Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27790 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 30/10/2019), n.27790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11090-2014 proposto da:

FONDAZIONE F.T. ENTE MORALE ONLUS ASSOCIATA ALLE NAZIONI

UNITE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARESCIALLO PILLSUDSKI

118, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAOLETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO RIGHI, ETTORE

NESI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA EMANUELE GIANTURCO 11, presso lo studio dell’avvocato RITA

COLLELUORI, rappresentato e difeso dall’avvocato CHRISTIAN

GIANGRANDE;

– controricorrente –

nonchè

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA EMANUELE GIANTURCO 11, presso lo studio dell’avvocato RITA

COLLELUORI, rappresentato e difeso dall’avvocato CHRISTIAN

GIANGRANDE;

– ricorso successivo –

contro

FONDAZIONE F.T. ENTE MORALE ONLUS ASSOCIATA ALLE NAZIONI

UNITE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARESCIALLO PILLSUDSKI

118, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAOLETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO RIGHI, ETTORE

NESI;

– controricorrente al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 83/2013 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 28/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con la sentenza n. 83/31/13 del 27.09.2013, la C.T.R. della Toscana accoglieva l’appello del Comune di San Marcello Pistoiese, avverso la decisione della CPT di Pistoia che aveva riconosciuto con la sentenza n. 89/1/12, alla Fondazione ” F.T.” ente morale ed ONLUS, in relazione all’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per ICI 2006, 07, 08, 09 l’esenzione ai sensi del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 7 comma 1 lett. i). Confermava, peraltro, in relazione al medesimo accertamento, la spettanza della riduzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione la Fondazione affidato a due motivi:

1) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3:

– violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), come interpretato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248; violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 1, lett. c), e comma 4; violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 143, (già art. 108), e art. 150 (già art. 111-ter); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, artt. 2 e 10. Deduce il ricorrente che la C.T.R. di Firenze è incorsa nelle richiamate violazioni di legge per aver ritenuto che l’esenzione, prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), come interpretato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2-bis, conv. in L. n. 258 del 2005, si applichi soltanto al caso in cui una Onlus utilizzi fabbricati “per fini esclusivamente e prevalentemente assistenziali”, dovendo perciò ritenersi incompatibile con l’esenzione de qua l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie ricorrendo a un’organizzazione di tipo imprenditoriale e conseguendo utili di gestione (cfr. TUIR, art. 143, già art. 108). Diversamente da quanto ritenuto dalla C.T.R. di Firenze, nel caso di Onlus, ai sensi del D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2-bis, conv. in L. n. 248 del 2005, è sufficiente che le attività esercitate negli immobili per cui viene chiesta l’esenzione ICI abbiano carattere non esclusivamente commerciale; inoltre, rientrano tra le attività istituzionali delle Onlus, che non concorrono alla formazione del reddito imponibile (cfr. TUIR, art. 150, già art. 111-ter), anche le erogazioni di prestazioni sociosanitarie in regime di accreditamento (cfr. D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10). Per conseguire l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), è perciò sufficiente che le attività assistenziali, previdenziali e sanitarie non abbiano carattere esclusivamente commerciale,(perseguano cioè finalità solidaristiche) e siano svolte dalla Onlus nel fabbricato per cui viene domandata l’esenzione, non rilevando che il corrispettivo pagato dal SSN per l’erogazione di attività di riabilitazione sia superiore alle componenti di costo sostenute dal soggetto richiedente l’esenzione predetta);

2) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3:

– violazione e falsa applicazione dell’artt. 2697 e 2698 c.c., -violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.;

ulteriore violazione del D.Lgs. 30 dicembre1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. 30 settembre 1005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248. La C.T.R. della Toscana ha errato, violando il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2-bis, conv. in L. n. 248 del 2005, nel ritenere che la Fondazione T. dovesse dimostrare che nell’immobile di (OMISSIS), l’attività ivi esercitata avesse carattere esclusivamente assistenziale. In base al D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2-bis, conv. in L. n. 248 del 2005, al fine di conseguire l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), è sufficiente dimostrare che l’attività assistenziale abbia carattere non esclusivamente commerciale. Nella specie, dalle acquisizioni probatorie del 1 grado di giudizio e da quelle di altri giudizi tra le stesse parti, è stato esaurientemente dimostrato che l’attività esercitata nell’immobile di (OMISSIS) non aveva carattere esclusivamente commerciale.

Il Comune ha resistito con contro deduzioni.

Il ricorso principale non può essere accolto perchè le censure mosse alla sentenza impugnata sono manifestamente infondate.

