Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2779 del 06/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2779 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 2732-2012 proposto da:
CONSORZIO ARCOM 01553320582 in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE
2, presso lo studio dell’avvocato ALESSI GAETANO, rappresentato e difeso dagli
avvocati LUPO MICHELE, SANDRA LUPO, giusta procura in calce al ricorso;;

– ricorrente contro
DI FAZIO ROSARIA, DI FAZIO IGNAZIO, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA FRANCESCIO STACCI 39, presso lo studio dell’avvocato SINESIO ANTONIO,
rappresentati e difesi dagli avvocati CAPONNETTO VINCENZO, CAPONNETTO
GAETANO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controrkorrenti contro
COMUNE DI SERRADIFALCO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 06/02/2014

PAPPALARDO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMBRA
MARIA, giusta deliberazione n. 17/2012 di conferimento dell’incarico, adottata dalla
Giunta Comunale in data 13.2.2012 e giusta procura speciale a margine del
controricorso;

– controrkorrente –

28.10.2010, depositata il 27/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;
udito per il controricorrente (Comune di Serradifalco) l’Avvocato Stefano Pantalani (per
delega avv. Maria Giambra) che si riporta agli scritti.

RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380bis cod. proc. civile:
Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 2004 i sigg. Ignazio e Rosaria Di Fazio
convenivano dinanzi alla Corte d’appello di Caltanissetta il comune di Serradifalco e il consorzio
Arcom, proponendo opposizione all’indennità di espropriazione di fondi di loro proprietà, occupati dal
consorzio per conto del comune per la realizzazione di n. 11 capannoni per attività artigianali e
commerciali e di un centro direzionale.
Costituendosi disgiuntamente, entrambi i convenuti resistevano alla domanda.
Con sentenza 27 novembre 2010 la Corte d’appello di Caltanissetta, in accoglimento della
domanda, determinava in euro 235.760,00 l’indennità di espropriazione, di cui, euro 29.740,00 a
carico del Comune ed euro 206.020,00 a carico del consorzio; nonché l’indennità di occupazione
legittima in complessivi euro 17.275,06, di cui euro 2179,16 a carico del Comune ed euro 15.095,90°
carico del consorzio; ordinando, per l’effetto, ai convenuti di depositare le somme presso la Cassa Depositi
e Prestiti, oltre gli interessi legali contestualmente precisati. Condannava i convenuti alla rifusione di
metà delle spese di giudizio, con compensazione della residua frazione.
Avverso la sentenza, il consorzio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2

avverso la sentenza n. 220/2010 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA del

Il comune di Serradifalco, con proprio controricorso, aderiva al ricorso del consorzio.
Resistevano, con controricorso i sigg. Di Fazio.
***
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, inammissibile, risolvendosi in una
difforme valutazione di merito delle risultanze istruttorie, che non può trovare ingresso in questa sede.
Il consorzio, premesso di condividere la critica espressa dalla corte territoriale alla determinazione

non ridotta adeguatamente e chiede, all’uopo, la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio.
Si tratta, con tutta evidenza, di apprezzamenti di fatto e di istanze istruttorie che rientrano nei
compiti istituzionali del giudice di merito e che nella specie si sottraggono anche alla censura di carenza di
motivazione, tenuto conto del richiamo espresso alla vocazione edificatoria delle aree e ad altri elementi
indicativi del valore, quali le caratteristiche urbanistiche e l’appetibilità delle aree, resa palese dal numero
cospicuo di richieste di assegnazione formulate dagli operatori economici della zona.
Con il secondo motivo si censura il capo della sentenza che ha ordinato il deposito dell’indennità
di espropriazione e di occupazione presso la Cassa Depositi e Prestiti, con gli interessi meglio precisati
contestualmente, senza tener conto del già eseguito deposito dell’indennità provvisoria offerta.
Il motivo risulta infondato sulla base di una interpretazione non meramente letterale del
dispositivo, dovendosi intendere l’ordine di deposito al netto delle somme già versate con gli interessi legali
sulla sola differenza tuttora dovuta.

***
– che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti;
– che i sigg. Di Fazio hanno depositato una memoria illustrativa;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella
relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che il ricorso dev’essere dunque rigettato, con la conseguente condanna alla rifusione
delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e
del numero e complessità delle questioni svolte.

3

dell’indennità operata dal consulente tecnico d’ufficio, lamenta però la perdurante eccessività della stima,

- che il ricorso dev’essere dunque rigettato, con la conseguente condanna alla rifusione
delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e
del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

Serradifalco, in solido, alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi €
3.100,00, di cui € 3.000,00 per compenso, oltre gli accessori di legge.

Roma, 10 Dicembre 2013

– Rigetta il ricorso e condanna il consirzio Arcom ed il comune di

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