Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2779 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2779 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Sangro s.r.I., in persona del legale rappresentante

pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Carmine Perrone Capano,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Tiziana Donnini,
sito in Roma, via P. Borsieri 3
– ricorrente contro
Longo Raffaele
– intimato avverso
la sentenza n. 2997/2016 della Corte d’Appello di Napoli, depositata
in data 3 maggio 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 6 dicembre 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.

Data pubblicazione: 06/02/2018

Rilevato che:
la Corte di appello di Napoli – per quanto di interesse nella presente
sede – ha respinto l’appello proposto dalla Sangro s.r.I., confermando
la decisione già resa dal giudice di primo grado di illegittimità del
licenziamento intimato dalla società a Raffaele Longo in data 21

ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, nella ritenuta sussistenza
del prescritto requisito dimensionale, e condanna del datore di lavoro
al risarcimento del danno mediante il pagamento di un’indennità
commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del
licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, oltre al
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli
accessori di legge;
contro tale decisione la società propone ricorso affidato a due motivi;
l’intimato, pur destinatario di rituale notifica presso il procuratore
costituito, avv. Antonio Panico, non ha svolto attività difensiva;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Ritenuto che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
con il primo motivo la società denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per l’omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte
territoriale abbia del tutto omesso di considerare la richiesta di
detrazione dell’aliunde perceptum dal risarcimento riconosciuto in
favore del lavoratore, richiesta formulata nelle conclusioni del ricorso
in appello e comprovata con l’estratto contributivo del lavoratore,
documento – prodotto unitamente all’atto di impugnazione – reso
disponibile solo dopo la lettura del dispositivo di primo grado e dal

2

marzo 2007 per mancato superamento del periodo di prova, con

quale emergeva che il Longo aveva ricevuto retribuzioni pari ad oltre
euro 54.000,00 per attività lavorativa svolta dal 2007 al 2014;
con il secondo motivo la società lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., per
avere la Corte territoriale omesso di considerare che nel ricorso in

circostanza che il Longo avesse intrattenuto in epoca successiva al
licenziamento i rapporti lavorativi indicati nell’estratto contributivo
depositato agli atti, circostanza avente rilievo decisivo per il giudizio;
il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento
del secondo;
infatti, nonostante l’inesatta rubricazione, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il primo motivo è stato correttamente
sviluppato come omessa pronuncia ai sensi del successivo n. 4
dell’art. 360 (Cass. 06/10/2017, n. 23381, Cass. Sez. U, 24/07/2013,
n. 17931), risultando soddisfatto anche il requisito
dell’autosufficienza, per essere state riportate le conclusioni dell’atto
di appello e precisate le modalità di produzione e la rilevanza del
documento la cui omessa valutazione si censura;
ciò posto, il motivo è fondato, in quanto dalla disamina della sentenza
emerge chiaramente che l’eccezione di aliunde perceptum (che non
costituisce eccezione in senso stretto: Cass. 27/05/2013, n. 18093),
cui era funzionale la produzione dell’estratto contributivo, non è stata
presa in considerazione dalla Corte territoriale;
nel caso di specie è dunque configurabile il vizio di omessa pronuncia,
quale omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda,
intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad
ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che
garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza
che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica,
sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto

3

appello era stato deferito giuramento decisorio, fra l’altro, sulla

(Cass. 27/11/2017, n. 28308), avuto riguardo al carattere decisivo
della richiesta di detrazione

dell’aliunde

perceptum

quanto

all’ammontare del risarcimento del danno riconosciuto;
pertanto, condivisa la proposta del relatore, il ricorso va accolto in
ordine alla liquidazione della posta risarcitoria, con rinvio alla Corte di

ordine alle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di
appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 dicembre 2017
I Presidente
( etro Curzio)
67,

appello di Napoli, che deciderà in diversa composizione anche in

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