Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27789 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M. e G.A. n.q. di soci della Wine Bar di

Giardi Manuela e C. s.n.c., elett.te dom.ti in Roma, alla Via

Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avv. COGLITORE Emanuele, dal

quale sono rapp.te e difese, unitamente all’avv. Fabio Falcone,

giusta procura in atti;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale.

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale delle Marche n. 128/2007/02 depositata il 14/12/2007.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa dalla Wine Bar di Ciardi Manuela e C. s.n.c. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Pesaro n. 162/5/2005 che aveva accolto il ricorso della società avverso l’avviso di irrogazione di sanzioni n. (OMISSIS) ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3. Il ricorso proposto si articola in tre motivi.

Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Le ricorrenti, con memoria del 31/10/2011, hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo l’Ufficio, in sede di autotutela rideterminato la sanzione. Il P.G. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La rinuncia al ricorso da parte di M. ed G.A. determina la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuta mancanza di interesse. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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