Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27788 del 20/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27788
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
R.A. in proprio e nella qualità di legale rapp.te
della Botequita del Medio di Rastelli Alfredo e Oscar s.n.c.,
elett.te dom.to in Roma, alla Via Caetana 13/a, presso lo studio
dell’avv. Andrea Lombardi, rapp.to e difeso dall’avv. CAPPARINI Carlo
unitamente all’avv. Paolo Lombardini, giusta procura in atti;
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Emilia e Romagna n. 121/2007/1 depositata il
6/12/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 9/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. VIOLA Alfredo Pompeo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Botequita del Medio di Rastelli Alfredo e Oscar s.n.c., contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dalla società contro la sentenza della CTP di Rimini n. 156/1/2006 che aveva parzialmente accolto il ricorso della società avverso l’avviso di irrogazione di sanzioni n. (OMISSIS).
Il ricorso proposto si articola in due motivi; resiste con controricorso il R. in proprio e nella qualità di legale rapp.te della società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. I controricorrenti hanno depositato memoria; il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata solo in sede di legittimità dai controricorrenti , essendo sul punto formatosi giudicato (v. Sez. U, Sentenza n. 24883 del 09/10/2008).
Con primo motivo l’ Agenzia delle Entrate assume la insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR avrebbe ritenuta provata la durata del rapporto di lavoro facendo riferimento a documentazione di legge esibita dagli ispettori “senza indicare quale fosse detta documentazione e senza che dagli atti fosse possibile rinvenire una diversa documentazione rispetto ai libri obbligatori da cui non emerge che i lavoratori fossero stati regolarmente registrati”.
La censura è infondata non ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento fondato sul verbale di ispezione dei funzionari INPS. Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe fondato la propria decisione sulla base del verbale ispettivo dell’INPS e non su elementi di prova forniti dal datore di lavoro.
La censura è fondata. Questa Corte ha affermato (Sez. U, Sentenza n. 356 del 13/01/2010) che il meccanismo presuntivo di cui alla norma citata esclude qualsiasi obbligo dell’ente, che irroga la sanzione, di provare l’effettiva prestazione di attività lavorativa subordinata per il periodo intermedio compreso tra il giorno di accertamento dell’infrazione ed il primo gennaio dello stesso anno e prescrive al medesimo ente di commisurare la sanzione a quella durata, fino a prova contraria, facente carico all’autore della violazione. Deve pertanto affermarsi che le determinazioni adottate ai fini contributivi dagli ispettori dell’INPS non valgono a sollevare il datore di lavoro dal suddetto onere probatorio.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011