Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27794 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16345/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

S.U.A., Via (OMISSIS);

– intimato –

nonchè

EQUITALIA NORD S.p.A., in persona del L.R. pro-tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 157/22/2013 pronunciata il 26 settembre 2013 e

depositata il 16 dicembre 2013;

Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio del 10 settembre

2020 dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.U., impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano la cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo dell’imposta IVA e sanzioni IRPEF, emessa a seguito di avviso di accertamento per II.DD. ed IVA anno 2005, eccependo di non aver potuto impugnare l’avviso di accertamento prodromico perchè si trovava all’estero ma di aver inviato tutta la documentazione all’ufficio accertatore per spiegare le proprie ragioni ma che tali documenti non venivano presi in considerazione; eccepiva inoltre il vizio della cartella per inesistenza della notifica perchè effettuata a soggetto non legittimato stante la mancanza della relata di notifica ed altresì la mancata sottoscrizione e la mancanza di motivazione della stessa.

2. La C.T.P. respingeva il ricorso osservando che la notifica della cartella era stata effettuata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1972, art. 26 in busta chiusa ed a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo del destinatario e che la cartella era stata debitamente ricevuta e tempestivamente impugnata nei termini dal contribuente.

3. L’appello proposto dal contribuente avverso l’anzidetta decisione veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, con sentenza n. 157/22/2013, pronunciata il 26 settembre 2013 e depositata il 16 dicembre 2013, riteneva che l’attività professionale svolta dal contribuente, consistente nella fornitura di consulenze e redazione di disegni tecnici relativi ad immobili situati all’estero, non fosse soggetta ad IVA D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 7, comma 4, lett. a); i giudici di appello ritenevano inoltre che l’ufficio, disattendendo l’istanza di autotutela proposta dal contribuente, si era sottratto al doveroso contraddittorio.

4. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il contribuente non ha opposto alcuna difesa.

5. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 settembre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, rilevando che pur avendo il contribuente ammesso di aver ricevuto l’avviso di accertamento mentre si trovava all’estero e di avere formulato apposita istanza di annullamento in autotutela, tramite il proprio commercialista, dopo il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, la C.T.R. disattendendo l’eccepita inammissibilità del ricorso ed in assenza di un’espressa censura del contribuente annullava sia la cartella che l’avviso di accertamento dichiarando non dovuta l’imposta di cui trattasi.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18,53 e 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendo che l’illegittimità della cartella esattoriale per mancata rituale notificazione dell’atto prodromico formulata per la prima volta nell’atto di appello doveva ritenersi inammissibile ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 1, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, del D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater convertito dalla L. n. 656 del 1994 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che in mancanza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto, l’impugnazione poteva essere proposta soltanto “per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria”.

I motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta per la loro stretta connessione, sono fondati.

Come già affermato da questa Corte, in materia di contenzioso tributario la mancata tempestiva impugnazione di un provvedimento ormai definitivo, com’era pacificamente nella specie l’avviso di accertamento dell’Ufficio, determina l’intangibilità del relativo rapporto, sicchè la riproposizione della medesima istanza rivolta contro un provvedimento ormai definitivo corrisponde ad una richiesta di esercizio di autotutela da parte dell’amministrazione finanziaria che presuppone l’esistenza di un interesse di rilevanza generale alla rimozione (Cass. Sez. 6-5, 11/12/2014, n. 26087).

L’istanza di adozione da parte dell’amministrazione finanziaria di un provvedimento di autotutela infatti non può mai risolversi in una inammissibile impugnazione di atti impositivi in ordine ai quali siano già trascorsi i termini per esperire la tutela giurisdizionale (Cass. Sez. 5, 12/05/2010 n. 11457; Cass. Sez. 5, 12/09/2012 n. 15220).

Il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può peraltro riguardare soltanto eventuali profili di legittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustifichino l’esercizio di tale potere, ma non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che altrimenti si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto amministrativo ormai definitivo (Cass. Sez. 5, 20/02/2015, n. 3442; Sez. 5, 02/12/2014, n. 25524).

Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, è infatti consentita l’impugnazione cumulativa degli atti collegati da un rapporto di giuridica consequenzialità procedimentale, tale da configurare un nesso di successione tra atti presupposti, prodromici e susseguenti (Cass. Sez. U, 04/03/2008, n. 5791), facendo valere con l’atto successivo l’invalidità dell’atto presupposto che si assume non ritualmente notificato, mentre detta possibilità è da escludersi nel caso in cui l’atto impugnato – nella specie un atto di diniego di autotutela – sia del tutto autonomo ed estraneo alla sequenza procedimentale (Cass. Sez. 5, 12/11/2014, n. 24058).

Ed invero, come questa Corte ha già affermato, laddove l’Ufficio abbia emesso cartella di pagamento, deve ritenersi con quest’ultimo atto implicitamente negata dall’Amministrazione l’adozione di un provvedimento in autotutela, con la conseguenza che il contribuente ha l’onere di impugnare tale atto esecutivo, se intende contestare il diniego medesimo.

Qualora non abbia assolto al predetto onere, questi non può rimettere in discussione la pretesa tributaria oggetto della procedura di riscossione, ormai divenuta intangibile, impugnando il rigetto dello sgravio delle corrispondenti somme iscritte a ruolo, essendo tale ultimo provvedimento meramente confermativo e riproduttivo della volontà, già implicitamente espressa dall’Amministrazione, di non voler accedere alla richiesta di revoca dell’originario accertamento (Cass. Sez. 5, 22/07/2011, n. 16100).

Nel caso di specie il contribuente, pur deducendo di non aver ricevuto la notifica della cartella esattoriale, si è limitato ad impugnare il solo diniego di autotutela, atto che, in quanto autonomo ed estraneo alla sequenza procedimentale non è ex se impugnabile per far valere gli eventuali vizi della cartella esattoriale, nè per contestare il merito di un atto impositivo ormai definitivo. Eccezione che i giudici di appello hanno erroneamente accolto annullando la cartella esattoriale pur avendone riconosciuto la ritualità della notifica e la sussistenza degli elementi formali e sostanziali per la validità della medesima e comunque in violazione del D.Lgs. n. 542 del 1992, art. 57 trattandosi di questione proposta solo nel giudizio di appello.

Il ricorso dell’Agenzia va quindi accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo del contribuente.

Quanto alle spese, considerato l’esito delle fasi di merito e la complessità della questione, può disporsi l’integrale compensazione delle spese di ambedue i gradi.

Il contribuente va invece condannato alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, che si liquidano come da dispositivo. Vanno viceversa compensate le spese di giudizio delle fasi di merito. Nulla sulle spese nei confronti di Equitalia in assenza di qualsiasi attività difensiva da parte della medesima.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente che condanna alla rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia delle Entrate liquidate in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito. Nulla sulle spese nei confronti di Equitalia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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