Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27789 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27789 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 23970-2011 proposto da:
SOCIETA’ LAROS SRL 00433050820 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE REGINA MARGHERITA 262/264, presso lo studio
dell’avvocato TAVERNA SALVATORE, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;

– controricorrente

Data pubblicazione: 11/12/2013

nonché contro
AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DELLO STATO;

– intimata –

Regionale di PALERMO del 22.11.2010, depositata 11 02/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Anna Stefanini (per delega avv.
Salvatore Taverna) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 23970 sez. MT – ud. 14-11-2013
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avverso la sentenza n. 18/25/2011 della Commissione Tributaria

La Corte, ritenuto
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la
seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Palermo ha accolto l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la
sentenza della CTP di Palermo n.477-01-2005 che aveva accolto il ricorso della parte
contribuente avverso avverso cartella di pagamento (concernente riscossione di IVAIRAP per il 1998), cartella adottata a seguito di controllo automatizzato della
dichiarazione relativa al predetto periodo.
La predetta CTR —premesso di avere nella stessa udienza pronunciato anche sul
diniego di definizione della lite pendente emanato dall’Agenzia in relazione
all’istanza concernente la presente controversia, sul presupposto che non sia
definibile una cartella di pagamento- ha motivato la decisione nel senso che non è
ravvisabile lite pendente quando l’atto impugnato si risolve in somme dovute a
seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, sicchè poi (esclusa
l’intervenuta estinzione della lite) aveva provveduto anche nel merito, dichiarando
infondato l’argomento di impugnazione concernente il mancato invio del previo
avviso di irregolarità.
La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il primo motivo di ricorso (centrato sulla violazione dell’art.16 della legge
n.28912002, oltre che su vizio di motivazione) la ricorrente si duole che il giudice di
appello abbia ritenuto (pronunciando sulla questione pregiudiziale concernente
l’estinzione del processo, fatta oggetto di esame ex professo in separato
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letti gli atti depositati

procedimento) che non vi sia lite pendente in ipotesi di impugnazione di cartella di
pagamento, per quanto nella specie di causa detto provvedimento risultasse essere il
primo atto con il quale l’Ufficio aveva portato a conoscenza della parte contribuente
la propria pretesa.
Il motivo appare fondato ed accoglibile.

“In tema di condono fiscale, l’impugnazione della cartella di pagamento, con cui
l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso
contribuente, dà origine ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sens
dell’art. 16 della legge n. 289 del 2002, in quanto detta cartella, essendo l’unico atto
portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non
essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri
della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della
pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo. (Nella specie, la S.C. ha
ritenuto applicabile la definizione agevolata ex art. 16 della 1. n. 289 del 2001 in un
caso in cui era stata impugnata una cartella di pagamento relativa all’IRPEF ed al
SSN, con relative sanzioni, liquidata sulla scorta della dichiarazione del
contribuente). (Conformi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15548 del 02/07/2009, Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 9140 del 16/04/2010 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10588 del
30/04/2010. L’unica pronuncia difforme, rappresentata da Cass. Sez. 5, Sentenza n.
14811 del 05/07/2011, non pare contenere argomenti convincenti per superare
l’indirizzo consolidatosi in precedenza).
Consegue da ciò che —previa cassazione della pronuncia qui impugnata, ed in
considerazione dell’analoga pronuncia che la Corte vorrà adottare sulla questione del
diniego di condono, da trattarsi nella medesima udienza- la Corte potrà pronunciarsi
anche sul merito della lite, dichiarando estinta la controversia per intervenuta
definizione, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.

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Ed invero è costante l’indirizzo interpretativo del Supremo Collegio secondo cui:

Roma, 5 maggio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che nel correlato procedimento avente ad oggetto diniego di condono (sub n. R.G.

dovendosi così ritenere accolta l’istanza di condono presentata dalla parte
contribuente proprio in riferimento alla cartella di pagamento qui in esame, con
conseguente necessità di dichiarare estinto il procedimento giudiziario che ha ad
oggetto l’impugnazione della cartella;
che le spese di lite non necessitano di regolazione.

P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo ai sensi dell’art.16 della legge n.289/2002.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

21968/2011) questa Corte ha annullato il predetto provvedimento di diniego,

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