Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27795 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. R.G. 16151-2015 proposto da:

COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

MICHELE LO RUSSO, rappresentato e difeso dall’Avvocato DOMENICO

OCCAGNA giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S. ERASMO S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

ALBERTO MAMMOLA, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7780/38/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 18/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/9/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Comune di Civitavecchia propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello proposto dalla società S. Erasmo S.r.L. avverso la sentenza n. 384/20/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Civitavecchia in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento mediante il quale il Comune aveva richiesto il pagamento di maggiori imposte ICI (annualità 2005-2009) dovute in relazione ad area fabbricabile;

in particolare, la Commissione Tributaria Regionale aveva riformato la sentenza di primo grado ritenendo che l’atto impositivo fosse carente di motivazione trattandosi di accertamento per relationem con mero rinvio ad atti esterni, dei quali non era stato riprodotto il contenuto essenziale, e che inoltre il Comune avesse tardivamente prodotto in primo grado la documentazione a sostegno delle sue richieste;

la società contribuente resiste con controricorso

il Comune ricorrente ha infine depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, L. n. 196 del 2006, art. 1, comma 162) e si lamenta che la CTR abbia ritenuto carente l’atto impositivo per mancata riproduzione essenziale degli atti in esso menzionati, pur essendo stato in esso esplicitato il fondamento della pretesa tributaria (possesso ai fini ICI di un’area fabbricabile, con esatta identificazione della stessa e del suo valore, reputato superiore a quello dichiarato), rendendo quindi possibile la difesa della contribuente;

1.2. la doglianza va disattesa sulla base delle considerazioni che seguono;

1.3. in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda, invero, i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto, al che consegue che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativa, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione (cfr. Cass. nn. 13105/2012, 25371/2008);

1.4. nel caso di specie, come riportato nella sentenza impugnata, l’atto di accertamento conteneva rinvio per relationem alla determinazione commissariale che fissava i valori venali in comune commercio per l’applicazione dell’imposta;

1.5. considerato dunque che le determinazioni assunte dal Commissario Straordinario sono assolutamente equiparabili alle delibere comunali in materia, che, come si è detto, quali atti amministrativi a contenuto generale, non sono soggette all’obbligo di allegazione ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7 al fine di assicurare il soddisfacimento del requisito motivazionale dell’atto (tra le molte, quanto alle delibere comunali, cfr., più di recente, Cass. 13 giugno 2012, n. 9601; Cass. sez. 5, ord. 25 luglio 2012, n. 13105; Cass. sez. 5, nn. 1295, 1296, 1297 e 1298 del 26 gennaio 2015; Cass. sez. 6-5, ord. 18 luglio 2016, n. 14676), ne consegue che la CTR ha errato in parte qua nel ritenere che la determina commissariale, sulla cui base era stato emesso l’atto impugnato, avesse natura di atto non conoscibile dal destinatario contribuente;

1.6. quanto all’annullamento dell’atto impugnato anche sul rilievo della mancata allegazione della relazione tecnica, in esso richiamata, sulla cui base era stato parimenti determinato il valore imponibile adottato nell’accertamento tributario, il mezzo risulta parimenti infondato;

1.8. come riportato nell’atto impositivo, allegato nel ricorso, il valore dell’area edificabile risulta essere stato determinato sulla base della Determinazione Commissariale dianzi indicata, e si precisa che ciò è dato evincere anche “dalla relazione tecnica parte integrante del(l’)… avviso”;

1.9. ne consegue che, trattandosi di atto meramente riproduttivo della suddetta Determina, risultava irrilevante, ai fini della tutela del contribuente, la sua mancata allegazione o riproduzione nell’atto impositivo;

2.1. va parimenti accolto anche il secondo motivo, con cui si lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, art. 115 c.p.c., avendo la CTR dichiarato inammissibile la produzione documentale tardivamente effettuata in primo grado dalla parte resistente;

2.2. invero, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 2585/2019, 6734/2015), nel processo tributario, la violazione del termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicchè permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, accolti il primo ed il secondo motivo ed assorbiti i rimanenti motivi, con cui si lamenta la mancata pronunzia in ordine alla richiesta di remissione in termini per la produzione documentale di parte appellata, l’omessa motivazione circa il rigetto della suddetta richiesta, e la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies in quanto l’annullamento dell’atto impositivo sarebbe stato precluso per il contenuto vincolato dello stesso, il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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