Questa Corte si è ripetutamente ed esaurientemente pronunciata sui profili ermeneutici qui dedotti, affermando che “l’esenzione di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. (i), anche in base all’evoluzione di cui al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2 bis, conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248, (come sostituito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, comma 1, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248), impone di considerare realizzate in senso non esclusivamente commerciale le attività sanitarie e assistenziali che, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, per le concrete modalità di svolgimento, non siano orientate alla realizzazione di profitti, senza che rilevi il mero fatto dell’esistenza di una convenzione pubblica alla base di tale attività. Ne consegue che il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti (poichè di tipo assistenziale e sanitario), non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale ed abbia quelle finalità solidaristiche alla base delle ragioni di esenzione, mentre spetta al giudice di merito l’obbligo di accertare in concreto le circostanze fattuali, senza far ricorso ad astrazioni argomentative” (Cass. n. 6711 del 2015);

Ad avviso della Corte “l’esenzione dall’imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (art. 87, comma 1, lett. e), cui il cit. art. 7 rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale” (Cass. n. 14226 del 2015);

Si tratta, quindi, di un accertamento di fatto da parte del giudice circa l’esercizio con modalità “non commerciali” di una determinata attività che secondo la norma potrebbe astrattamente considerarsi esente: questa Corte non ha mancato di evidenziare che “la sussistenza del requisito oggettivo – che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare – non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino “a priori” il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un’attività commerciale” (Cass. n. 5485 del 2008);

La sentenza impugnata è perfettamente in linea con l’orientamento di questa Corte come sopra ricordato: i giudici del merito hanno infatti rilevato che manca, da un lato, un rigoroso (e convincente) accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell’esenzione, in particolare in ordine alle modalità non commerciali di svolgimento dell’attività e che,peraltro, non è stato dato il giusto adempimento all’onere della prova che grava sull’ente che reclama l’esenzione.

Il ricorso della Fondazione va, pertanto, rigettato.

Con ricorso incidentale il Comune di San Marcello Pistoiese, inoltre, ha proposto ricorso per cassazione solo per il capo della stessa sentenza che statuisce, in relazione allo stesso accertamento, l’applicazione dell’agevolazione stabilita dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, per inagibilità, in relazione a tre immobili della Fondazione T.. Lamenta il ricorrente che il giudice ha riconosciuto l’agevolazione pur non essendo stata dimostrata dal contribuente l’inagibilità degli edifici e l’effettiva impossibilità dell’utilizzo degli immobili.

La Fondazione T. resiste con controricorso illustrato anche con tempestiva memoria.

E’ fondato l’appello incidentale proposto dal Comune riguardo alla riconosciuta agevolazione del 50% in relazione ad alcuni immobili che la Fondazione assume inagibili.

Il riconoscimento dell’agevolazione, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 1, è stato riconosciuto dalla CTR in favore della Fondazione, pur in assenza della formale dichiarazione di inagibilità dell’immobile e della prova circa la sua mancata utilizzazione. Il giudice ha, invero, riconosciuto l’agevolazione ritenendo sufficiente a provare il beneficio, in luogo della dichiarazione formale di inagibilità, la circostanza che “la situazione di degrado di tali fabbricati era ben conosciuta dal Comune, che aveva emanato varie ordinanze che imponevano la messa in sicurezza ed il rifacimento delle strutture con obbligo di recinzione per salvaguardare l’incolumità degli estranei.” Vertendosi in tema di riduzione d’imposta avente natura agevolativa, deve ritenersi corretto il principio che postula, necessariamente, una specifica istanza da parte della Fondazione contribuente, in una con la dichiarazione- rappresentazione di tutti gli elementi costitutivi della tassazione dimezzata. In tal senso prescrive il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8.

A nulla rileva, pertanto, sotto il profilo della lamentata violazione normativa, che l’amministrazione comunale potesse, in ipotesi essere

già a conoscenza, all’esito di propri accertamenti ad altro fine eseguiti, dello stato di parziale inagibilità/inutilizzabilità del compendio immobiliare in oggetto; altra cosa essendo l’accertamento mirato dei presupposti della riduzione, per effetto ed a seguito della presentazione di specifica e documentata istanza da parte del contribuente che assuma di averne interesse e titolo. (Cass. N. 24890/16 non massimata sul punto). Tanto più che nulla si dice circa l’effettuazione degli interventi ricostruttivi richiesti dall’autorità comunale e volti ad eliminare proprio il potenziale stato di inagibilità.

Per quanto su indicato, deve essere accolto il ricorso incidentale del Comune, nel senso di cui in motivazione, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di questo grado.

PQM

Rigetta il ricorso principale ed accoglie l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla CTR Toscana, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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