Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27785 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 27785 Anno 2017
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 4808/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro
PIM Pubblicità Italiana Multimedia Srl, rappresentata e difesa
dall’Avv. Maria Assunta Coluccia, ivi elettivamente domiciliata, in
Roma via Claudio Monteverdi n. 16, per procura speciale notarile;
– con troricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 154/02/10, depositata il 30 novembre 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre
2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Letta la memoria depositata dal Sostituto Procuratore Generale
Giovanni Giacalone, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO CHE
– trAgen7ia delle entrate

impugna per

LTR deila Lombardia che,
aveva ritenuto

cassazione la decisione della

confermàriCiò

la sentenza di primo grado,

illegittimo l’atto di irroga7ione sanzioni e di

Data pubblicazione: 22/11/2017

determinazione degli interessi nei confronti della PIM Srl, per aver
questa, che aveva optato dal 2002 per la procedura di liquidazione
dell’Iva di gruppo, indebitamente utilizzato individualmente un
proprio credito Iva del 2001 per una compensazione orizzontale;
– il giudice d’appello riteneva tale facoltà non preclusa dall’art. 73
d.P.R. n. 633 del 1972 e, comunque, la condotta non sanzionabile;

del ricorso;
CONSIDERATO CHE
– va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del
ricorso per difetto di autosufficienza, avendo l’Agenzia delle entrate
riprodotto, in termini parziali ma adeguati, l’atto di contestazione e
gli atti rilevanti ai fini del giudizio;
– il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 73, d.P.R. n. 633
del 1972, 8, d.P.R. n. 542 del 1999 (nonché degli artt. 4 e 5, d.m.
13 dicembre 1979) atteso che, una volta esercitata l’opzione per la
procedura dell’Iva di gruppo, resta preclusa alle singole società
(controllate e controllante) la possibilità di compensazione
orizzontale dei crediti con debiti propri;
– la doglianza, che investe l’asserita violazione e, dunque, il
fondamento sia della richiesta di interessi che della irrogazione
delle sanzioni, è fondato nei termini e nei limiti che seguono;
– come recentemente affermato dalla Corte in una vicenda del tutto
similare, infatti,

«nel regime (applicabile “ratione temporis”)

anteriore all’applicabilità della I. n. 244 del 2007, nel novero delle
eccedenze detraibili che dovevano essere trasferite dalle società del
gruppo alla controllante, rientravano anche quelle maturate in anni
precedenti l’attivazione del regime predetto, con la conseguenza
che la società controllata non poteva utilizzare le stesse per
autonoma ed individuale compensazione ma doveva trasferirle alla
controllante, atteso che l’espressione “eccedenza detraibile”,
contenuta nell’art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, alla
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– PIM Sri si costituisce eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza

luce del suo univoco tenore letterale, ha riguardo puramente e
semplicemente all’eccedenza detraibile maturata dalla controllata,
a prescindere dall’anno di maturazione dei crediti che la
compongono, sicché non è consentito all’interprete introdurre
eccezioni o limitazioni all’ambito applicativo desumibile dal descritto
tenore testuale» (Cass. n. 12642 del 19/05/2017; Cass. 17834 del

– nella vicenda in esame, la società aveva optato per il regime della
liquidazione dell’Iva di gruppo nel 2002, sicché non poteva
compensare un credito Iva maturato nel 2001 e ne deriva, dunque,
la legittimità dell’atto di recupero credito per interessi e per
sanzioni; resta, inoltre, priva di rilievo la mancata riproduzione del
d.m. del 1979, che riguarda modalità meramente esecutive,
rinvenendosi la soluzione direttamente nella norma di legge;
– in ordine alle sanzioni, peraltro, è fondata l’eccezione formulata
dal controricorrente;
– nella sentenza di primo grado (riprodotta

in parte qua per

autosufficienza ed esaminabile attesa la natura del vizio
lamentato), infatti, la CTP se, da un lato, aveva escluso la
possibilità della compensazione orizzontale, dall’altro aveva invece
statuito la fondatezza della
sanzioni”

“richiesta di disapplicazione delle

argomentando su una duplice

rationes,

ossia sulla

“obbiettiva incertezza normativa” nonché sulla mancanza di una
violazione sostanziale, affermando specificamente “oltre a ciò va
altresì rilevato che nel caso di specie, mancando ogni contestazione
sull’utilizzo del credito di cui trattasi anche da parte della
controllante (tant’è che viene richiesto il pagamento delle sole
sanzioni ed interessi), non sussiste alcun danno per l’Erario”;
– tale ulteriore fondamento non era stato oggetto di impugnazione
da parte dell’Agenzia soccombente in primo grado, la quale, come
risulta dalla sentenza e dallo stesso ricorso, si era limitata a
ribadire l’impossibilità di dare corso alla compensazione orizzontale
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19/07/2017);

e a censurare, specificamente, l’insussistenza di “alcuna condizione
di obbiettiva incertezza sulle norme applicate che potesse
giustificare l’annullamento delle sanzioni”;
– la mancata impugnazione di tale secondo fondamento, autonomo
e in sé logicamente sufficiente a giustificare la decisione stessa, ha,
dunque, determinato la definitività dell’annullamento della

– ne deriva che l’accoglimento del primo motivo del ricorso per
cassazione è limitato alla determinazione degli interessi;
– il secondo motivo, che denuncia l’avvenuto annullamento in
ultrapetizione delle sanzioni motivato sull’assenza di una violazione
sostanziale, e il terzo, che denuncia violazione degli artt. 13, d.lgs.
n. 471 del 1997, 1, comma 421 della I. 311 del 2004 e 10 della I.
n. 212 del 2000, sono inammissibili per carenza di interesse attesa
la definitività dell’annullamento delle sanzioni;
– in accoglimento del primo motivo del ricorso nei termini di cui
sopra, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla
CTR competente, in diversa composizione, che, oltre a regolare le
spese, riesaminerà la fattispecie ai fini della determinazione degli
interessi dovuti, tenendo conto che l’eccedenza detraibile relativa
all’anno d’imposta 2002 vantata dalla società PIM Srl va
considerata nell’ambito della procedura di liquidazione dell’Iva di
gruppo e non già individualmente compensata;
P.Q. M .
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso nei termini di cui in
motivazione; dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla
Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa
composizione per nuovo esame.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 novembre 2017

sanzione;

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