Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27794 del 20/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27794
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.P., elett.te dom.to in Roma, alla Via Piemonte 39/a,
presso lo studio dell’avv. TOMASELLI Edmondo, dal quale è rapp.to e
difeso, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in
persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo
rappresenta e difende per legge;
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Emilia eRomagna n. 1/18/2008 depositatali 25/2/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 9/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. VIOLA Alfredo Pompeo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da P.P. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Rimini n. 61/2/2004 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) Iva 1996, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per Iva 1999, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per Iva 1998, l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) per Iva 1996, l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) per Iva 1997 e l’avviso di rettifica n. (OMISSIS). Il ricorso proposto si articola in unico motivi. Resistono con controricorso il Ministero e l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non è stato parte nel giudizio davanti alla CTR. Inammissibile è il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate: la censura di carenza di motivazione circa un punto decisivo della controversia della sentenza di seconde cure è infatti priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa. Ed invero, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008). Tale giurisprudenza consolidata fa seguito alla pronuncia a SS.UU. (Sentenza n. 20603 del 01/10/2007) secondo cui, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.
Consegue da quanto sopra il rigetto de ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011