Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27793 del 12/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/10/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 12/10/2021), n.27793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29884-2015 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

TRIONFALE 1, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE SORBELLO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente – principale –

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 1348, presso lo

studio dell’avvocato GIAMPAOLO RUGGIERO, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELA SCHIENA;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 463/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/06/2015 R.G.N. 422/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2021 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’

STEFANO;

visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con

modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato

conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso, proposto da S.C. nei confronti della Regione Lombardia, volto all’annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni venti.

2. Queste le argomentazioni che sorreggono il decisum: la contestazione relativa ai primi due addebiti, qualificabili come scarso rendimento (sistematica mancata esecuzione delle disposizioni inerenti l’espletamento delle sue funzioni, ad esempio nei giorni…e persistente insufficiente rendimento lavorativo rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti a lei assegnati ad esempio….), a differenza delle contestazioni concernenti il “sistematico costante assenteismo”, era specifica e puntuale; il lavoratore era stato posto nelle condizioni di ben comprendere ciò che gli era stato contestato, conosceva i dati sui quali era stata basata la contestazione e poteva impostare la sua difesa in modo completo; dalla documentazione acquisita agli atti e dalla prova testimoniale era emerso che la produttività del S. (141 atti protocollati) era stata nettamente inferiore a quella dei suoi colleghi (1000 atti protocollati), avuto riguardo ai giorni di effettiva presenza in servizio; non risultava che il lavoratore fosse stato contemporaneamente adibito ad altre mansioni di entità tale da giustificare il mancato svolgimento dell’attività di protocollazione; la sanzione inflitta era proporzionata, avuto riguardo alla disposizione contenuta nell’art. 25, comma 6 del CCNL di comparto che puniva con la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 11 giorni a 6 mesi in caso di “persistente insufficiente rendimento o fatti colposi o dolosi che dimostrano grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio”.

3. Avverso questa sentenza S.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, al quale ha resistito con controricorso la Regione Lombardia, la quale ha anche proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria.

4. Il P.M. ha depositato memoria scritta, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 come conv. nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ed ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo, il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

6. Imputa alla Corte territoriale di non avere esaminato: a) il fatto “pacifico in causa” che nelle giornate oggetto di contestazione non gli era stata affidata alcuna pratica da protocollare; b) il fatto, “pacifico”, che spesso i terminali non funzionavano e che esso ricorrente aveva utilizzato la password e il computer dei suoi dei suoi colleghi, con conseguente imputazione a questi ultimi dell’attività di protocollazione svolta da esso ricorrente. Asserisce che i fatti riportati nella sentenza impugnata non erano veri, come emergeva dalla prova testimoniale.

7. Con l’unico motivo la ricorrente incidentale, denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di lavoro e/o l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

8. Contesta alla Corte territoriale di avere errato nel ritenere generica la contestazione disciplinare concernente il “sistematico costante assenteismo”, le “condotte non conformi ai principi di correttezza nei rapporti con i colleghi” e l'”inosservanza di disposizioni di servizio in tema di assenza” e di essersi limitata a considerare il tenore letterale delle contestazioni contenute nel documento 5 e di non avere tenuto conto della ulteriore documentazione prodotta e delle disposizioni contenute nei contratti collettivi normativi 1994 -1997 e 2002-2005.

In via preliminare.

9. L’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal controricorrente, per mancanza di idonea e valida procura alle liti va disattesa.

10. La procura, apposta dal ricorrente non a margine del ricorso stesso, ma su foglio separato e materialmente unito al ricorso stesso, deve ritenersi validamente conferita, benché contenga il riferimento ad una sentenza (della “Corte di Appello di Genova”) diversa da quella effettivamente impugnata (pronunciata dalla Corte di Appello di Milano), in quanto il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega, ed il ricorso (Cass. n. 27302/2020, Cass. n. 24670/2019, Cass. n. 18781/2011, 3200/1980).

11. Nel ricorso la sentenza impugnata risulta individuata correttamente con riguardo sia alla Corte di Appello che l’ha pronunciata (Corte di Appello di Milano) sia con riguardo alla data della pronuncia (14 maggio 2015) e a quella della sua pubblicazione (19 giugno 2015).

12. Deve ritenersi irrilevante l’errore materiale concernente il numero della sentenza riportato nella intestazione del ricorso (“465/2013”, in luogo di “463/2015”) che risulta, invece, correttamente riportato a pg. 13 del ricorso stesso.

13. L’erronea indicazione del numero della sentenza impugnata non e’, infatti, causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ove la parte cui lo stesso è diretto abbia elementi sufficienti per individuare senza possibilità di equivoci la decisione oggetto di gravame (Cass. Sez. Un. 15603/2001; Cass. n. 21600/2020, Cass. n. 138/2016, Cass. n. 7053/2009).

14. Nel caso in esame gli erronei riferimenti numerici si leggono solo nella intestazione del ricorso (“n. 465/2013” in luogo di “463/2015”) e non nel corpo del ricorso stesso pg. 13 (“463/2015”) e, comunque sono surrogati dalle specifiche indicazioni relative, come già evidenziato (cfr. p. n. 12 di questa sentenza), alla Corte di Appello che l’ha pronunciata (Corte di Appello di Milano), alla data della pronuncia (14 maggio 2015) e a quella della sua pubblicazione (19 giugno 2015), oltreché al contenuto della sentenza, in collegamento con i motivi di gravame.

Esame dei motivi.

15. L’unico motivo del ricorso principale è inammissibile.

16. Questa Corte ha già affermato, e deve essere qui ribadito, che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 11951/2019, Cass. n. 11629/2016, Cass. n. 26774/2016).

17. Nel caso in esame il ricorrente non ha indicato le eventuali ragioni di diversità fra le due pronunce, diversità che va, quindi esclusa, avendo la Corte territoriale prestato piena adesione alla ricostruzione operata dal giudice di prime cure (cfr. sentenza impugnata pg. 3).

18. Il ricorso incidentale è inefficace, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, in quanto tardivo (e’ stato notificato il 22 gennaio 2016, a fronte di sentenza depositata il 19 giugno 2015).

19. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale e l’inefficacia di quello incidentale, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

20. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, dal ricorrente principale.

21. Il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo è stato dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non è onerato del pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e dal ricorrente incidentale (Cass. n. 7679/2021, Cass. n. 1343 del 2019; Cass. n. 1213 del 2018, Cass. n. 18348/2017).

PQM

LA CORTE

Dichiara inammissibile il ricorso principale e l’inefficacia del ricorso incidentale.

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, dal ricorrente principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA