Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2779 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. I, 04/02/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 04/02/2011), n.2779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consiglie – –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6528 – 2010 proposto da:

D.A. familiare di M.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avv. MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto V.G. 3956/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

24.2.09, depositato il 16/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI

Costantino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che D.A., con ricorso del 1 marzo 2 010, ha impugnato per cassazione – deducendo numerosi motivi di censura -, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 16 marzo 2 009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del D. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, – in contraddittorio con il Presidente del Consiglio dei ministri – il quale ha concluso per l’inammissibilita’ e l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 3.500,00 a titolo di equa riparazione, nonche’ le spese dei precedenti gradi del giudizio: 1) Euro 490,00 per il primo grado del giudizio di merito; 2) Euro 418,00 per il giudizio di cassazione;

3) Euro 4 9 0,00 per il giudizio di rinvio;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, benche’ ritualmente intimato, non si e’ costituito ne’ ha svolto attivita’ difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 4.625,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 29 marzo 2004, era fondata sui seguenti fatti: a) il D., asseritamente creditore di somme a titolo assistenziale, aveva proposto – con ricorso del 31 ottobre 1997 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania;

b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 16 marzo 2001 e, successivamente, il Consiglio di Stato con sentenza 29 settembre 2003; e) la Corte d’Appello di Napoli, con decreto del 21 ottobre 2004, aveva respinto la domanda di equa riparazione; d) tale decreto era stato annullato dalla Corte di cassazione con sentenza dell’11 gennaio 2008;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato – detratti tre anni di ragionevole durata del processo presupposto – ha determinato il periodo di irragionevole durata ed ha liquidato a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale la somma di Euro 3.500,00, sulla base di Euro 1.500,00 annue (Euro 3.000,00 ed Euro 500,00 a titolo di rivalutazione monetaria fino alla deliberazione del decreto), liquidando altresi’ tutte le spese dei vari gradi del giudizio da rimborsare al ricorrente.

Considerato che con i motivi di censura vengono denunciate come illegittime la liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi tariffari e la disposta compensazione parziale delle stesse in mancanza dei presupposti di legge;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che i Giudici a quibus, nel liquidare le spese del giudizio, hanno ecceduto i limiti minimi della tariffa forense;

che infatti – quanto all’originario giudizio di merito ed al giudizio di rinvio -, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, ne’ rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 25352 del 2008);

che inoltre – quanto al giudizio di legittimita’ -, l’onorario minimo ratione valoris (Euro 800,00) e’ pari ad Euro 425,00, mentre i Giudici a quibus hanno liquidato a tale titolo la minor somma di Euro 150,00, sia pure quale ridotta alla meta’;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, conseguentemente, le spese processuali sia del giudizio di merito di primo grado sia del giudizio di rinvio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sull’a base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la meta’, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 880,00 per ciascun giudizio, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosene antistatario;

che inoltre le spese processuali del precedente giudizio di legittimita’ debbono essere liquidate, previa loro compensazione per la meta’, per l’intero, in Euro 700,00, ivi compresi Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la meta’, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Presidente del Consiglio dei ministri al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il primo grado del giudizio di merito e per il giudizio di rinvio, nella meta’ dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 880,00 per ciascun giudizio, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosene antistatario, e, per il precedente e per il presente giudizio di legittimita’, nella meta’ dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 700,00 per ciascun giudizio, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Marra, dichiaratosene antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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