Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27792 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Pogema s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 561/2007/40 depositatali 12/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. VIOLA Alfredo Pompeo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Pogema s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Latina n. 131/4/2005 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di rettifica parziale n. (OMISSIS). L’avviso aveva a proprio fondamento un decremento delle rimanenze immobili- per l’anno 1997, non giustificato dalle fatture emesse dalla società.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, in relazione agli artt. 1350, 1376 c.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe violato tali norme nell’affermare che “un immobile si considera venduto nel momento in cui viene effettuato il rogito notarile di compravendita”. L’obbligo di fatturazione Iva sorgerebbe, ai sensi dell’art. 6 cit., al momento del passaggio di proprietà dei beni.

La censura è inammissibile sia in quanto dalla sentenza non risulta l’affermazione che l’obbligo di fatturazione sorgerebbe al momento della stipula del rogito; sia in quanto irrilevante, avendo la CTR ha escluso l’avvenuta vendita di immobili senza fatturazione, sul rilievo che dal certificato acquisito presso la conservatoria di Latina relativo agli atti stipulati dalla società non risultava l’avvenuta alienazione di alcun immobile oltre quelli regolarmente fatturati.

Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nonostante uno specifico motivo di appello, la CTR non avrebbe valutato la esistenza di una dichiarazione nella nota integrativa al bilancio di esercizio che indicava un decremento di L. 1.718.690.000 dovuto alle porzioni immobiliari, in assenza di fatturazione di vendite immobiliari di pari importo.

La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione de proprio convincimento, alla luce delle argomentazioni espresse dall’Ufficio con l’atto di appello con riguardo alla rilevanza, i fini dell’accertamento, del contenuto della nota integrativa di bilancio di esercizio al 31/12/1997.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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