Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27790 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27790 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 24858-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
L’AUTO SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 206/65/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA del 23.9.2010,
depositata il 18/11/2010;

Data pubblicazione: 11/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 24858 sez. MT – ud. 14-11-2013
-2-

La Corte, ritenuto:
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la
seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Milano ha respinto l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la
sentenza della CTP di Brescia n.201-01-2007 che aveva rigettato il ricorso della
“L’Auto srl” avverso avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno 2004, emesso a
seguito di PVC, nel quale erano state contestate indebite detrazioni, in relazione ad
operazioni (acquisto di autoveicoli intracomunitari) ritenute soggettivamente
inesistenti.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che —premesso che ricorre falsità
ideologica allorquando le fatture riguardano operazioni effettivamente avvenute ma
con soggetti diversi da quelli che appaiono avere partecipato all’operazionel’accertamento presuppone l’individuazione di elementi induttivi della
consapevolezza da parte dell’acquirente dell’esistenza dell’illecito. Nella specie non
era contestato che le vetture erano state effettivamente acquistate e regolarmente
contabilizzate, senza che emergessero elementi circa la consapevolezza da parte della
società contribuente della natura illecita dei collegati trasferimenti, siccome
finalizzati a consentire la vendita a prezzi maggiormente competitivi (d’altronde
alcune vetture risultavano usate e la comparazione sui prezzi era stata effettuata con i
valori riportati nelle riviste).
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte intimata non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (centrato sul vizio di insufficiente
motivazione), la ricorrente si duole in sostanza del fatto che il giudice del merito
3

Osserva:

abbia fatto superficiale valutazione delle risultanze presuntive (emergenti dallo stesso
PVC) addotte dalla parte pubblica circa la non genuinità delle operazioni sottostanti
rispetto a quelle terminali a cui ha partecipato la società accertata, limitandosi a
rendere inadeguata motivazione circa l’esistenza di una prova della natura genuina di
dette operazioni sottostanti, prova consistente nella effettività delle cessioni e nella

Il motivo appare fondato e può essere accolto.
Invero, alla luce delle autosufficienti ricostruzione degli elementi addotti in giudizio
dall’Agenzia, emerge dalla stessa considerazione della scarna motivazione della
sentenza impugnata che il giudice del merito —negligentemente- non ha tenuto conto
alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte dalle allegazioni di parte
odierna ricorrente (in ordine al fatto che i primi acquirenti nazionali non abbiano mai
versato l’IVA; che la successiva acquirente abbia effettuato ricarichi inconsistenti,
con conseguente antieconomicità dell’operazione; che i prezzi di rivendita fossero
chiaramente inferiori a quelli di mercato), essendosi limitato il medesimo giudice ad
assumere insussistenti gli elementi di prova, senza però farne analitica considerazione
e perciò pervenendo ad un giudizio apodittico ed intimamente contraddittorio.
E ciò si dice non già come valutazione della giustezza o meno della decisione, ma
come indice della presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta,
che tali possono ritenersi allorquando sussiste un’adeguata incidenza causale (come
nella specie esiste) della manifesta negligenza di dati istruttori qualificanti, oggetto di
possibile rilievo in cassazione, esigenza a cui la legge allude con il riferimento al
“punto decisivo” (in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7635 del 16/05/2003).
Nella specie, parte ricorrente ha evidenziato una pluralità di elementi di fatto non
adeguatamente e specificamente considerati dal giudice del merito (risultanti dalle
indagini espletate dalla GdF e riepilogati nel PVC) che costituiscono senz’altro idonei
indici sintomatici di una possibile decisione ingiusta, siccome capaci di generare una
difettosa ricostruzione del fatto dedotto in giudizio.

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regolarità della contabilità.

Consegue da ciò che la censura avente ad oggetto il vizio motivazionale può essere
accolta e che, per conseguenza, la controversia debba essere rimessa al medesimo
giudice di secondo grado che —in diversa composizione- tornerà a pronunciarsi sulle
questioni oggetto dell’atto di appello proposto dalla parte contribuente e regolerà
anche le spese del presente grado di giudizio.

manifesta fondatezza.
Roma, 5 maggio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per

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