Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27787 del 12/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/10/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 12/10/2021), n.27787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35841/2018 proposto da:

D.P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI

DEGLI STROZZI N. 32 INT. 6, presso lo studio dell’avvocato ANNA

CHILESE, rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO FERRETTI,

MARCO MILANI;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, L. G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 503/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/07/2018 R.G.N. 21/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. D.P.S., ottenne decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 80.887,28 nei confronti di Poste Italiane s.p.a.. La pretesa azionata in via monitoria fu fondata su precedente sentenza, confermata in appello, con la quale era stato dichiarato illegittimo, con le conseguenze L. n. 300 del 1970, ex art. 18, nel testo all’epoca vigente, il licenziamento intimato in data 16.11.2011 alla D.P. dalla società Poste; le somme richieste concernevano il trattamento economico dal licenziamento al 30.11.2015, detratto quanto già percepito da Poste in relazione a tale periodo;

2. il giudice di primo grado respinse l’opposizione di Poste Italiane;

3. la Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la lavoratrice a restituire quanto eventualmente percepito in esecuzione del provvedimento monitorio;

3.1. la Corte di merito ritenne, in sintesi, che il giudizio presupposto, avente ad oggetto la illegittimità del licenziamentoinon avesse accertato con efficacia di giudicato – come invece sostenuto dalla D.P. – l’insussistenza di fatti estintivi del rapporto di lavoro ed in particolare dell’estinzione connessa al secondo licenziamento del giugno 2012, non impugnato dalla lavoratrice; ciò in quanto il secondo licenziamento, fondato su diversa causa o motivo, era del tutto autonomo dal primo e la verifica dell’effetto estintivo connesso al secondo recesso datoriale non costituiva il presupposto logico-giuridico ineludibile dell’accertamento giudiziale relativo al licenziamento del novembre 2011; tanto escludeva la configurabilità di un giudicato implicito sul punto con la conseguenza che il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno doveva essere contenuto limitatamente al periodo di persistenza giuridica del rapporto e quindi al periodo intercorso fra il primo ed il secondo licenziamento divenuto definitivo per mancata impugnazione;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso D.P.S. sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso;

5. il PG ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

6. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., censurando la sentenza impugnata per violazione del giudicato implicito scaturente dalla errata interpretazione del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. 1333/2013 del Tribunale di Firenze, così come confermata dalla sentenza n. 69/2015 della Corte di appello; sostiene, infatti, che la corretta interpretazione del comando giudiziale reso nel procedimento di impugnativa del licenziamento del novembre 2011 avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a rilevare il giudicato implicito sulla prosecuzione, de iure, al momento della sentenza, del rapporto di lavoro con Poste Italiane, rappresentando tale prosecuzione l’imprescindibile presupposto logico giuridico della condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro adottata in quel giudizio e considerato che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile;

in altri termini, la condanna alla reintegrazione comportava l’accertamento, fino alla data della sentenza, dell’assenza di fatti estintivi del rapporto di lavoro, e quindi, in particolare, dell’effetto estintivo connesso al secondo licenziamento, la cui esistenza era stata allegata da Poste nei propri scritti difensivi, pur senza che venisse formulata un’eccezione di estinzione del rapporto; nel giudizio sul quantum instaurato con il ricorso monitorio non era possibile addurre l’esistenza di un fatto estintivo anteriore all’emissione della decisione di illegittimità del primo licenziamento. Osserva inoltre che: a) la sentenza dichiarativa della illegittimità del primo licenziamento con condanna del lavoratore alle retribuzioni per il periodo compreso fra la data del licenziamento e quella della reintegra si configura quale pronunzia di condanna generica con conseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del quantum (Cass. 24242/2010); b) il secondo licenziamento, ponendosi come fatto estintivo del diritto alla reintegra al fine di escludere la indennità, doveva essere necessariamente valutato dal Giudice della causa di impugnazione del primo licenziamento al fine di escludere il diritto alla reintegra e all’indennità per il periodo successivo al giugno 2012 (Cass. 14426/2000);

