Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2779 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/02/2017, (ud. 30/09/2016, dep.02/02/2017),  n. 2779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6599/2012 proposto da:

C.D., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA Piazza

Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO MARZO, come da procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 657/2011 del GIUDICE DI PACE di LECCE,

depositata il 01/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2016 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’odierno ricorrente, C.D., iniziava un giudizio di rivendica delle fioriere acquistate quale precedente amministratore del condominio con soldi da lui anticipati e mai rimborsati. In subordine, chiedeva il pagamento del prezzo corrisposto pari a circa Euro 450. La domanda era avanzata nei confronti del condominio che si costituiva e prospettava l’improcedibilità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini e che comunque chiedeva il rigetto della domanda.

2. Il giudice di pace dichiarava la domanda improcedibile e la Corte di cassazione con sentenza n. 8372 del 4 aprile 2007 cassava la sentenza con rinvio per nuovo esame. La Corte accoglieva il motivo di ricorso che lamentava che non poteva essere dichiarata l’improcedibilità, ma doveva essere disposta l’integrazione contraddittorio, dovendo il giudice o ritenere privo di legittimazione il condominio o, avendo ritenuto tale, pronunciare nel merito dopo l’integrazione contraddittorio.

3. In sede di riassunzione il giudice di pace rigettava la domanda.

3.1 – Così la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale.

“Con atto del 20.09.2007, l’attore proponeva citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., a seguito di sentenza n. 8372/07 con la quale il S.C. aveva cassato la sentenza di questo ufficio di Lecce resa “inter partes” n. 1238/05 che aveva dichiarato l’improcedibilità della domanda a causa della mancata “vocatio” di tutti i condomini. Si costituiva il condominio convenuto che prendeva posizione contestando le avverse richieste e chiedendone il rigetto. Superate con le ordinanze del 20.05.2008, 9.02.2009, 22.5.2009 e 20.12.2009 le varie problematiche sollevate dalle parti i cui contenuti decisori si confermano non sussistendo ragioni di diritto e/o sopravvenute utili alla loro totale o parziale reformatio, venivano assunte le prove orali ed all’esito delle stesse, la causa veniva introitata per la decisione”.

3.2 – Osservava il giudice di pace che le fatture relative all’acquisto delle fioriere erano intestate al Condominio, all’epoca amministrato dal C.. Di conseguenza, il C. aveva agito “in rappresentanza del condominio, acquistando dei beni per conto dell’ente in parola (l’eventuale autorizzazione o successiva ratifica dell’acquisto non posseggono rilievo alcuno ai fini del presente giudizio), versando le relative somme di denaro al venditore dei beni stessi”. Tale operazione (sia intesa come pagamento con somme condominiali che come anticipazione delle somme da parte dell’amministratore) doveva essere annotata “nei libri e registri obbligatori per legge e soggetta alla verifica dell’assemblea dei condomini”.

3.3 – Rilevava il giudice di pace che l’amministratore (che aveva dedotto di aver anticipato le somme) “non prova nè chiede di provare, attraverso l’esame analitico dei bilanci, l’esistenza del credito a proprio favore che del resto viene recisamente negato dal condominio convenuto”. Aggiungeva il giudicante che “ancora, non è dato rinvenire, dal tenore letterale delle note del 18.9.2003 a firma dell’amministratore S.P., alcun elemento confessorio qualora si consideri che le espressioni utilizzate confermano, semplicemente, la mancanza di alcun atto deliberativo idoneo al legittimo acquisto dei beni da cui si deduce esser priva di fondamento alcun tipo di richiesta di restituzione delle somme”.

3.4 – In conclusione il giudice di pace osservava: In sintesi e per semplificare: l’acquisto effettuato dall’amministrazione del condominio, alla luce delle ordinarie regole, deve presumersi effettuato, fino a prova del contrario, con le risorse dell’ente stesso. L’ipotesi contraria che, peraltro, costituisce evidente anomalia, necessita di prova che nella specie non è stata fornita”.

3. Impugna tale decisione il ricorrente che formula tre motivi. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

1. Col primo motivo si deduce: “violazione e falsa applicazione degli artt. 320, 392 e segg. e, in particolare, art. 394 c.p.c., nelle ordinanze del 20-05-2008, del 09-02-2009 e del 22-05-2009, espressamente richiamate e confermate nella sentenza impugnata. Violazione dei principi informatori della materia sul sistema di preclusioni davanti al giudice di pace ed alla indisponibilità di esso da parte del giudice, nonchè del divieto di nuove conclusioni nella fase di rinvio rispetto a quelle già formulate in primo grado. Irragionevolezza della motivazione. Violazione dei principi informatori del giusto processo e dell’art. 111 Cost.. Nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, anche in relazione all’art. 360 bis c.p.c.)”.

Lamenta il ricorrente che erroneamente il giudice di pace, con l’ordinanza del 9-10 febbraio 2009 (poi confermata in sentenza) non aveva accolto la sua eccezione, proposta tempestivamente, relativa alle domande nuove e istanze istruttorie nuove proposta dal Condominio in sede di rinvio. Lamenta poi che il giudice di pace parimenti aveva respinto con l’ordinanza del 22-5-2009 la sua istanza di revoca della precedente ordinanza. Lamenta infine che con l’ordinanza 9-2-2009 il giudice di pace aveva ammesso le prove tardivamente proposte dal Condominio. Il giudizio di rinvio è giudizio “chiuso” nel quale tali attività non sono consentite.

1.1 – Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Innanzitutto il ricorrente non trascrive le prove che sarebbero state raccolte illegittimamente in sede di rinvio, impedendone in questa sede la valutazione di decisività. Ma soprattutto l’impugnata sentenza non pone a base della decisione nè l’interrogatorio formale nè la prova testimoniale richiesta del condominio (vedi ricorso al foglio 18).

2 – Col secondo motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 392 e segg., con particolare riferimento all’art. 394 c.p.c., riguardo alle eccezioni, domande e difese proposte dal convenuto nella comparsa di risposta del 02-03-2005 ed a quelle inammissibili proposte con la comparsa di risposta del 04-02-2008. Violazione del principio informatore della materia riguardante i limiti del processo nella fase di rinvio. Violazione dell’art. 112 c.p.c., di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato come principio informatore del processo. Violazione degli artt. 1398 e 1399 c.c., informatori della materia attinente alla mancanza di procura. Violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., informatori della materia sull’onere della prova e sulla disponibilità dei mezzo di prova. Irragionevolezza della motivazione. (artt. 360 e 360 bis c.p.c., nonchè art. 111 Cost.).

Osserva il ricorrente che “la tesi prospettata del Giudice della fase di rinvio non corrisponde ad alcuna delle difese di controparte contenute nella comparsa di riposta del 02-03-2005 e di costituzione del Condominio (OMISSIS) in primo grado in cui (…) si deduceva: a) che il C. aveva destinato irrevocabilmente le fioriere al Condominio; b) che le aveva donate allo stesso con atto di liberalità e non ne poteva pretendere la restituzione; c) che l’amministratore S. le aveva date in custodia al condomino Ch.; d) che la somma di Euro 448,86 non doveva essere rimborsata perchè non era stata autorizzata e mai era stata ratificata; e) che il credito si era prescritto; d) che era infondata la domanda di risarcimento del danno perchè le fioriere erano state donate al Condominio”. Aggiunge che “la tesi dell’acquisto delle fioriere col denaro del Condominio è stata prospettata, per la prima volta dall’avverso difensore nella quinta pagina della comparsa redatta in data 04-02-2008 di costituzione nella fase di rinvio in corrispondenza della domanda nuova collocata sub 2) della conclusioni di detta comparsa”.

Osserva di non aver mai “proposto alcuna domanda di rimborso della somma di Euro 448,86 costituente il prezzo di acquisto delle fioriere. Ha chiesto, invece, la condanna del Condominio alla restituzione di esse e, se la restituzione non fosse stata possibile per l’avvenuta distruzione o illecita cessione a terzi, la condanna del convenuto al risarcimento del danno in misura corrispondente al valore delle cose di sua proprietà nella misura pari al prezzo di acquisto”. In tal senso la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Sottolinea che “la sua proprietà sulle fioriere non era affatto correlata all’impiego del denaro proprio o del Condominio, ma alla mancata ratifica dell’acquisto da parte dell’Assemblea, la quale non lo aveva preventivamente autorizzato e neppure l’aveva ratificato”. Si trattava di acquisto inefficace nei riguardi del Condominio con la conseguenza che era divenuto proprietario delle fioriere che aveva “il diritto di rivendicare”. Il Condominio non aveva diritto “di ritenerle perchè non ne aveva ratificato l’acquisto e, con ciò, aveva rifiutato gli effetti del contratto di vendita concluso col fornitore dall’attore senza alcun potere di rappresentanza”. Nessuna rilevanza aveva l’aver utilizzato o meno somme del Condominio, rilevando invece “solo l’applicazione dei principi collegati alle norme degli artt. 1398 e 1399 c.c.”.

