Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27792 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27792 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 30055-2011 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002 – Direzione e Coordinamento
di Equitalia SpA ed appartenente al Gruppo Equitalia – Agente della
Riscossione per la Provincia di Roma in persona del Responsabile
Contenzioso Esattoriale della Direzione Regionale del Lazio,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI
DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FRANCO
FABIO FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in
calce al ricorso;

– ricorrente contro
SOCIETA’ CIAO BELLA SRI in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI

300

Data pubblicazione: 11/12/2013

124, presso lo studio dell’avvocato MAZZA ROBERTO, che la
rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– C011tf017.COITC1Ite –

nonchè contro

Provinciale Ufficio Controlli Roma 1;

– intimata avverso la sentenza n. 158/21/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 27.9.2011, depositata il 26/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Roberto Mazza che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 30055 sez. MT – ud. 14-11-2013
-2-

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 – Direzione

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Roma ha parzialmente accolto l’appello di “Ciao Bella srl”, proposto
contro la sentenza n.167/52/2010 della CTP di Roma che aveva respinto il ricorso
della parte contribuente (promosso nei confronti della società concessionaria
“Equitalia Sud spa”) relativo a cartella di pagamento concernente IVA-IRPEG-ILOR
per gli anni 1992-1994, avverso la quale l’impugnazione muoveva principalmente
dall’assunto della tardiva notifica della cartella medesima.
La CTR ha motivato la propria decisione nel senso che —premesso che doveva
ritenersi infondato il motivo di impugnazione centrato sulla tardività della
notificazione- fosse da accogliersi “il rilievo contenuto nell’atto di appello riferito al
mancato invio dell’avviso bonario prima dell’invio della cartella di pagamento”. Pur
senza essere ragione di annullamento della cartella, il vizio in questione aveva
“riflesso, nel senso di escluderlo, rispetto al pagamento delle sanzioni e delle spese di
notifica della cartella stessa”, sicchè dalla somma portata nella cartella doveva
rimanere detratta la quota per le sanzioni e le spese di notifica.
Equitalia sud spa ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente si è difesa con controricorso nel quale sono formulate infondate
eccezioni di rito, anche con riferimento alla procura alle liti del difensore di parte
ricorrente, procura che appare invece rituale.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.

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letti gli atti depositati

Ed invero, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione di norme -che
solo nel corpo del motivo faticosamente si identificano per l’art. 6 comma 5 della
legge n.212/2000- e,contempo, al vizio di motivazione) la parte ricorrente si duole del
fatto che il giudicante abbia trascurato di considerare che la cartella concerneva
un’iscrizione a ruolo giustificata da un avviso di accertamento divenuto definitivo,

essere preceduta da avviso bonario rivolto al contribuente.
Il motivo appare fondato e da accogliersi, atteso che è dato pacifico tra le parti che la
cartella di pagamento si riferisse a somme dovute in ragione di un accertamento
definitivo, sicchè non è dubbio che non vi fosse spazio alcuno per provvedere alla
comunicazione di un avviso di irregolarità che la menzionata disciplina di legge
prevede esclusivamente per le fattispecie di controllo automatizzato della
dichiarazione, così come non vi è dubbio che un siffatto vizio non potesse in nessun
caso essere contestato a riguardo della società concessionaria, non rientrando tra
quelli “propri” della cartella di pagamento.
Oltre alla cassazione della pronuncia, la Corte potrà provvedere anche alla decisione
del merito (rigettando integralmente l’impugnazione della cartella proposta dalla
parte contribuente) non apparendo necessario l’accertamento di ulteriori elementi di
fatto.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza
Roma, 15 febbraio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

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fattispecie per la quale nessuna norma prevede che la cartella di pagamento debba

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la
parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in E 4.000,00
oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

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