2. il motivo è infondato;

2.1. è noto che nella corrente interpretazione giurisprudenziale all’espressione “giudicato implicito” si ricorre per designare quella particolare efficacia della cosa giudicata, che copre sia il dedotto che il deducibile, non soltanto cioè le questioni espressamente fatte valere nel giudizio, in via di azione o di eccezione, ma anche quelle, in concreto non dedotte, costituenti tuttavia presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione; il giudicato implicito richiede, per la sua formazione, che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si deduce essere stata risolta implicitamente sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l’assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione e, inoltre, che la questione decisa in modo espresso non sia stata impugnata (Cass. 7115/2020); il giudicato non si estende quindi ad ogni proposizione contenuta in una sentenza con carattere di semplice affermazione incidentale ma esige che l’accertamento contenuto nella motivazione della sentenza attenga a questioni che ne costituiscono necessaria premessa ovvero presupposto logico indefettibile (Cass. 16824/2013); tale rapporto viene meno quando la questione che si vuole implicitamente risolta abbia una propria autonomia ed individualità, per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto (Cass. 10252/2002);

2.2. nello specifico è da escludere che la statuizione di reintegrazione nel posto di lavoro disposta in sede giudiziale quale conseguenza della accertata illegittimità del primo licenziamento abbia comportato, come prospetta parte ricorrente, quale suo indissolubile presupposto logico-giuridico, l’accertamento della giuridica persistenza del rapporto di lavoro e quindi della insussistenza di fatti idonei a determinarne l’estinzione; l’ordine di reintegrazione del lavoratore subordinato illegittimamente licenziato, emesso dal giudice L. n. 300 del 1970, ex art. 18, costituisce, come ammette anche parte ricorrente, una condanna (generica) del datore di lavoro all’adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (e quindi ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, rappresentata, senza identificarsi con essa, dalla riattivazione del normale presupposto dell’esecuzione del rapporto) ed altresì contiene l’accertamento dell’inidoneità del licenziamento ad estinguere il rapporto stesso al momento in cui è stato intimato; accertamento questo che però non si estende anche ad intervalli di tempo successivi, sicché l’ordine di reintegrazione e la condanna al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo al recesso datoriale restano condizionati alla permanenza del rapporto dopo il licenziamento e alla possibile incidenza di ulteriori (e successivi) fatti o atti idonei a determinare la risoluzione del rapporto stesso.

Consegue che, ove sia intervenuto nelle more del giudizio e prima dell’ordine di reintegrazione, un secondo licenziamento intimato per ragioni diverse e per fatti successivi, la cui legittimità risulti successivamente accertata con sentenza passata in giudicato, il lavoratore non può far valere il giudicato formatosi in ordine all’illegittimità del primo licenziamento, assumendo che l’ordine di reintegrazione (emesso dopo il secondo licenziamento) contenga anche l’accertamento dell’attualità del rapporto e quindi travolga anche l’accertamento (definitivo in ragione del secondo giudicato) dell’idoneità del secondo licenziamento a risolvere il rapporto (Cass. 10628/2003, 10515/1997);

2.3. è inoltre da osservare che la natura di rapporto di durata del rapporto di lavoro rende intrinseco al comando giudiziale di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, che esso sia condizionato alla possibilità giuridica di riammissione in servizio all’atto della sua esecuzione e quindi, per quel che qui rileva, alla giuridica persistenza del rapporto medesimo; per altro profilo, risulta connaturale alla natura di statuizione di condanna generica della reintegrazione nel posto di lavoro disposta ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18St. lav., che la determinazione successiva del quantum sia verificata nell’attualità, alla luce della concreta situazione esistente al momento della relativa richiesta;

2.4. le considerazioni che precedono escludono che l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro conseguente all’accertamento giudiziale della illegittimità del primo licenziamento, implichi l’imprescindibile accertamento della giuridica persistenza del rapporto al momento della emanazione della decisione, ricostruzione che è alla base della prospettazione fatta valere dall’odierna ricorrente;

4. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;

5. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali,Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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