Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27786 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27786 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 21903-2011 proposto da:
GIANNINI ANTONINO GNNNNN36P22H501H, COLUCCINI
MARIA ANTONIETTA CLCNNT42E53H501V, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CLELIA GAROFOLINI 7, presso lo
studio dell’avvocato RAPISARDA SANDRO S., che li rappresenta e
difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente nonché contro

32.§ 1

Data pubblicazione: 11/12/2013

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;

– intimato avverso la decisione n. 4053/2010 della Commissione Tributaria
Centrale di ROMA del 20.5.2010, depositata il 05/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 21903 sez. MT – ud. 14-11-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTC sez. regionale di Roma ha accolto il ricorso dell’Agenzia -ricorso proposto
contro la sentenza n.743/11/1987 della CT di secondo grado di Roma che aveva
accolto l’appello di Giannini Antonio e Coluccini Antonietta avverso la decisione
della locale CT di primo grado che aveva solo parzialmente accolto il ricorso delle
parti contribuenti ed aveva soltanto ridotto il valore accertato- ed ha così confermato
l’avviso di accertamento di maggiore imposta di registro-ipotecaria-catastale
concernente l’atto di compravendita di data 9.2.1982 relativo ad un immobile sito in
Anzio.
La CTR ha motivato la decisione nel senso che doveva farsi applicazione
dell’insegnamento della S.C. secondo cui il menzionato provvedimento è
adeguatamente motivato con l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è
stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto
necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per
delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nella successiva fase
contenziosa, salvo l’onere della prova in capo all’ufficio in ordine alla concreta
sussistenza dei presupposti di detto accertaménto. Nella specie l’Ufficio aveva fatto
riferimento “al valore degli atti di trasferimento a qualsiasi titolo non anteriori di oltre
tre anni” e la circostanza che il parametro fosse riportato a stampa non inficiava la
validità della motivazione; i contribuenti —per contro- avevano impugnato in appello
solo la ritenuta sufficienza della motivazione e non la decisione sull’accertamento,
sicchè su questo punto si era formato il giudicato.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

3

Osserva:

L’Agenzia si è costituita con atto finalizzato alla sola partecipazione all’udienza di
discussione.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato a contraddittorietà della

sentenza per omessa pronuncia) la ricorrente si duole —dopo avere dato
autosufficiente allegazione delle eccezioni proposte nell’atto di appello, trascrivendo
in ricorso i passi salienti di detto atto- per avere il giudice del merito ritenuto
sufficiente la motivazione del provvedimento di accertamento senza avere
evidenziato in quali passi fossero riportate “le specificazioni che si rendano in
concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa”,
nonché per avere il giudice del merito asserito che la parte contribuente non aveva
appellato la decisione di primo grado anche sul merito dell’accertamento, per quanto
(invece) fosse stata in detto atto formulata espressa domanda di ulteriore decremento
del valore rispetto a quello determinato dal giudice di primo grado in riduzione di
quanto accertato nel provvedimento impositivo.
Il motivo appare fondato e se ne propone l’accoglimento.
Ed invero, da un canto la Commissione di terzo grado (pur avendo espressamente
dichiarato che è parte del contenuto necessario della motivazione del provvedimento
di accertamento di maggior valore la specificazione “in concreto” di ciò che si renda
necessario al fine di consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa) non ha
chiarito se il provvedimento qui impugnato contenesse le predette specificazioni, così
formulando motivazione intimamente contraddittoria; d’altro canto la medesima
Commissione ha omesso di provvedere sulle questioni riproposte in atto di appello
dalla parte contribuente concernenti la concreta determinazione del valore del bene
compravenduto, valore che risulta essere già stato fissato dal giudice di primo grado
in un ammontare che (siccome non fatto oggetto di impugnazione da parte

4

motivazione) e con il terzo motivo di impugnazione (improntato alla nullità della

dell’Ufficio) non può essere ulteriormente rideterminato in aumento, neppure per
effetto del giudizio di sufficienza della motivazione del provvedimento impositivo.
Per il combinato effetto della fondatezza dei due predetti motivi di impugnazione, la
pronuncia impugnata merita quindi di essere cassata, con conseguente restituzione
degli atti al medesimo giudice del merito, in funzione di giudice del rinvio (da

di diritto ed alla luce dei limiti derivanti dai concreti sviluppi processuali della
vicenda- le questioni sottoposte dall’Ufficio, con l’atto di ricorso avanti alla sezione
regionale della CTC.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 5 maggio 2013.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lazio
che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

identificarsi con la CTR di Roma), affinchè riesamini -alla luce del corretto principio

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