Infine, il giudice di pace ha ritenuto, così errando in violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., che fosse onere dell’attore provare “di avere impiegato denaro proprio e quello del Condominio. Infatti, essendo pacifico che l’Assemblea non ratificò la spesa per l’acquisto delle fioriere doveva essere implicita la deduzione che la relativa spesa non fu approvata e fu espunta dal bilancio condominiale”. Era il Condominio a dover provare, “allegando il relativo bilancio, che la spesa in questione, in contrasto con la mancata ratifica, fosse rimasta a carico del Condominio”. Gli era stato invece posto a carico un onere della prova negativa, “non documentabile, (…) perchè nessuno dei bilanci del Condominio conteneva l’annotazione della spesa per le fioriere, non ratificata dall’Assemblea”.

2.1 – Il motivo è infondato.

Il giudice del rinvio pone a fondamento della decisione documenti (quali le fatture) prodotti dalla stessa parte attrice, nonchè allegazioni (quale la mancata delibera assembleare di autorizzazione o di ratifica dell’acquisto) contenuta negli stessi scritti difensivi attorei. Pone inoltre a sostegno della decisione la mancanza di prova di un “credito” dell’amministratore nei confronti del condominio (credito che sarebbe dovuto risultare dalle risultanze dei “rendiconti”), nonchè la mancanza di contenuto confessorio della nota del 19 settembre 2003, anch’essa ritualmente prodotta. L’odierno ricorrente, inoltre, non trascrive la comparsa di costituzione del condominio del 2 marzo 2005, dimenticando che, nella sentenza resa in sede di rinvio, si sostiene che già in quella comparsa di costituzione si faceva questione dell’imputazione delle fatture di acquisto al condominio, mentre l’esistenza di un atto di liberalità costituiva deduzione difensiva del condominio ulteriore, così come la “prescrizione” e le altre difese indicate a foglio 26 dell’odierno ricorso. Vero è che l’attore non aveva chiesto il pagamento del prezzo ma il controvalore delle fioriere nel caso in cui esse non fossero più restituibili in natura, ma la questione deve ritenersi assorbita dal fatto che, secondo il giudice del rinvio, non vi era prova della proprietà dei beni in capo all’attore. Ed ancora il fatto che l’assemblea non avesse ratificato l’acquisto non esclude che nei rapporti col venditore (che aveva emesso fatture) l’acquirente fosse il condominio stesso. Ed inoltre il falsus procurator diventa in tal caso acquirente in proprio, specie se l’acquisto era stato effettuato con denaro del condominio. In ogni caso non è stata accolta la domanda riconvenzionale del condominio. Se si fosse trattato di un acquisto a titolo personale dell’amministratore con denaro proprio l’assemblea non avrebbe dovuto ratificare alcunchè.

3 – Col terzo motivo si deduce: “violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 948 e 2043 c.c.. Omessa pronuncia sulle domande proposte dal Sig. C.. Omessa valutazione delle prove. Violazione del diritto di proprietà e del principio del neminem laedere, entrambi garantiti dalle norme costituzionali e comunitarie. Nullità della sentenza. Violazione dei principi del giusto processo. (art. 360, n. 4, anche in relazione all’art. 360 bis c.p.c.)”.

Era risultato pacifico: “a) l’acquisto delle fioriere, senza procura, da parte del C.; b) la mancata ratifica dell’acquisto da parte dell’Assemblea; c) l’avere l’attore ritenuto le fioriere e fatto propri gli effetti dell’acquisto; d) l’insussistenza di alcuna volontà del C. di donare le fioriere al Condominio; e) la mancanza di prova di alcun atto diretto a trasferire le cose al Condominio a titolo reale od obbligatorio, gratuito od oneroso; f) l’illecito commesso dall’Amministratore S. nel cedere in proprietà o in custodia ad altri le fioriere; g) la responsabilità del Condominio per avere approvato il comportamento dell’Amministratore S.; h) il diritto soggettivo del C. di riavere le fioriere o il tantundem a titolo di risarcimento da illecito extra-contrattuale consistente nella cessione ad altri o per la loro distruzione; i) la responsabilità del convenuto per le spese processuali di tutti i gradi di giudizio”.

Aggiunge che “tutto ciò risultava dai documenti prodotti nel fascicolo di primo grado (lettere del 18-09-03, del 06-10-03 e del 08-10-2004 del Dr. S., amm.re p.t. del Condominio (OMISSIS)), dalla confessione resa dal Dr. S. circa la mancata ratifica dell’acquisto da parte dell’Assemblea e dell’avere egli ceduto al Ch. le fioriere, dalla mancanza di prova della donazione dal C. al Condominio” e così conclude “il rigetto della domanda è frutto delle evidentissime violazioni di norme di legge, innanzi denunciate, costituenti altrettanti principi in formatori delle materie innanzi trattate, della ragionevolezza e del giusto processo, garantiti dall’art. 111 Cost. e consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte”.

3.1 – Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Si tratta di censura generica e che comunque tende a proporre una nuova valutazione dei fatti e delle prove, argomentatamente motivate, questione inammissibile in questa sede.

4. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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