Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27792 del 22/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 27792 Anno 2017
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

ORDINANZA
sul ricorso 27907-2015 proposto da:
A.G.I. – AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA S.P.A., P.I.
00893701003, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato
MANLIO ABATI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CRISTIANO ANNUNZIATA, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2017
contro

1145
CANNATA’

FRANCESCO MARIA C.F.

CNNFNC53R11G791S,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DEL

Data pubblicazione: 22/11/2017

VECCHIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– controricorrente-

avverso la sentenza n. 6413/2015 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/09/2015 R.G.N.

2339/15.

RG 27907/15

RILEVATO

Che il Tribunale di Roma, con sentenza 27.9.13, dichiarava illegittimo il
contratto a termine stipulato dal Cannatà con l’Agenzia Giornalistica
Italiana s.p.a. (d’ora in avanti AGI) nel 2008; accertava l’esistenza di
un rapporto di lavoro subordinato, come giornalista corrispondente, a
tempo indeterminato.

motivo oggettivo a causa della soppressione dell’ufficio corrispondenza
di Mosca e/à 4illa impossibilità di utilizzare il Cannatà in mansioni di
capo servizio od altre equivalenti.
Che impugnato il licenziamento, il Tribunale di Roma, con ordinanza del
24.6.2014, accoglieva la domanda, dichiarando l’illegittimità del
licenziamento e la reintegrazione del Cannatà nel proprio posto di
lavoro, condannando la resistente al risarcimento del danno nella
misura massima di 12 mensilità di retribuzione globale di fatto; in
sede di opposizione, il Tribunale, confermata nel resto l’impugnata
ordinanza, condannava la società opponente al pagamento del
risarcimento del danno nella misura pari alla retribuzioni globali di fatto
dalla data del licenziamento sino alla reintegrazione (1.8.14).
Che il giudice monocratico poneva a base della decisione il fatto che la
sentenza del Tribunale di Roma del 27.9.2013 aveva già valutato la
soppressione dell’ufficio di corrispondenza di Mosca come inidoneo a
legittimare la scadenza della durata del rapporto di lavoro; né aveva
accertato la dedotta insussistenza di altri uffici di corrispondenza o di
posizioni di capo servizio.
Che tale sentenza veniva reclamata dall’AGI, evidenziando che il
licenziamento era legittimo non solo per la chiusura della sede di
Mosca, ma anche per l’impossibilità di reperire in azienda altra
posizione lavorativa come corrispondente e\o capo servizio.
Che, nella resistenza del Cannatà, con sentenza depositata il 23.9.15,
la Corte d’appello di Roma accoglieva solo parzialmente il reclamo,
disponendo che dal risarcimento del danno dovessero essere detratte
le somme corrisposte al Cannatà per indennità di preavviso.

3

Che l’AGI, con lettera del 10-18.12.13, lo licenziava per giustificato

RG 27907/15

\‘4r,Riv

Che la Corte riteneva in sostanza che l’ufficio di corrispondenza di
Mosca non fosse stato in realtà soppresso, continuando ad operarvi la
Sig.ra Allevato, ancorché legata all’AGI da un rapporto di lavoro
autonomo.
Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’AGI s.p.a.,
affidato a quattro motivi, mentre il Cannatà resiste con controricorso.

CONSIDERATO

1.-Che con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e\o falsa
applicazione degli artt. 1, 5 e 11 del c.c.n.l.g.; 2094 c.c., 112 e 115
c.p.c., oltre l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti, lamentando che la sentenza
impugnata, nonostante avesse riconosciuto la natura autonoma del
rapporto che legava la Sig.ra Allevato all’AGI, ritenne di poter
considerare la stessa come corrispondente dall’estero, il cui rapporto è
di natura certamente subordinata.
Che il motivo è infondato. La questione controversa, ed esaminata
dalla corte di merito, è se l’AGI abbia mantenuto a Mosca un ufficio di
corrispondenza (posta dall’Agenzia a base del licenziamento per
g.m.o.) e non già la qualifica del giornalista AGI ivi addetto, ovvero la
natura, autonoma o subordinata, di quest’ultimo.
Al riguardo questa Corte ha già affermato che ai sensi dell’art. 5,
c.c.n.l. 10 gennaio 1959, reso efficace “erga omnes” con d.P.R. 16
gennaio 1961 n. 153, affinché l’attività di un giornalista corrispondente
dall’estero integri lo svolgimento delle mansioni proprie di un “ufficio di
corrispondenza”, occorre che ricorrano, in analogia con l’attività di
redattore, oltre all’elaborazione di notizie, anche la continuità della loro
trasmissione, nonché il carattere elaborato e generale delle notizie
stesse, a prescindere dalla natura autonoma o subordinata che lega il
giornalista alla testata giornalistica. In tale occasione, infatti, questa
S.C. ebbe a confermare la sentenza di merito che aveva riconosciuto i
caratteri dell’ “ufficio di corrispondenza” alla struttura facente capo ad
un giornalista che, pur senza vincolo di subordinazione, aveva per anni
4

Che entrambe le parti hanno depositato memoria.

