Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27794 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27794 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

Rinvia N.R. per
acquisizione
documentazione
condono.

IiITERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
AMARA GIUSEPPE residente ad Augusta, rappresentato e
difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv.
Gianmarco Abbadessa, elettivamente domiciliato in Roma,
Piazza Martiri di Belfiore, 2 presso lo studio
dell’Avv. Gaetano Alessi, RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata, INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.110/16/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Palermo – Sezione Staccata di Siracusa n.
16, in data 09.03.2010, depositata il 13 aprile 2010;

ec,

1

Data pubblicazione: 11/12/2013

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 27 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe.

La Corte,
visto il ricorso iscritto a R.G. n.4516/2011, nonché la
relazione, depositata in cancelleria dal Consigliere
delegato, con la quale è stato chiesto, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera
di Consiglio e di accogliere il ricorso, per manifesta
fondatezza;
Visto l’atto di mera costituzione dell’Agenzia Entrate
e gli altri atti di causa;
Vista

la

propria

ordinanza

n.18874/2012,

resa

all’udienza del 26.09.2012, con cui è stato disposto il
rinvio

a

nuovo

all’Amministrazione

ruolo,
di

onde

comunicare

consentire

l’esito

delle

verifiche espletate, in ordine alla domanda di
definizione della lite presentata dal contribuente,
giusta istanza e quietanza di versamento dallo stesso
prodotti in causa;
Considerato che l’Agenzia Entrate, – che in data 10
aprile 2012 ha depositato atto di costituzione per
l’Agenzia Entrate, – alla data dell’odierna udienza,
2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

non ha fatto pervenire comunicazione alcuna;
P.Q.M.
Rinvia il ricorso a nuovo ruolo ed invita l’Avvocatura
dello Stato, a richiedere la propria rappresentata,

la comunicazione di rito, in ordine alle verifiche
eseguite circa la regolarità o meno della domanda di
condono, presentata dal contribuente con allegata
quietanza di pagamento.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013.

perché faccia pervenire alla cancelleria della Corte,

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