Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27793 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27793 Anno 2017
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 1315-2012 proposto da:
COTELLESSA ROCCO C.F. CTLRCC46E20C114N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 909, presso lo
studio dell’avvocato SABRINA PRIMAVERA, rappresentato
e difeso dall’avvocato ETTORINO DI PRINZIO, giusta
delega in atti;

– ricorrente contro

2017
2842

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE
CONTRO GLI

PER

L’ASSICURAZIONE

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in

persona del

legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO e

Data pubblicazione: 22/11/2017

LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono,
iusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1445/2010 della CORTE D’APPELLO

It /

di L’AQUILA, depositata il 16/12/2010 R.G.N. 946/2008.

R.G. 1315/ 2012

RILEVATO
~2;71. che con sentenza in data 16 dicembre 2010, la Corte di Appello di L’Aquila
ha riformato la sentenza del Tribunale di Chieti e ha rigettato la domanda
proposta dall’attuale intimato volta ad ottenere l’indennizzo per malattia
professionale asseritamente contratta nell’esercizio, e a causa, dell’attività
lavorativa di carpentiere con uso di strumenti vibranti dal 1982 al 2004, nella

2. che avverso tale sentenza Rocco Cotelessa ha proposto ricorso affidato a
due motivi, ulteriormente illustrato con memoria tardiva, al quale ha opposto
difese l’INAIL, con controricorso, con il quale ha eccepito la tardività del
ricorso, notificato in data 12 dicembre 2011, per essere stata la sentenza
impugnata notificata il 29 settembre 2011;

CONSIDERATO

3. che,

in

tema

di impugnazione,

incombe

sulla

parte

cui

sia

stato notificato l’atto di impugnazione entro il termine lungo di cui all’art. 327
cod.proc.civ.,

qualora

eccepisca

la

necessità

dell’osservanza

del termine breve e l’avvenuto superamento del medesimo, l’onere di
provarne il momento di decorrenza, e a tal fine è necessaria la produzione
della copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di
notificazione, integrata, nel caso di notificazione a mezzo posta, dall’avviso di
ricevimento della raccomandata, che non ammette equipollenti, con la
conseguenza che la mancata produzione di tali documenti determina
l’inesistenza della notifica della sentenza, impedendo il decorso del termine
breve di impugnazione;

4. che, con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 416, terzo comma
e 437, secondo comma, cod.proc.civ., la parte ricorrente critica la decisione
impugnata per avere disposto l’acquisizione di un documento formato in
epoca antecedente alla proposizione del giudizio, documento poi posto a
fondamento, in modo determinante, della consulenza tecnica svolta in sede
di gravame;

1

misura del sedici per cento;

che, con il secondo articolato motivo, deducendo plurime violazioni di legge
e vizio di motivazione, il ricorrente critica la sentenza impugnata per aver
prestato adesione ad una consulenza tecnica non immune da vizi logicoformali e non rispondente ai criteri della scienza medica, in contrato con le
evidenze documentali, e per aver escluso l’origine professionale della
patologia denunciata e, a suffragio del motivo, valorizza la circostanza che
l’attività lavorativa, svolta per oltre vent’anni con utilizzo di attrezzi vibranti,

muscolo-scheletrici della colonna vertebrale e degli arti superiori, avrebbe
dovuto essere valutata e valorizzata quantomeno come concausa della
riscontrata patologia;

6. che il ricorso va respinto;
7. che il primo motivo non coglie nel segno, nel contrastare la sentenza
impugnata, posto che la Corte territoriale ha ben sottolineato di non avere
fondato la decisione sulla produzione documentale della quale si contestata
la tardiva produzione in appello, reputandola, espressamente, “neppure
necessaria ai fini del decidere”, con apprezzamento costituente compendio
dei chiarimenti resi in udienza, al riguardo, dall’ausiliare officiato in sede di
gravame (riportati nell’iter argomentativo della sentenza impugnata), che
pure ne aveva ribadito l’ininfluenza sull’esito delle conclusioni rassegnate e,
in particolare, sugli effetti della diagnosticata malattia sistemica;

8. che, pertanto, è inutile saggiare la fondatezza della dedotta violazione della
regola processuale;

9. che il secondo motivo è infondato;
10.

che la soluzione adottata dalla Corte d’appello è stata fondata sulle
conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che ha valorizzato le
caratteristiche concrete della situazione clinica del periziato e a tanto è
pervenuta, come già rimarcato nei paragrafi che precedono, a prescindere dal
documento (dimissioni ospedaliere) del quale si è contestata la produzione in
sede di gravame, sulla base del confronto tra la documentazione sanitaria
allegata – indice di malattia sistemica a carico di vari organi e con patologia
osteoarticolare manifestata dal Cotellessa fin da giovane e ancor prima di
intraprendere l’attività lavorativa – rimarcando l’impossibilità di stabilire una
correlazione causale tra le lavorazioni svolte e le rilevate malattie

2

sollevamento di pesi considerevoli e con notevole sollecitazione degli apparati

osteoarticolari, posto che la detta malattia sistemica, a prescindere
dall’attività lavorativa espletata, sarebbe comunque evoluta, nei modi e tempi
effettivamente verificatisi;

11.

che la Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente,
non ha disatteso i principi reiteratamente affermati da questa Corte,
valorizzati dal ricorrente, secondo i quali nella materia degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola

è regolato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va
riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito,
anche in maniera indiretta e remota, a determinare l’evento, sicché deve
escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo qualora
possa ritenersi, con certezza, che l’intervento di un fattore estraneo all’attività
lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l’infermità (v. ,da ultimo,

ex plurimis Cass. 5 giugno 2017, n. 13949; Cass. 7 aprile 2016, n. 6761,
26/03/2015 n. 6105);

12.

che la sentenza impugnata ha rimarcato che la patologia extralavorativa
sarebbe evoluta nei modi e tempi come in effetti verificatisi e l’impossibilità
di stabilire, in conseguenza di ciò, la correlazione causale tra lavorazioni
svolte e malattie osteoarticolari;

13.

che deve ribadirsi che il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della
sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della
scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti
strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per
la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la
censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in
un’inammissibile critica del convincimento del giudice (v., per la consolidata
giurisprudenza, ex plurimis, Cass. 16 febbraio 2017, n. 4124);

14.

che il giudice di merito ha, nel caso, condiviso l’accertamento peritale,
ripercorrendone sul piano medico-legale tutti i passaggi e con il ricorso non
sono dedotti vizi logico – formali che si concretino in devianza dalle nozioni
della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o
scientificamente errate, ma, con riferimento ad affezioni esplicitamente

3

contenuta nell’art. 41 cod.pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno

valutate sul piano medico-legale dal giudice di merito, vengono formulate
osservazioni basate su valutazioni di merito già prese in esame e
sostanzialmente confutate dal consulente tecnico officiato in giudizio;
che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle
spese processuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.000,00 per
compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori
di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 21 giugno 2017

15.

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