Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27787 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27787 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 21968-2011 proposto da:
SOCIETA’ LAROS SRL 00433050820 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE REGINA MARGHERITA 262/264, presso lo studio
dell’avvocato TAVERNA SALVATORE, che la rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001,
AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DELLO STATO;

– intimatei avverso la sentenza n. 17/25/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO del 22.11.2010, depositata 11 02/02/2011;

Data pubblicazione: 11/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Anna Stefanini (per delega avv.
Salvatore Taverna) che si riporta agli scritti.

CENICCOLA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 21968 sez. MT – ud. 14-11-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Palermo ha accolto l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la
sentenza della CTP di Palermo n.476-01-2005 che aveva accolto il ricorso della parte
contribuente avverso diniego di definizione della lite fiscale pendente, in relazione al
ricorso proposto dalla “Laros srl” avverso cartella di pagamento (concernente
riscossione di IVA-IRAP per il 1998), cartella adottata a seguito di controllo
automatizzato della dichiarazione relativa al predetto periodo.
La predetta CTR —premesso che l’Ufficio aveva eccepito che l’art.16 della legge
n.289-2002 esclude dalla possibilità della definizione agevolata le liti aventi ad
oggetto atti diversi da quelli propriamente impositivi- ha motivato la decisione nel
senso che non è ravvisabile lite pendente quando l’atto impugnato si risolve in
somme dovute a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, non potendosi
parlare di atto impositivo ma di mera operazione contabile “dalla quale scaturisce in
modo automatico ed asettico l’importo dovuto dal contribuente in base ai dati
dichiarati, non oggetto di contestazioni”.
La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La parte intimata non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il secondo motivo di ricorso (centrato sulla violazione dell’art.16 della legge
n.289/2002, oltre che su vizio di motivazione e da esaminarsi con preferenza rispetto
a quello che precede, perché di più pronta soluzione) la ricorrente si duole che il

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letti gli atti depositati

giudice di appello abbia ritenuto che non vi sia lite pendente in ipotesi di
impugnazione di cartella di pagamento, per quanto nella specie di causa detto
provvedimento risultasse essere il primo atto con il quale l’Ufficio aveva portato a
conoscenza della parte contribuente la propria pretesa.
Il motivo appare fondato ed accoglibile.

“In tema di condono fiscale, l’impugnazione della cartella di pagamento, con cui
l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso
contribuente, dà origine ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi
dell’art. 16 della legge n. 289 del 2002, in quanto detta cartella, essendo l’unico atto
portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non
essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri
della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della
pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo. (Nella specie, la S.C. ha
ritenuto applicabile la definizione agevolata ex art. 16 della 1. n. 289 del 2001 in un
caso in cui era stata impugnata una cartella di pagamento relativa all’IRPEF ed al
SSN, con relative sanzioni, liquidata sulla scorta della dichiarazione del
contribuente). (Conformi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15548 del 02/07/2009, Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 9140 del 16/04/2010 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10588 del
30/04/2010. L’unica pronuncia difforme, rappresentata da Cass. Sez. 5, Sentenza n.
14811 del 05/07/2011, non pare contenere argomenti convincenti per superare
l’indirizzo consolidatosi in precedenza).
Consegue da ciò che —previa cassazione della pronuncia qui impugnata- la Corte
potrà pronunciarsi anche sul merito della lite, dichiarando accoglibile la richiesta di
definizione della lite pendente, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di
fatto.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 5 maggio 2013
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Ed invero è costante l’indirizzo interpretativo del Supremo Collegio secondo cui:

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i

che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
annulla il diniego di definizione della lite fiscale pendente, qui oggetto di esame.
Condanna l’Agenzia a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in €
4.500,00 oltre ad € 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge, compensando tra le
parti le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

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