Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27785 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. II, 30/10/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 30/10/2019), n.27785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4973-2018 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.T., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA MONTESANTO 68, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA,

rappresentati e difesi dall’avvocato DANIELE GUIDA;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositate il

04/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/02/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. Con due distinti ricorsi, poi riuniti, del 13/3/2012 e del 20/3/2012, rispettivamente D.A., + ALTRI OMESSI – questi ultimi tre in proprio nonchè in qualità di eredi di S.C. – proponevano ricorso alla Corte di appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo L. n. 89 del 2001, ex art. 1 bis in relazione al procedimento r.g.n. 15199/79, instaurato davanti al Tribunale di Napoli da S.C. in data 26/10/1979 e conclusosi con dichiarazione di estinzione del giudizio in data 4/10/2011.

La Corte di appello, rilevato che la questione sottoposta al giudice nel processo presupposto (rispetto di distanze legali e accertamento di servitù) non era di particolare complessità e che le parti avevano osservato un comportamento processualmente corretto, scomputati i periodi di ritardo direttamente imputabili a queste ultime nonchè i tempi di ragionevole durata, con decreto n. 7125 del 4/9/2017 accoglieva la domanda dei ricorrenti, liquidando ad D.A., + ALTRI OMESSI la somma di Euro 14.000 ciascuno; a A.C.S., A.M. e A.G., quali eredi di S.C., l’importo di Euro 7.000 pro quota hereditaria per il periodo intercorrente tra l’inizio del processo presupposto (26/10/1979) e il decesso della loro dante causa ((OMISSIS)); a A.C.S., A.M. e A.G., in proprio, la complessiva s. di Euro 2.500 ciascuno, per il periodo compreso tra la loro costituzione in giudizio (17/2/2004) e la data dell’udienza conclusiva del procedimento presupposto (4/10/2011).

2. Contro il decreto ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia.

Resistono con controricorso D.A., + ALTRI OMESSI.

I controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

a) Con il primo motivo – che lamenta motivazione apparente e/o inesistente, con riguardo al parametro costituzionale ex art. 111 Cost. e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – il ricorrente contesta l’operazione ermeneutica con cui la Corte di appello ha proceduto alla liquidazione dell’indennizzo ai ricorrenti, e ciò sia per quanto riguarda l’arco temporale considerato, sia per ciò che concerne il parametro monetario applicato dalla Corte a ciascun anno di ritardo.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha infatti argomentato (cfr. le pp. 2-3 del provvedimento impugnato) circa il periodo eccedente il termine ragionevole, distinguendo le posizioni dei ricorrenti e individuando le cause dei ripetuti rinvii, e circa i criteri utilizzati per la determinazione del quantum, con motivazione che pertanto ampiamente risponde al parametro costituzionale di cui all’art. 111 Cost.

b) Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la Corte d’appello pronunciato in ordine all’eccepita complessità superiore alla media del procedimento presupposto nonchè della consulenza tecnica d’ufficio ivi espletata.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha infatti preso in esame il profilo, affermando che “la questione sottoposta all’attenzione dell’organo giurisdizionale non era di particolare complessità” (p. 2 del provvedimento impugnato).

c) Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione L. n. 89 del 2001, art. 2 nonchè art. 75 c.p.c. nonchè L. n. 89 del 2001, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere la Corte d’appello rilevato la tardività del ricorso relativamente alle pretese vantate dagli istanti a titolo di eredi di S.C.: il dies a quo per la proposizione del ricorso andrebbe individuato nel 7 aprile 2004, data in cui gli eredi si sono costituiti in giudizio, così che il ricorso depositato nel marzo del 2012 – sarebbe tardivo.

Il motivo è infondato. La Corte di appello ha precisato che la legittimazione ad agire in qualità di erede è stata già accertata e riconosciuta dal giudice del giudizio presupposto all’atto della loro costituzione in giudizio e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il diritto dell’erede di agire in tale qualità, dopo la morte del dante causa, si prospetta come mera possibilità di esercitare quel diritto, senza, quindi, che si possa ricollegare alla morte della parte alcun effetto giuridico incidente sul termine di proponibilità della domanda” (così Cass. 20564/2010, cfr. pure Cass. 28486/2013).

II. Il ricorso va quindi rigettato.

La liquidazione delle spese, effettuata in dispositivo, segue la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 2.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dell’avvocato Daniele Guida, che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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