Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27786 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. II, 20/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 20/12/2011), n.27786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13856/2006 proposto da:

I.M. C.F. (OMISSIS), P.Z. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G

CHIABRERA 115, presso lo studio dell’avvocato MANCHISI Michele, che

li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.M. (OMISSIS), P.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CONCA

D’ORO 220, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO FRANCESCO,

rappresentati e difesi dall’avvocato OROPALLO Domenico;

P.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA E GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato MELIADO’

GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato COSIGNANI FILIPPO;

– controricorrenti –

e contro

PA.MA.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3579/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Manchisi Michele difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 13.6.1988 I.M. e P.Z. convenivano davanti al Tribunale di Latina P.A. e M. esponendo che in data 8.9.1980 avevano concordato con P.A. di acquistare l’appartamento al (OMISSIS) per L. 45.000.000, versando L. 20.000.000 in acconto impegnandosi a versare la differenza al definitivo; nel dicembre 1980 erano stati immessi nel possesso; P.A. non si era presentato per il rogito ed in quella sede era emersa l’esistenza di una ipoteca;

avevano versato ulteriore acconto di L. 2.000.000, intrapreso pratica di mutuo fondiario ed anche P.M., cui nel frattempo l’immobile era stato donato, si era impegnato a perfezionare la vendita. Chiedevano sentenza ex art. 2932 c.c., dichiarandosi pronti a versare il residuo di L. 23.000.000, in subordine la risoluzione con condanna al doppio della caparra in L. 40.000.000 oltre la restituzione di L. 2.000.000, rivalutazione ed interessi.

P.M. deduceva di aver acquistato l’immobile con rogito 21.12.1972 dal precedente proprietario A.R., di averlo concesso in locazione agli attori per L. 280.000 mensili ma gli stessi si erano resi morosi, essendo iniziate le trattative per la vendita; aveva intimato sfratto per morosità, rimesso al Tribunale.

Chiedeva riconvenzionalmente la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento ed in subordine il rilascio per detenzione senza titolo.

Il convenuto chiedeva ed otteneva sequestro giudiziario dell’immobile che veniva affidato in custodia a I.M. con facoltà di godimento dietro corrispettivo di L. 280.000 mensili.

Interrotta la causa per morte di P.A. come da relata di notifica, procedeva alla riassunzione P.M. notificando a Pa.Ma., C.T. vedova P. ed agli attori.

Con sentenza 798/2001 la sezione stralcio accoglieva la domanda attrice e condannava il convenuto in proprio e quale erede del padre al pagamento di L. 40.000.000, oltre 10.000.000 per spese straordinarie e 15.000.000 per danni, sentenza appellata da P.M., che, oltre a rilevare la carenza di un atto scritto di preliminare di vendita, deduceva di aver rinunciato all’eredità e produceva copia dell’atto di rinuncia da parte sua, di Pa.Ma. e C.T..

Gli appellati contestavano il gravame, veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M. e P.S. in persona dei genitori.

La Corte di appello di Roma, con sentenza 3579/05, dichiarava la nullità della sentenza ed ordinava l’integrazione necessaria del contraddittorio con rimessione al primo giudice posto che al momento della riassunzione Pa.Ma. e C.T. avevano già rinunciato all’eredità (unitamente a P.M.), come da atto del 15.12.1993 prodotto in appello da P.M., che ha indicato quali chiamati all’eredità per rappresentazione i due figli di Pa.Ma., M. e P.S..

Ricorrono I. e P. con unico motivo, illustrato da memoria, resistono con distinti controricorsi P.M. e M. e P.S., questi ultimi deducendo l’avvenuta rinunzia all’eredità e l’assenza di altri chiamati in rappresentazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata la deduzione solo nella memoria – destinata alla illustrazione dei motivi – della tardività ed inammissibilità dell’appello, questione risolta correttamente dalla Corte di appello col richiamo alla sospensione dei termini nel periodo feriale ed alla notifica dell’impugnazione nel domicilio eletto ed alle parti personalmente il 4 e 5 giugno 2002 rispetto ad una sentenza pubblicata il 23.4.2001.

Nè vi è contraddizione con l’affermazione che, rispetto alla udienza del 30.9.2002, il termine a ritroso per la costituzione dell’appellato/sarebbe venuto a scadere il 26 luglio 2002, avendo la stessa sentenza chiarito che, nella normativa previgente alla novella del 1990, il termine per la costituzione degli appellati e la proposizione dell’appello incidentale coincideva con la udienza di prima comparizione.

Si denunziano violazione degli artt. 453 e 454 c.p.c., illegittimità della declaratoria di nullità e della rimessione al primo giudice, insussistenza dell’ipotesi di litisconsorzio necessario, violazione dell’art. 102 c.p.c..

La Corte di appello, essendo stati chiamati in giudizio i due minori, doveva decidere la causa nel merito posto anche che P. M. aveva acquistato dal precedente proprietario R.A. ed in appello si era limitato a chiedere la restituzione dell’immobile e l’indennità di occupazione in suo favore.

Osserva questa Corte Suprema:

La Corte di appello ha dedotto che l’avvenuta integrazione del contraddittorio in appello non valeva a sanare il vizio verificatosi al momento dell’incompleta riassunzione in prime cure, vertendosi in ipotesi di causa inscindibile, posto che, nella prospettazione degli attori, la promessa di vendita era intervenuta da parte di A. e di P.M. e si era chiesto il trasferimento o la risoluzione per colpa dei promittenti venditori per cui la morte di uno di essi comporta che i suoi eredi rivestano la qualità di litisconsorti necessari.

Tale decisione è formalmente ineccepibile stante anche la condanna di P.M. in proprio e quale erede.

Questa Corte Suprema ha statuito che, al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti; pertanto non ricorre litisconsorzio necessario allorchè il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest’ultimo ma restano limitati alle parti in causa (Cass. 12.4.2011 n. 8379).

In senso conforme circa la necessità di un rapporto unico e di una situazione giuridica inscindibilmente comune a più soggetti (Cass. 13.1.2011 n. 712).

Tuttavia sono state ritenute cause inscindibili quelle nelle quali dopo la morte della parte, nel corso del processo, il giudizio prosegue nei confronti degli eredi (Cass. 25.3.2005 n. 6469, Cass. 14.5.1999 n. 4762 ex multis) e, nel caso specifico, se gli eredi indicati e citati dal P., avevano rinunziato all’eredità, subentravano per rappresentazione ipso facto et ipso iure, già nel giudizio di primo grado, gli aventi causa senza che rilevino gli eventi successivi.

Sul punto del litisconsorzio necessario per ragioni processuali già nel corso del giudizio di primo grado, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, non vi è sostanziale ed espressa censura.

Donde il rigetto del ricorso mentre la singolarità della vicenda ed il comportamento dell’appellante, che ha prodotto solo in appello la rinuncia all’eredità da parte sua e delle indicate congiunte in data 15.12.1993, addirittura prima della riassunzione, giustificano la compensazione delle spese tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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