Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27791 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27791 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 26233-2011 proposto da:
COMUNE DI CESENA 00143280402 in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
CAMILLUCCIA 785, presso lo studio dell’avvocato CHIOLA
CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GHEZZI BENEDETTO, giusta deliberazione della Giunta Comunale
n. 225 del 21.6.2011 e giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
CONSORZIO FRUTTADORO DI ROMAGNA SOC. COOP. A
R.L.;

– intimata avverso la sentenza n. 54/15/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di BOLOGNA dell’11.4.2011, depositata il 13/04/2011;

504g
)■ 5

Data pubblicazione: 11/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 26233 sez. MT – ud. 14-11-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Bologna ha accolto l’appello del “Consorzio Fruttadoro di Romagna soc.
coop. Agricola” -appello proposto contro la sentenza n.77/02/2008 della CTP di
Forlì che aveva respinto il ricorso della predetta società- ed ha così annullato l’avviso
di accertamento per ICI (per l’anno d’imposta 2005) emesso dal comune di Cesena
in relazione a fabbricati ritenuti dalla contribuente strumentali per l’attività agricola e
perciò esenti da ICI.
La sentenza della CTR è motivata (per quanto qui rileva) nel senso che compete alla
Commissione Tributaria “la cognizione solo incidentale… della vicenda
disapplicativa, che non postula a carico del contribuente alcun onere di impugnazione
dell’atto amministrativo generale ritenuto dotato del carattere di atto presupposto
rispetto a quello effettivamente gravato in via principale”, sicchè ha poi ritenuto che i
fabbricati posseduti dalla cooperativa, ancorchè iscritti nel catasto in categorie
commerciali (fabbricati industriali di categoria D/1 o D/7) sono esenti dall’imposta
ICI, stante il loro carattere rurale deducibile dalla obiettiva strumentalità all’esercizio
di attività agricola, anche se esercitata in forma collettiva dai soci della cooperativa,
in cui i terreni sono già tassati in relazione anche ai fabbricati della cooperativa
stessa.
L’Amministrazione comunale ha interposto ricorso per cassazione affidato a cinque
motivi.
La cooperativa contribuente non si è difesa.

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letti gli atti depositati

11 ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.112
cpc, degli art.2 e 7 del D.Lgs.546/1992, dell’art.1 11 comma 2 Cost e 101 cpc) e con il
secondo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art.9 comma 3 bis

si duole sia del fatto che il giudice del merito abbia provveduto alla disapplicazione
di atti che non sono regolamentari o a contenuto generale e per altro in difetto di
contraddittorio dell’organo che ha adottato il provvedimento disapplicato e perciò
unico legittimato a contraddire; sia del fatto che la Commissione Regionale abbia
ritenuto di poter fare diretta applicazione della predetta normativa, dettata ai fini
dell’accatastamento dei fabbricati come rurali in una controversia in cui si discute
unicamente della debenza del tributo ICI in relazione a fabbricati che sono già
regolarmente iscritti in catasto con relativa attribuzione di categoria e di rendita, in
relazione alle quali l’Amministrazione comunale non poteva non determinare ed
esigere il tributo, in difetto di apposita ed autonoma impugnazione della
classificazione al fine di ottenerne la variazione.
La combinata relazione tra i menzionati motivi (da esaminarsi congiuntamente, per
la loro stretta correlazione) appare fondata e da accogliersi.
Occorre muovere dalla constatazione che il petitum dedotto nel primo grado di
giudizio dalla ricorrente risulta limitato al mero ambito dell’impugnazione del
provvedimento di accertamento dell’imposta -non per vizi suoi propri ma bensì
esclusivamente in rispetto alla legittimità del provvedimento di attribuzione della
rendita catastale come atto presupposto- ma non anche di quest’ultimo direttamente
(ed infatti, come riferisce la pronuncia qui impugnata, nel ricorso è chiesta la sola
declaratoria di nullità dell’avviso di accertamento).
Non mette conto però di vagliare quali siano state le ragioni che la parte ricorrente ha
posto a fondamento dell’assunto di illegittimità del provvedimento di attribuzione
della rendita. Quali che fossero, esse non avrebbero potuto determinare

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del D.L. n.557/1993 e dell’art.5 commi 2 e 7 del D.Lgs. 504/1992) la parte ricorrente

l’accoglimento

della doglianza svolta dalla contribuente, salvo determinare

l’alterazione delle caratteristiche essenziali del contenzioso tributario.
Al riguardo, occorre premettere che il contenzioso tributario è strutturato secondo le
regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi (v. Cass.
20398/05, 21601/04, 18271/04, 9754/03, 15317/02) e, in particolare, di quelli

d’imposta. Da tale strutturazione discendono poi alcuni corollari indefettibili.
Tralasciando il resto, ciò che conta peculiarmente evidenziare è che:
a) l’oggetto del giudizio tributario, è ineludibilnnente circoscritto agli elementi della
sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida
preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti; ciò che, del resto,
è positivamente confermato dalla previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19,
comma 3, laddove prevede che “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può
essere impugnato solo per vizi propri”.
b) ciascuno degli atti autonomamente impugnabili non può che essere impugnato in
giudizio nei confronti del soggetto che ha provveduto ad emanarlo (cfr. il D.Lgs. n.
546 del 1992, art. 10), il quale deve essere chiamato in giudizio, quale parte
necessaria, affinché sia garantito il contraddittorio tra i titolari dei contrapposti
interessi in lite.
Ne discende che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente
impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed idonea
impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente
incidentale. Al fine di non scardinare il sistema d’impugnazione degli atti autoritativi
ed il correlativo regime di decadenza, nella giurisdizione di annullamento non è,
infatti, consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale)
di atti e provvedimenti che non siano di carattere normativo o generale (cfr. C. Stato,
sez. 4^, 123/2005 e 6258/2004) e di altri atti che siano, comunque, autonomamente
impugnabili davanti al giudice adito.

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enumerati al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 che scandiscono le varie fasi del rapporto

Tornando alla fattispecie di cui ci si occupa, va evidenziato che nel giudizio
instaurato nei soli confronti dell’Amministrazione Comunale -a seguito della notifica
di avviso di accertamento che trovi quale presupposto un atto di classamento- la
delibazione dell’atto di attribuzione della rendita (che è atto autonomamente
impugnabile ex art.19 comma 1 lettera f) non può avere ingresso, nemmeno in

del provvedimento presupposto) anche in considerazione del fatto che l’impugnativa
di atti di classamento catastale non potrebbe che essere promossa nei confronti
dell’ufficio che soprintende alle operazioni catastali (Agenzia del territorio), quale
parte necessaria ed in esclusiva dotata di legittimazione a contraddire.
Dai menzionati principi consegue insomma che il ricorso promosso dalla società
cooperativa qui intimata non avrebbe potuto consentire al giudice del merito di
delibare incidentalmente la legittimità dell’atto di classamento, sicchè il giudice di
secondo grado, esaminando nel merito la legittimità del provvedimento di
attribuzione della rendita, ha violato non solo l’art.19 del D.Lgs. n.546 del 1992 ma
anche l’art.10 dello stesso D.Lgs., di che la Corte (in difetto di espressa censura da
parte della ricorrente Amministrazione) è abilitata a fare rilievo officioso alla luce del
principio per cui “il rilievo del difetto di legittimazione” (nella specie, in capo
all’Agenzia delle Entrate per ciò che concerne la controversia sull’atto presupposto)
“va effettuato dal giudice d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, salvo il
limite dell’eventuale formazione del giudicato interno” (sul punto Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 27140 del 19/12/2006).
La pronuncia del giudice di secondo grado deve essere dunque cassata e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.384 cpc, la
controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto integrale del ricorso avverso
l’avviso di liquidazione dell’imposta e relativi accessori.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 5 maggio 2013.

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prospettiva meramente incidentale (al limitato scopo di disporre la disapplicazione

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la
parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in € 4.500,00
oltre € 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge e compensa tra le parti le spese
dei gradi di merito.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

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