Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27787 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

A.E. in proprio e nella qualità di legale rapp.te della

s.a.s. U.N.D.E.R. di Allievi Ersilia, elett.te dom.to in Roma, alla

Via Caetana 13/a, presso lo studio dell’avv. Andrea Lombardi, rapp.to

e difeso dall’avv. CAPARRINI Carlo e Paolo Lombardini, giusta procura

in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia e Romagna n. 126/2007/01 depositata il

6/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. VIOLA Alfredo Pompeo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da s.a.s. U.N.D.E.R. di Allievi Ersilia contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante raccoglimento dell’appello proposto dalla società contro la sentenza della CTP di Rimini n. 143/1/2006 che aveva parzialmente accolto il ricorso della società avverso l’avviso di irrogazione sanzioni n. (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle Entrate di Rimini a seguito di visita ispettiva dell’INPS di Rimini dalla quale era emerso l’impiego irregolare di una lavoratrice. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso A.E. in proprio e nella qualità di legale rapp.te della s.a.s. U.N.D.E.R. di Allievi Ersilia. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. La contro ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di A.E. in proprio, – nonchè del controricorso da quest’ultima proposto – non risultando che la stessa, in proprio, abbia partecipato al giudizio di merito.

Sempre in via preliminare va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata solo in sede di legittimità dalla controricorrente essendo sul punto formatosi giudicato (Sez. U., Sentenza n. 24883 del 09/10/2008).

Con primo motivo la ricorrente assume la omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR avrebbe omesso motivazione sulle argomentazioni formulate dall’Ufficio con l’atto di appello tendenti a contestare la effettiva durata del rapporto di lavoro.

La censura è fondata. La mera affermazione della CTR secondo la quale l’Agenzia avrebbe “controdedotto con generiche petizioni di principio”, laddove l’Ufficio aveva contestato la data di inizi , quale risultante dal verbale INPS, e l’assenza di prova in merito da parte del datore di lavoro, evidenzia una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto la CTR alla formazione del proprio convincimento.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La CTR avrebbe violato tale norma nel dare rilievo alla dichiarazione del lavoratore contenuta nel verbale ispettivo.

La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza. La sentenza impugnata fa riferimento ad un accertamento effettuato dagli ispettori dell’INPS, senza alcun riferimento a dichiarazioni del lavoratore; ne consegue che la mancata trascrizione del verbale in questione non consente di valutare la correttezza della CTR nell’interpretazione della normativa in questione.

Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui la CTR ha ritenuto vincolante, ai fini della valutazione della data di inizio del rapporto di lavoro, quanto accertato dagli ispettori INPS ai fini contributivi.

La censura è fondata. Questa Corte ha affermato (Sez. U., Sentenza n. 356 del 13/01/2010) che il meccanismo presuntivo di cui alla norma citata esclude qualsiasi obbligo dell’ente, che irroga la sanzione, di provare l’effettiva prestazione di attività lavorativa subordinata per il periodo intermedio compreso tra il giorno di accertamento dell’infrazione ed il primo gennaio dello stesso anno e prescrive al medesimo ente di commisurare la sanzione a quella durata, fino a prova contraria, facente carico all’autore della violazione. Deve pertanto affermarsi che le determinazioni adottate a riguardo ai fini contributivi dagli ispettori dell’INPS non valgono a sollevare il datore di lavoro dal suddetto onere probatorio.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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