RG 27907/15

inviato in redazione centrale numerosi articoli dall’estero, da lui stesso
proposti,

collaborando, nel contempo, anche con altri organi di

informazione

(Cass. n.21540\08). Sul punto cfr. altresì Cass. n.

19199\13.
Nella specie la Corte di merito ha dunque correttamente accertato che
l’AGI continuava ad avere un ufficio di corrispondenza a Mosca,
ancorché affidato ad una giornalista non legata all’Agenzia da un

L’accertamento in fatto della sussistenza dell’ufficio di corrispondenza
da Mosca, con lo svolgimento dei relativi compiti (cfr. giurisprudenza
sopra citata Cass. n. 19199\13) accertati anche attraverso la prova
testimoniale escussa, non risulta censurabile in questa sede alla luce
del novellato n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., mentre risulta
irrilevante che il giornalista ad esso adibito avesse con l’AGI un
rapporto di lavoro subordinato od autonomo.
2.- Che con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e\o
falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 12
del c.c.n.l.g., lamentando che la sentenza impugnata introdusse in
giudizio un riferimento contrattuale all’art. 12 del c.c.n.l.g. del tutto
nuovo, non avendo il Cannatà agito in giudizio per il riconoscimento
della qualifica di corrispondente.
Che il motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata solo accertato
l’esistenza di un ufficio di corrispondenza a Mosca alla luce della
disciplina contrattuale collettiva, circostanza rilevante e dedotta in
giudizio, al fine di stabilire l’effettiva soppressione o meno dell’ufficio di
in questione, posto a base dell’impugnato licenziamento per giustificato
motivo oggettivo.
Occorre peraltro evidenziare che la ricorrente non ha prodotto il testo,
tanto meno integrale, del c.c.n.l.g., impedendo così alla Corte
l’ulteriore esame della doglianza (cfr. art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.).
3.- Che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e\o falsa
applicazione degli artt. 3 L. n. 604\66, 41 Cost., 112 e 115 c.p.c.,
lamentando che la sentenza impugnata ritenne insussistente il dedotto
giustificato motivo oggettivo di licenziamento, valutando erroneamente
che dall’istruttoria effettuata emergeva che l’AGI, pur dopo il
5

rapporto di lavoro subordinato.

RG 27907/15

licenziamento del Cannatà, continuava ad avere un corrispondente da
Mosca, finendo per censurare scelte imprenditoriali insindacabili.
Che il motivo presenta ampi profili di inammissibilità, tendendo ad una
rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie di causa, ed è per il
resto infondato. Ed invero, come detto, la sentenza impugnata non ha
affatto sindacato scelte organizzative imprenditoriali, essendosi
piuttosto limitata ad accertare se la ragione posta a base del

dell’ufficio di corrispondenza da Mosca) fosse o meno sussistente, ed
avendo solo accertato, senza alcuna ingerenza nelle scelte
imprenditoriali, la sua persistenza, posto che tale ufficio continuò ad
operare attraverso una giornalista, svolgente tutti i compiti del
corrispondente, sia pure legata all’AGI da un

rapporto di lavoro

autonomo. Né la ricorrente ha dimostrato che, attraverso tale
collaborazione autonoma, sia effettivamente venuto meno l’ufficio di
corrispondenza da Mosca, anche attraverso una sua diversa, ma non
chiarita, riorganizzazione, diretta al risparmio di gestione (pag. 35
ricorso). Non risulta dunque, come lamentato dall’AGI, alcuna
ingerenza sul merito delle valutazioni tecniche, organizzative e
produttive riservate al datore di lavoro, di cui all’art. 30 L. n. 183\10.
4.- Che con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e\o
falsa applicazione degli artt. 3 e 5 L. n. 604\66, lamentando che la
sentenza impugnata pose a carico dell’azienda l’onere di provare una
diversa collocazione del lavoratore presso la compagine aziendale,
laddove sarebbe stato onere del lavoratore indicare dove egli avrebbe
potuto essere utilmente collocato.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha da ultimo infatti osservato che in materia di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di
lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di “repechage” del
dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso
datoriale, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei
posti assegnabili, essendo contraria agli ordinari principi processuali
una divaricazione tra i suddetti oneri (Cass. n. 5592\16), nonché che in
caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha
6

giustificato motivo oggettivo di licenziamento (la soppressione

RG 27907/15

l’onere di dimostrare il fatto costitutivo dell’esistenza del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare
l’illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare, mentre
incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova
dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche
l’impossibilità del cd. “repechage”, ossia dell’inesistenza di altri posti di
lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore (Cass. n.12101\16).

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da
dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore del Cannatà,
dichiaratosi anticipante.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C.200,00 per
esborsi, C.4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali
nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv.
Bruno Del Vecchio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

1 bis dello stesso

art.13.

Roma, così deciso nell’Adunanza camerale del 21 marzo 2017

5.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA