Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27793 del 20/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27793
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Whoom s.r.l. (P.Iva (OMISSIS)), già Whoom di Strano Giovanni e
C. s.n.c., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to
in Roma, alla Via di Vigna Murata n. 1, presso lo studio dell’avv.
CARRUBA Corrado, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv.
Francesco Sicher, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte n. 52/2007/27 depositata il 10/12/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 9/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. VIOLA Alfredo Pompeo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Whoom di Strano Giovanni e C. s.n.c., contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla società contro la sentenza della CTP di Novara n. 71/6/2005 che aveva parzialmente accolto il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per Iva e Irap relative all’anno 2002.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo (con cui deduce: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.
Omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”) la ricorrente assume che, pur in presenza di specifiche e numerose contestazioni in appello la CTR avrebbe omesso di fornire motivazione circa gli elementi a fondamento della decisione.
La censura è inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. Ulteriore profilo di inammissibilità va riscontrato nel difetto di autosufficienza della censura laddove viene fatto riferimento a specifiche e numerose contestazioni in appello, senza trascriverne il contenuto.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011