Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27786 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 27786 Anno 2017
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 4904/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;

ricorrente

contro
Fili Consiglio A. & L. Snc,

rappresentata e difesa dall’Avv.

Giuseppe Tinelli, ivi elettivamente domiciliata, in Roma via delle
Quattro Fontane n. 15, giusta procura speciale a margine del
controricorso;

controricorrente e ricorrente incidentale condizionato

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia n. 5/7/10, depositata il 15 gennaio 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre
2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
RILEVATO CHE
– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con due motivi, la
decisione della CTR della Puglia che, confermando, con diversa
motivazione, la sentenza di primo grado (secondo la quale il
perfezionamento del condono tombale era preclusivo alla rettifica

Data pubblicazione: 22/11/2017

della dichiarazione annuale), aveva ritenuto illegittimo l’avviso di
accertamento con cui era stata recuperata l’Iva, per l’anno 2001,
indebitamente detratta per la costruzione di due unita immobiliari
ad uso abitativo, quali abitazione del custode e uffici;
– F.11i Consiglio A. & L. Snc si costituisce eccependo l’inammissibilità
e l’infondatezza del ricorso e proponendo ricorso incidentale

CONSIDERATO CHE
– il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 19 bis.1, lett. i,
d.P.R. n. 633 del 1972 e falsa applicazione degli artt. 817 e 818,
primo comma, c.c., e, a seguire, il secondo motivo denuncia vizio
di insufficiente motivazione su un fatto controverso, identificato
nella destinazione degli immobili, accatastati nella categoria A, a
civile abitazione del custode;
– l’indicazione congiunta dei motivi (ma con numerazione separata)
non ne determina l’inammissibilità poiché le doglianze, nella
successiva articolazione, sono distintamente trattate;
– il primo motivo, assorbente del secondo, è fondato per essere la
CTR incorsa nella violazione dell’art. 19 bis.1, lett. i, d.P.R. n. 633
del 1972, norma che, come ha già avuto modo di chiarire la Corte,
va interpretata nel senso del carattere «oggettivo» della previsione
del divieto di detrazione Iva per i fabbricati o porzioni di fabbricato
con destinazione abitativa cat. A, trattandosi di una condizione che
si aggiunge a quella dell’inerenza, con la quale, perciò, non deve
essere confusa (Cass. n. 6883 del 2016);
– né l’esistenza di un rapporto pertinenziale, che pone l’accento su
un legame di strumentalità, è idoneo a superare il limite oggettivo
stabilito dalla norma;
– non è neppure rilevante che nella vicenda in esame le unità
immobiliari siano state costruite e non acquistate dalla società,
come soltanto stabilisce l’art. 19 bis.1, lett. i, d.P.R. n. 633 cit.,
atteso che la previsione del divieto di detrazione in caso di acquisto

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condizionato in ordine all’effetto preclusivo del condono;

di un immobile con destinazione abitativa deve per forza
comprendere anche la sua costruzione per l’evidente ragione che
pure quest’ultima si risolve in un acquisto d’immobile (v. Cass. n.
10264 del 2017);
– passando, quindi, al ricorso incidentale condizionato, esso è
infondato per un duplice ordine di ragioni;

di tributi armonizzati, è esclusa in radice l’applicabilità dell’intero
art. 9, ivi compreso il comma 10, in forza della sentenza della
Corte di giustizia (17 luglio 2008, Commissione c. Italia, C-132/06)
che ne ha affermato il contrasto con gli artt. 2 e 22 della sesta
direttiva, orientamento univocamente recepito dalla Corte (v. tra le
tante Cass. n. 8115 del 2016);
– dall’altro, il condono non influisce sull’ammontare dei crediti, e
non impedisce all’Erario di vagliarli, di contestarli e di recuperarne
gli importi esposti in dichiarazione, né, dunque, di irrogare le
conseguenti sanzioni (v. Cass. n. 16157 del 2016, nonché, da
ultimo, Sez. U, n. 16692 del 2017, avuto riguardo specificamente
ai crediti da agevolazioni ma con disamina estesa alla generalità
delle ipotesi di crediti d’imposta);
– in accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata va
cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in
fatto, va respinto il ricorso introduttivo della contribuente, con
condanna della medesima al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, liquidate come in dispositivo, mentre, quanto alle spese
dei gradi di merito, ne va disposta la compensazione attesa la
novità della questione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara
assorbito il secondo, rigetta il ricorso incidentale condizionato,
cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge
l’originario ricorso promosso dalla contribuente contro l’avviso di
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– da un lato, infatti, le sanzioni riguardano l’Iva, sicché, trattandosi

accertamento. Condanna la parte soccombente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro
4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Compensa

Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 novembre 2017

i)

le spese dei gradi di merito.

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