Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27787 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. II, 30/10/2019, (ud. 08/03/2019, dep. 30/10/2019), n.27787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6831-2018 proposto da:

F.A., C.M.A., F.G.,

FR.GA., rappresentati e difesi dall’avvocato CAMILLO NABORRE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositate il

05/10/2017;

udita la relazione della causa consiglio del 08/03/2019 COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che i sig.ri C.M.A. e Fr.Ga., A. e G., quali eredi del sig. F.M., hanno proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione del decreto con cui la corte di appello di Potenza ha rigettato la domanda da loro proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001 per l’equa riparazione della non ragionevole durata di un processo civile introdotto dal loro dante causa;

che la corte territoriale – dopo aver rilevato che il giudizio presupposto era stato interrotto il 15.12.15 per la morte dell’attore F.M. e, successivamente, era stato dichiarato estinto per inattività delle parti con sentenza del 24.10.16 – ha applicato la presunzione prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, lett. c), come novellata dalla L. n. 208 del 2015, conseguentemente ritenendo che non sussistesse alcun pregiudizio indennizzabile;

che nell’impugnato decreto si argomenta che la prova offerta dagli odierni ricorrenti per vincere la suddetta presunzione legale (ossia che nell’atto di transazione del 20.3.16 con il quale era stata conciliata la lite oggetto del processo presupposto si era dato espressamente atto che a tale conciliazione si era pervenuti “a causa della notevole durata del processo e che le parti non hanno ritenuto di riassumerlo dopo l’interruzione”) non poteva essere “presa in considerazione in quanto l’affermazione innanzi riportata, contenuta nell’atto di transazione, oltre che autoreferenziale (in quanto proveniente dalle stesse parti che hanno avanzato domanda ex L. n. 89 del 2001 quando, almeno astrattamente, già ne sussistevano le condizioni legittimanti), è meramente assertiva e contrasta, peraltro, con la duplice circostanza che il processo presupposto fosse ormai pronto per essere definito e che, in ogni caso, tra la morte del F. e la transazione è trascorso più di un anno, circostanza – quest’ultima – denotante uno scarso interesse alla sollecita definizione del processo stesso” (si veda pag. 1 della sentenza gravata);

che i due mezzi di impugnazione, rispettivamente riferiti al vizio di violazione di legge – L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, lett. c) e art. 6 CEDU – ed al vizio di omessa insufficiente contraddittoria motivazione svolgono, in sostanza, un’unica doglianza, con la quale si censura l’impugnato decreto per aver negato il danno da durata non ragionevole del giudizio presupposto, nonostante che le parti, lungi dall’essere rimaste inattive, avessero cercato un accordo transattivo proprio per ovviare alla lungaggine del processo, protrattosi solo in grado di appello per circa dodici anni;

che il Ministero della Giustizia ha presentato controricorso, eccependo, preliminarmente, l’intempestività del ricorso per equa riparazione, in quanto presentato oltre il decorso del termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 e, comunque, replicando ai motivi di impugnazione;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio dell’8 marzo 2019, per la quale i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva;

ritenuto:

che preliminarmente va esaminata l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo degli eredi F., sollevata nel controricorso per cassazione della difesa erariale ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4 sull’assunto che il termine previsto da tale disposizione decorra, quando il giudizio presupposto sia stato dichiarato estinto per mancata riassunzione nell’anno dalla declaratoria di interruzione, dal momento in cui l’estinzione si è verificata (vale a dire allo spirare dell’anno successivo alla declaratoria di interruzione) e non dal momento del passaggio in giudicato della pronuncia che tale estinzione abbia dichiarato (nella specie, la sentenza della corte d’appello di Potenza depositata il 24 ottobre 2016);

che l’eccezione del Ministero della Giustizia deve giudicarsi ammissibile, giacchè la decadenza dalla possibilità di proporre l’azione indennitaria, per mancato rispetto del termine semestrale L. n. 89 del 2001, ex art. 4 è rilevabile d’ufficio, anche in sede di legittimità, costituendo la definizione del processo presupposto entro detto termine una componente indefettibile del giudizio di equa riparazione, sia in negativo, quale causa preclusiva di una pronunzia sul merito della pretesa, sia in positivo, quale condizione di proponibilità della domanda, il cui rispetto va dimostrato dalla parte interessata a trarne beneficio (Cass. 21777/16);

che, tuttavia, detta eccezione va giudicata infondata, in quanto, ove, come nella specie, l’estinzione del giudizio presupposto sia stata giudizialmente dichiarata, il termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 decorre dal momento in cui la pronuncia contenente tale dichiarazione giudiziale sia divenuta definitiva;

che la censura sviluppata nei due mezzi di ricorso va globalmente giudicata fondata;

che, infatti, la corte territoriale ha ritenuto che la circostanza che la lite era stata transatta e che nell’atto di transazione le parti avevano fatto riferimento della notevole durata del processo non valesse a superare la presunzione sancita dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, lett. c);

che tale assunto non si misura con la considerazione che la circostanza che le parti siano pervenute ad una transazione (costituente la causa della loro successiva mancanza di attività processuale) dimostra in re ipsa che, fino al momento della conclusione di detta transazione, il contrasto tra le parti sussisteva e, dunque, sussisteva l’interesse delle stesse parti ad una pronuncia giudiziale su tale contrasto;

che quindi, in definitiva, l’assunto della corte territoriale che la presunzione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, lett. c), non era stata superata risulta apoditticet, là dove omette di motivare in punto di permanenza dell’interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale sul loro contrasto fino al momento in cui esse si risolsero a comporre tale contralto in via transattiva o, quanto meno, fino al momento dell’interruzione del giudizio presupposto;

che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Potenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Potenza, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA