Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27793 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27793 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 30687-2011 proposto da:
ANTONELLI MASSIMO NTNMSM61H27H501L, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo Studio
Legale LUCISANO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUPI
RAFFAELLO e CLAUDIO LUCISANO, giusta delega a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

Data pubblicazione: 11/12/2013

avverso la sentenza n. 374/38/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 10.11.2010, depositata il 25/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;

scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 30687 sez. MT – ud. 14-11-2013
-2-

udito per il ricorrente l’Avvocato Claudio Lucisano che si riporta agli

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Roma ha accolto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.425/4712009 della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso di Antonelli
Massimo- ed ha così confermato l’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni di
maggiore imposta di registro-ipotecaria-catastale concernente l’acquisto di immobile
da adibire a prima casa, avviso conseguente al disconoscimento dell’agevolazione pe
essere stato qualificato l’immobile come “casa di lusso”.
La CTR ha motivato la decisione nel senso che non potevano essere condivisi gli
argomenti del giudice di primo grado, che non aveva considerato che l’atto
impositivo si fonda su un accertamento tecnico dell’Agenzia del Territorio, che aveva
rilevato le caratteristiche tecniche del bene, trattandosi di unità abitativa con
superficie catastale di m.260 e superficie complessiva di mq.340. Né avrebbero
potuto considerarsi le perizie di parte contribuente che recavano delle evidenti
incongruenze.
Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Agenzia si è costituita con atto finalizzato alla sola partecipazione all’udienza di
discussione.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla nullità della sentenza per
omessa pronuncia) la ricorrente si duole —dopo avere dato autosufficiente allegazione
delle eccezioni proposte nell’atto di costituzione in appello, trascrivendo in ricorso i
passi salienti di detto atto – dell’omessa pronuncia in relazione alla questione del
passaggio in giudicato della sentenza n.366/47/2009 con la quale la CTP di Roma

3

Osserva:

aveva annullato l’atto presupposto della pretesa qui fatta valere dall’Agenzia, e cioè
l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia del Territorio e che era stato allegato
all’avviso di liquidazione di cui qui si discute come elemento fondante la
giustificazione dell’avviso medesimo.
Il motivo appare fondato e se ne propone l’accoglimento.

di costituzione in appello (riassunta nel ricorso introduttivo di questo grado) e gli
argomenti su cui è fondata la decisione (atteso che non vi è altro modo per ricostruire
il thema decidedendum in grado di appello, non avendo il giudicante dato conto
alcuno dell’oggetto della predetta questione), la Commissione di secondo grado ha
del tutto omesso di assolvere al compito di giudicare con riferimento alla questione
anzidetta (astrattamente decisiva ai fini del petitum dedotto in causa) che, per quanto
qui appare, è stata tempestivamente introdotta in giudizio, nel primo atto utile
successivo al passaggio in giudicato della sentenza dianzi menzionata.
La pronuncia impugnata merita quindi di essere cassata, con conseguente restituzione
degli atti al medesimo giudice di appello, in funzione di giudice del rinvio, affinchè
riesamini con la necessaria analiticità la questione pregiudiziale sottoposta dalla parte
appellata nel suo atto di costituzione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 5 maggio 2013.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la sola parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
4

Per quanto è possibile intendere dalla correlazione tra la questione proposta nell’atto

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente
grado.

Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

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