Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27790 del 20/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27790
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Fallimento della Conceria La Meridionale di D’Urso Alberto e F.lli
s.n.c., in persona del legale rapp.te pro tempore, nonchè D.
A. in proprio, elett.te dom.ti in Roma, alla Via Siracusa n.
16, presso lo studio dell’avv. BENIGNI Arturo, dal quale è rapp.ta e
difesa, giusta procura in atti;
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania n. 143/2007/12 depositatali 3/12/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 9/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. VIOLA Alfredo Pompeo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Conceria La Meridionale di D’Urso Alberto e F.lli s.n.c. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Fallimento della società contro la sentenza della CTP di Avellino n. 178/8/2004 che aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di rettifica (OMISSIS). Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Hanno proposto controricorso il Fallimento della società e D.A. in proprio. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente affermata la inammissibilità del controricorso proposto da D.A. che non risulta avere partecipato al giudizio di merito.
Nel merito la ricorrente assume la nullità della sentenza “per violazione del principio del litisconsorzio necessario originario tra società”, stante la mancata partecipazione al giudizio dei soci. La censura è inammissibile in quanto la causa ha ad oggetto l’avviso di rettifica IVA, come peraltro affermato dalla ricorrente, mentre il quesito di diritto – “in caso di accertamento ILOR nei confronti di società di persone all’impugnativa contro lo stesso devono partecipare tutti i soci in litisconsorzio necessario a pena di nullità” – fa riferimento ad accertamento ILOR. Alla pronuncia consegue la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del Fallimento della Conceria La Meridionale di D’Urso Alberto e F.lli s.n.c. delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A., compensando le spese tra la ricorrente e D.A..
PQM
la Corte dichiara inammissibile il controricorso proposto da D. A., rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore del Fallimento della Conceria La Meridionale di D’Urso Alberto e F.lli s.n.c. delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 4,000,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A., compensando le spese tra la ricorrente e D.A..
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011