosi ad evidenziare la diversità e contradditorietà del narrato riferito dal richiedente, ma escludendo la sussistenza del diritto azionato richiamando fonti informative aggiornate ed autorevoli (EASO 2017-2018), e argomentando anche in ò ordine alla insussistenza dei requisiti coessenziali al riconoscimento della protezione umanitaria in considerazione della carenza di elementi valorizzabili ai fini della configurazione di una condizione di vulnerabilità (legami lavorativi, familiari, sociali);

in definitiva deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede;

si dà infine atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, quanto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ivi previsto, se dovuto giacché le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale non sono annoverate tra quelle esentate dal contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 9 e 10 (vedi ex aliis, Cass. 8/2/2017 n. 3305).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

 

 

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